Debito per attività d’impresa con garanzia su immobile conferito al fondo patrimoniale – si presume destinato a soddisfare esigenze famiiari

Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto beni conferiti al fondo patrimoniale, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, l'onere della prova grava sul debitore opponente.

Questi non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il criterio identificativo dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Tanto premesso, resta tuttavia controversa la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia.

Sotto questo profilo, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, tale circostanza non è però neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare le esigenze familiari.

Piuttosto, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore del debito, a prescindere dalla natura di questo: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito, nel contrarre il debito, sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio indicato, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Ad esempio, la concessione di una garanzia (ipoteca) sui beni costituiti in fondo patrimoniale, al fine di conseguire un finanziamento in favore dell'attività d'impresa, costituisce un ulteriore elemento di prova della destinazione del finanziamento alle esigenze familiari.

Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 15886/14.

15 Luglio 2014 · Piero Ciottoli




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