Immobili e nuove categorie catastali – Come si calcola la superficie » Imposte immobiliari e tassa sui rifiuti si pagheranno in base ai metri quadrati

Le nuove categorie catastali

A partire da oggi, 9 novembre 2015, le visure delle unità urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie dell’immobile, calcolata sulla base di quanto stabilito dal Dpr 138/1998: Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo.

Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie.

Ciascun proprietario otterrà con la visura catastale i dati per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti.

In caso di incoerenza tra la planimetria e la superficie calcolata, i contribuenti potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra Fisco ed enti locali.

Andiamo adesso a verificare le nuove categorie catastali.

  • Gruppo R (Unita' immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)
    • R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
    • R/2 - Abitazioni in villino e in villa.
    • R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.
    • R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.
  • Gruppo P (Unita' immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)
    • P/1 - Unita' immobiliari per residenze collettive e simili.
    • P/2 - Unita' immobiliari per funzioni sanitarie.
    • P/3 - Unita' immobiliari per funzioni rieducative.
    • P/4 - Unita' immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
    • P/5 - Unita' immobiliari per funzioni culturali e simili.
  • Gruppo T (Unita' immobiliari a destinazione terziaria)
    • T/1 - Negozi e locali assimilabili.
    • T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
    • T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
    • T/4 - Pensioni.
    • T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
    • T/6 - Stalle, scuderie e simili.
    • T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

  • Gruppo V (Unita' immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
    • V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.
    • V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative. V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
    • V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
    • V/5 - Ospedali.
    • V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.
    • V/7 - Unita' immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.
  • Gruppo Z (Unita' immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)
    • Z/1 - Unita' immobiliari per funzioni produttive.
    • Z/2 - Unita' immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.
    • Z/3 - Unita' immobiliari per funzioni terziariocommerciali.
    • Z/4 - Unita' immobiliari per funzioni terziariodirezionali.
    • Z/5 - Unita' immobiliari per funzioni ricettive.
    • Z/6 - Unita' immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.
    • Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.
    • Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.
    • Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.
    • Z/10 - Unita' immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unita' immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

Criteri generali per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

Nella determinazione della superficie catastale delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unita' immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Criteri per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari appartenenti ai gruppi "R" e "P"

Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale e' data dalla somma:

  1. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
  2. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;
  3. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze e' computata nella misura del 10 per cento;
  4. della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unita' immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie e' da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unita' immobiliari di categoria R/4 e' computata nella misura del 50 per cento.

Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalita' dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla meta' della superficie dei vani di cui alla lettera a).

Criteri per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari appartenenti al gruppo T

Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale e' data dalla somma:

  1. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
  2. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti;
  3. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unita' immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

Per le unita' immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) e' computata nella misura del 50 per cento.

9 Novembre 2015 · Giorgio Valli


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