Contratti di prestito – leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto di prestito contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:

1.il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;

2.l’utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;

3.il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l’immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.

Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto.

L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96).

I principali elementi base per calcolo del leasing sono: il costo del bene, la durata, il tasso di interesse (fisso o variabile), l’anticipo (maxicanone) ed infine il riscatto. Altri aspetti che bisogna considerare ai fini del costo del leasing sono i costi accessori come: l’assicurazione, assistenza, manutenzione, consulenza e spese di istruttoria.

Dunque con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).

Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del locatore in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.

Per l’utilizzatore il contratto di leasing rientra nell’amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.

La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore. La valutazione di un azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:

1-il costo del bene è soggetto ad iva (anche nel caso di immobili);

2-il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

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27 Giugno 2013 · Chiara Nicolai





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