Richiesta di invalidità civile all’Inps » Quando scade Il termine per il ricorso in caso di rigetto
Invalidità civile: quando si considera maturato il termine di decadenza per l’indennità di accompagnamento?
In tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, la normativa vigente; la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Di conseguenza il termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2014.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21700/14.
Richiesta di invalidità all’Inps rigettata? I termini per contattare un legale e fare ricorso sono veramente stretti.
Ciò perchè, dal 2004 esiste un nuovo termine di decadenza, prima inesistente, per chi intende far ricorso contro il rigetto della richiesta di assegno di invalidità civile e indennità di accompagnamento.
Nel nostro ordinamento giuridico, più dettagliatamente, viene chiarito che, in tema di azioni al giudice per le prestazioni di invalidità civile, è necessario iniziare la causa entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della pubblica amministrazione.
Praticamente, dal giorno del rigetto, l’interessato ha sei mesi per agire con il ricorso: scaduto il termine, la sua domanda verrà rigettata.
Con la pronuncia in esame, però, i giudici del Palazzaccio hanno spiegato che il citato termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004.
Non si applica la decadenza, invece, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato prima dell’entrata in vigore della nuova norma.
In parole povere, la norma non è retroattiva.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!