Microcredito per famiglie in difficoltà – accordo ABI e Conferenza Episcopale Italiana

Microcredito per famiglie in difficoltà – accordo ABI e Conferenza Episcopale Italiana

Accordo quadro per un programma nazionale di microcredito rivolto alle famiglie in difficolta' a seguito della crisi economica tra la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI) rappresentata da S.Em. Cardinale Angelo Bagnasco e l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) con sede legale in Roma, rappresentata dall'Avv. Corrado Faissola

  1. il Consiglio Permanente della CEI, riunitosi a Roma dal 23 al 26 marzo 2009, considerata la gravità e l'ampiezza della crisi finanziaria ed economica in atto, ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie numerose o gravate da malattia o disabilità che abbiano perso ogni fonte di reddito così come individuate nell'Allegato A del presente Accordo quadro;
  2. attraverso tale iniziativa esso si propone di favorire le famiglie nella possibilità di ottenere dall'industria bancaria un prestito in tranche mensili per dodici o ventiquattro mesi, da restituire a condizioni di favore quando avranno ritrovato il lavoro;
  3. gli importi così finanziati sono finalizzati a consentire alle famiglie beneficiarie di far fronte alle spese per la casa ed alle necessità di vita più impellenti;
  4. l'ABI, nella sua funzione di rappresentanza dell'industria del credito e fatta salva la decisione di ciascuno degli intermediari di aderire in concreto all'iniziativa, condivide le condizioni generali di operatività di tale fondo di garanzia come deliberato nella riunione del Comitato Esecutivo del 22 aprile 2009;

Si conviene quanto segue

Microcredito per famiglie in difficoltà – Oggetto dell'accordo

  1. E' istituito dalla CEI un Fondo di garanzia (da ora in poi denominato "Fondo") finalizzato a favorire l'accesso al credito alle famiglie che si trovino in situazione di difficoltà economica e finanziaria.

  2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo, apportata anche da soggetti diversi dalla CEI, è di almeno 30 milioni di euro, e potrà essere integrata con successivi contributi. La gestione del Fondo è affidata dalla CEI ad un soggetto terzo (di seguito: "Gestore"), appartenente a primario gruppo bancario.
  3. Il Fondo garantisce un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale dello stesso Fondo regolato da apposita convenzione tra la CEI ed il Gestore. Tale moltiplicatore non potrà in ogni caso essere inferiore a 3 e superiore a 10. Nei primi tre anni dall'avvio dell'operatività del Fondo il moltiplicatore non potrà superare il valore di 3 e potrà aumentare annualmente per un massimo di 2 unità solo qualora le insolvenze annue registrate siano inferiori al 5%.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Ammissibilità e tipologia dei finanziamenti

  1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti, erogati dalle banche convenzionate, alle famiglie con i requisiti indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente Accordo.
  2. I finanziamenti sono destinati a quei richiedenti che abbiano un progetto per:
    • il reinserimento lavorativo;
    • l'avvio di un'attività imprenditoriale.
  3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno un importo non superiore a 6 mila euro e vengono erogati in tranche successive pari a 500 euro mensili, ovvero secondo altre modalità concordate tra banca e cliente.
    Tale finanziamento potrà essere esteso, con nuova delibera, fino ad un massimo di ulteriori 6 mila euro qualora ve ne siano le condizioni e comunque non prima di una verifica di fattibilità da parte della banca, da realizzarsi dopo dodici mesi dalla concessione del primo finanziamento.
  4. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996, decurtato del 50%.
  5. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, decorrerà trascorsi 12 mesi dalla delibera e con una durata massima di 5 anni
  6. Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Adesione da parte delle singole banche

  1. Le banche interessate a richiedere la garanzia a valere sul Fondo devono aderire al presente accordo inviando la propria decisione di adesione all'ABI e alla CEI.
  2. Con la adesione sono indicate da ciascuna banca le caratteristiche e il costo massimo dell'operazione di finanziamento offerto e l'accettazione delle regole di gestione del Fondo previste dal presente Accordo Quadro.
  3. L'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni di finanziamento offerte sono pubblicate nel sito internet dell'ABI (www.abi.it).
  4. Resta facoltà della banca aderente l'erogazione del finanziamento.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Caratteristiche della garanzia

  1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
  2. La garanzia del Fondo è concessa per i primi tre anni di attività, nella misura di un sesto della somma dei finanziamenti erogati per la quota capitale e interessi, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.
  3. In caso di attivazione della garanzia, il Fondo risponde per il 50% del singolo finanziamento, comprensivo di quota capitale, degli oneri, degli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Modalità di accesso al Fondo

  1. I soggetti interessati ad ottenere i finanziamenti si rivolgono alla sede della Caritas relativa alla diocesi di appartenenza ovvero ad ogni altro Ufficio che il Vescovo locale abbia indicato (da ora in poi "Ufficio diocesano").
  2. L'Ufficio diocesano valuta la presenza dei requisiti. In caso di presenza di tali requisiti l'Ufficio diocesano verifica la sussistenza di un'idea progettuale, e procede ad una prima valutazione di fattibilità, anche con l'ausilio degli attori territoriali coinvolti.
  3. La banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell'Ufficio diocesano. Svolta l'istruttoria sul merito creditizio del richiedente, qualora decida di erogare il finanziamento, la banca invia al Gestore, secondo le modalità che saranno da questo individuate e rese note a tutte le banche aderenti, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo.
  4. Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 5 giorni lavorativi alla banca e all'Ufficio diocesano l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Il Gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega entro tale termine l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e all'Ufficio diocesano.
  5. La banca,una volta acquisita notizia dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro 10 giorni lavorativi da tale notizia.
  6. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.
  7. Le banche comunicano al Gestore l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento,  in base alle modalità che saranno individuate dal Gestore stesso.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Partnership territoriali: accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari

  1. Al fine di ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio, gli Uffici diocesani attivano le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie.
  2. L'attività di accompagnamento dei richiedenti è finalizzata a sostenere l'ideazione di un progetto. Tale progetto dovrà essere consegnato alla banca, secondo gli schemi appositamente predisposti e concordati tra ABI e CEI, insieme alla richiesta di finanziamento.
    Nei casi di cui alla lettera a) (reinserimento lavorativo), sarà realizzato un piano di ricerca di nuovo impiego con possibili integrazioni di attività di formazione o riqualificazione professionale e di bilancio di competenze.
    Nei casi di cui alla lettera b) (avvio di un'attività imprenditoriale), sarà realizzato e valutato un piano di fattibilità (business plan) della microimpresa da avviare
  3. Le attività di tutoraggio sono finalizzate a fornire assistenza al richiedente nella fase di attuazione dei progetti di cui al punto precedente. Per ciascun soggetto finanziato verrà predisposto un piano di tutoraggio, che dovrà articolarsi in almeno 3 incontri nel corso dei primi 12 mesi dalla data  di finanziamento. Al termine di ogni incontro l’Ufficio diocesano invierà una relazione dettagliata dell'esito dell'incontro alla banca.
  4. La banca indica un proprio referente (delegato di convenzione) sul territorio in grado di garantire la massima fluidità della relazione con l’Ufficio diocesano e gli altri enti coinvolti.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Attivazione della garanzia

  1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia all'Ufficio diocesano del territorio un primo avviso, per favorirne l'intervento di sollecito nei confronti del beneficiario.
  2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca comunica al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore e all'Ufficio diocesano.
  3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, la banca può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.
  4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione alla banca dell'importo.
  5. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la banca deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente.
  6. La CEI e il Gestore non assumono impegno alcuno per le richieste di liquidazione delle garanzie che restino insoddisfatte per eventuale incapienza del Fondo.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Surroga

A seguito della liquidazione dell'importo garantito, il Gestore è  surrogato nei diritti della banca e provvede al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate dal Gestore sono versate al Fondo di garanzia.

Microcredito per famiglie in difficoltà – Validità dell'accordo

  1. 1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 36 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni di finanziamento convenute.
  2. L’Accordo viene rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l’accordo delle parti.
  3. Nel caso di mancato rinnovo dell'Accordo, tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione

Microcredito per famiglie in difficoltà – REQUISITI SOGGETTIVI

Si riepilogano a seguire i requisiti soggettivi necessari per usufruire dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia.

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dalle Banche che abbiano formalmente aderito all'ACCORDO QUADRO tra CEI e ABI a favore delle famiglie (A) numerose (B.1) o gravate da malattia o disabilità (B.2) che abbiano perso ogni fonte di reddito (C) quale conseguenza diretta o indiretta dell'attuale crisi finanziaria ed economica.

Al tal fine si intendono per:

A) FAMIGLIE

Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico.

Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all'estero in conformità dell'ordinamento giuridico ivi esistente purchè non in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione.

Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi avanti il Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che:

  1. il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente i caso di affidamento congiunto;
  2. non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo.

B.1) FAMIGLIE NUMEROSE

Le famiglie con tre o più figli di età inferiore ai diciotto anni o, se di età superiore, che siano regolarmente iscritti ad un corso scolastico medio superiore o universitario e che non siano fuori corso.

B.2) FAMIGLIE GRAVATE DA MALATTIE O DISABILITA'

Le famiglie, anche se non numerose, nelle quali ad almeno uno dei suoi componenti:

  1. sia stata riconosciuta dai competenti uffici dell'INPS una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi;
  2. sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 46% e risulti disoccupato;
  3. sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 74%;
  4. sia titolare di indennità di accompagnamento.

C) FAMIGLIE CHE ABBIANO PERSO OGNI FONTE DI REDDITO

Le famiglie che, in conseguenza dell'attuale crisi finanziaria ed economica:

  1. abbiano perduto ogni reddito da lavoro dipendente (per licenziamento o messa in mobilità) o autonomo (per chiusura dell'attività) posseduto dai suoi componenti;
  2. non godano di rendite o redditi diversi al di fuori della proprietà della casa di abitazione o dell'indennità di CIG o CIGS.

Microcredito per famiglie in difficoltà – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE L'ACCESSO AL MICROCREDITO

Le famiglie richiedenti devono dimostrare l'esistenza dei requisiti che precede mediante l'allegazione dei seguenti documenti:

  1. certificato di matrimonio;
  2. per i separati: copia autentica del verbale di udienza Presidenziale della sentenza di omologa ovvero dichiarazione resa dal legale che ha assistito il richiedente nella relativa procedura attestante lo stato di separazione;
  3. certificato di stato di famiglia
  4. nel caso di matrimonio celebrato all'estero: certificazione rilasciata dall'autorità competente (consolato o ambasciata) attestante la validità giuridica del vincolo matrimoniale secondo il diritto dello stato di celebrazione
  5. nel caso di malattia o invalidità: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall'INPS o da altro organo competente ( regione, comune ASL );
  6. copia di certificazione attestante il licenziamento, la messa in mobilità o la cessazione dell'attività;
  7. copia dell'ultima denuncia dei redditi presentata dai componenti la famiglia che ne siano tenuti.

Microcredito per famiglie in difficoltà – LE PARTNERSHIP TERRITORIALI

In merito a quanto previsto dall'accordo si precisa che sono molti i soggetti la cui missione è coerente con tali attività e che potranno, dunque, essere coinvolti dalle Caritas diocesane.

Ricordando che ogni regione ha i propri strumenti di sostegno allo sviluppo locale e al mondo del lavoro e che, inoltre, sono molti i soggetti privati, profit o non profit, che svolgono tali funzioni, si citano a seguire, a mero titolo di esempio, alcuni tra gli attori pubblici più noti e diffusi.

Per il reinserimento lavorativo

Servizi per l'impiego -  I servizi per l'impiego si rivolgono a lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si occupano della prima accoglienza e dell'orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, della normativa e delle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo.

E' disponibile una banca dati on-line, sul sito del Ministero del Lavoro, che consente di individuare per ogni comune, provincia, regione, il servizio per l'impiego più vicino.

Centri di formazione professionale  - Sono circa 5 mila gli organismi accreditati in Italia per svolgere attività di formazione professionale attraverso il finanziamento del Fondo sociale europeo. In tutto, ai 5 mila organismi, fanno capo circa 9.500 sedi formative, distribuite in tutte le regione della penisola.

La banca dati degli organismi e delle sedi si trova nel sito dell'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori.

Per l'avvio di attività imprenditoriali

Business innovation center (BIC)

Si tratta di enti la cui missione è lo sviluppo dell'impresa con maggior attenzione alla piccola e media impresa, allo scopo di incrementare i posti di lavoro e mantenerli nel tempo. Sono stati costituiti circa 30 centri in Italia. Questi centri hanno ricevuto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il riconoscimento di Agenzia per la promozione del lavoro. Nel capitale di queste Agenzie sono entrati tutti gli Enti Territoriali (Regioni, Comuni, Province, Camere di Commercio, Banche, Associazioni di categoria, Industrie etc.). In altri termini tutti quegli enti interessati alla promozione e allo sviluppo di un particolare territorio. 

15 Maggio 2009 · Antonio Scognamiglio