Ricorso del fisco » Non è ammissibile se non riporta stralci dell’avviso di accertamento
Nel ricorso del fisco contro il contribuente relativo a un avviso di accertamento è necessario che la richiesta riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto erroneamente interpretati dal giudice di secondo grado.
Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza 88/2014.
Agenzia delle entrate contro contribuente: senza avviso di accertamento il ricorso non è ammissibile
E' considerato inammissibile il ricorso del fisco che non riporta stralci dell'avviso di accertamento.
Con la sentenza in esame, viene così respinto il gravame dell'Agenzia delle entrate.
A parere degli Ermellini, l'atto impositivo è nullo.
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