Inammissibile la prova testimoniale se il lavoratore contesta l’esistenza della lettera di licenziamento in forma scritta
La legge prevede la comunicazione di licenziamento in forma scritta a pena di inefficacia.
Il licenziamento produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, ovvero quando l’atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato materialmente consegnato a mani proprie, circostanza, quest’ultima, che può essere dimostrata, ad esempio, dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima.
Non basta, per evitare l'inefficacia, che le prove testimoniali riferiscano dell'avvenuta lettura e del tentativo di consegna al lavoratore di una copia della lettera di recesso, nonché del rifiuto del lavoratore di sottoscriverla per ricevuta, se il lavoratore stesso nega la lettura dell'atto di licenziamento e/o il tentativo di consegna a mani dell’atto di licenziamento.
Nè può essere richiamata, a proposito, la sentenza 23061/07 della Suprema Corte in cui la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento era pacifica tra le parti mentre fra di esse erano controverse soltanto le modalita’ di trasmissione della lettera medesima, nel senso che il lavoratore ne assumeva il mancato invio, mentre l’azienda sosteneva che egli si era rifiutato di riceverne la consegna a mani sul luogo di lavoro, circostanza in se’ suscettibile di prova testimoniale.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11479/15.
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