Abuso del diritto nel recupero crediti – Quando è possibile frazionare la domanda giudiziale finalizzata ad ottenere il rimborso della pretesa creditoria

Non é consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravio della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del cosiddetto giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale finalizzata alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

In materia di obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, costituisce principio generale la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in un’unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell'eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore.

Infatti, ove il credito venisse azionato solo pro quota con riserva di successiva azione per il residuo, ciò si tradurrebbe, per il debitore, in un aggravio di spese ed eventualmente nell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) a fronte della moltiplicazione delle iniziative giudiziarie.

Va tuttavia precisato che il richiamato principio di diritto appena enunciato non deve essere inteso in senso assoluto, dovendo escludersi il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale allorquando solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito.

Ad esempio, il creditore potrebbe agire con ricorso per decreto ingiuntivo per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua: in tale circostanza non incorrerebbe in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore.

Con le considerazioni di diritto appena esposte i giudici della Suprema Corte hanno motivato la sentenza 22574/2016.

19 Novembre 2016 · Loredana Pavolini