Strano ma vero » Al trasfertista non può essere riconosciuta un’indennità di trasferta

Si indica come trasfertista il lavoratore che svolge la propria attività abitualmente (e non prevalentemente) in cantieri esterni sempre variabili e diversi e mai presso la sede della società o presso suo altro stabilimento.

La normativa vigente dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

In tale evenienza la retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai trasfertisti, in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto. Per costoro non deve parlarsi propriamente di indennità di trasferta, bensì di retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere, con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro, località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire.

Questa la precisazione fornita dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 3066/16.

19 Marzo 2016 · Tullio Solinas