Il contratto di locazione finanziaria o leasing finanziario - Utilizzatore, concedente e fornitore
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Con il termine di leasing finanziario deve intendersi un’operazione di finanziamento tendente a consentire all’utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il concedente); quest’ultimo, con le proprie risorse finanziarie, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, l’utilizzatore non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale.
Affiancata a questa operazione, se ne individua necessariamente un’altra tendente all’acquisto del bene del quale l’utilizzatore intende godere, ovvero un’ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all’utilizzatore da lui finanziato.
Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell’operazione, cioè che la cosa viene acquistata dal concedente perché questi la dia in godimento all’utilizzatore.
Non v’è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti; cosÌ come è indubbio che tra i due negozi sussiste un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l’utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione; laddove, invece, il concedente è l’unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.
Così inquadrato, il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l’acquisizione del bene oggetto del contratto a favore dell’utilizzatore.
8 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini
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