Cerchiamo di andare per ordine: nella Centrale Rischi Bankitalia non dovrebbero essere censite posizioni debitorie inferiori ai 30 mila euro.
Come correttamente le hanno riferito, per quel che attiene la Centrale Rischi Bankitalia, se il pagamento avviene il 4 giugno, questo sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 30 giugno, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare (per legge) entro il 25 luglio (attenzione, non si tratta di errore nelle date, ma del fatto che parliamo di registrazione in CR Bankitalia ad una data contabile).
Per non perdersi in equivoci è bene chiarire che nelle Centrali Rischi i soggetti che svolgono un ruolo sono tre: il creditore, il debitore, ed il gestore della banca dati. Il debitore salda il debito, il creditore segnala l’avvenuto pagamento ed il gestore provvede a registrare l’evento nell’archivio elettronico.
Nel suo caso bisognerebbe individuare chi è il creditore, cioè il soggetto tenuto a segnalare l’avvenuto pagamento, per legge o perchè partecipa ad alimentare e visualizzare il contenuto del data base indicato come Centrale Rischi. E quale la centrale rischi in cui è stata censita la posizione debitoria che la riguarda.
La società CERVED gestisce una propria Centrale Rischi, che non è la CR della Banca d’Italia, ma più comunemente è nota come EXPERIAN.
Poi esistono altre centrali rischi private, ad esempio: CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), CTC (Consorzio per la Tutela del Credito) ed altre pubbliche, come il RIP (Registro Informatico dei Protesti) o la CAI (Centrale di Allarme Interbancaria). Inoltre, le Centrali Rischi private replicano molte informazioni traendole da quelle pubbliche (adattandole al proprio standard ed alle proprie esigenze di target del debitore) per cui possono risultare aggiornate solo dopo l’avvenuta modifica implementata nella banca dati pubblica.
A volte, per quel che concerne le Centrali Rischi private (CRIF, CTC, Experian) il creditore è zelante quando si tratta di segnalare un ritardo od un omesso pagamento. Diventa poi indolente quando bisogna, invece, segnalare l’adempimento.
Per questo il debitore deve dotarsi di una quietanza liberatoria (va bene anche l’attestato della banca relativo al bonifico effettuato) per surrogare il creditore nella richiesta al gestore della banca dati di recepire tempestivamente la modifica intervenuta relativamente ad una specifica posizione debitoria (non comunicata, come avrebbe dovuto essere, dal creditore).
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