Gratuito patrocinio – nell’istanza vanno specificati tutti i redditi

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere accettata se non indica specificamente anche le erogazioni familiari percepite.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione in merito all'ammissibilità della richiesta di assistenza legale gratuita, in cui il richiedente indicava genericamente di ricevere un sostengo da parte dei familiari (Cassazione, sentenza del 12 ottobre 2010, numero 36362).

La Cassazione in particolare ha ribadito due principi in materia di gratuito patrocinio.

Il primo è che per la concessione del beneficio devono essere indicati, oltre ai redditi imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione, anche quelli esenti dall'Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Nel calcolo confluiscono quindi anche i redditi non assoggettati a imposta, come ad esempio quelli illeciti o esenti (Cassazione 45159/2005).

Di conseguenza sono componenti reddituali tutte le somme, non occasionali, percepite dal richiedente.

Tali redditi complessivamente considerati non devono superare la soglia di 10.628,16 euro.

Il secondo principio è che, per poter beneficiare della difesa gratuita, l’istante deve necessariamente indicare, nella richiesta, l’ammontare delle erogazioni percepite, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr 115/2002, in modo da fornire un quadro certo e completo della sua situazione economica.

L’istanza di accesso al patrocinio gratuito, che non specifica tutti i redditi, compresi gli aiuti economici ricevuti dai familiari, non può essere accettata.

31 Agosto 2013 · Antonella Pedone





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