Fondo patrimoniale – anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare esigenze familiari

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

In altra parole, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell'attivita’ imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalita’, fermo restando che essa non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge.

Va accertato che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacita’ lavorativa del coniuge imprenditore, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Queste le indicazioni in tema di fondo patrimoniale fornute dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 21396/15.

9 Novembre 2015 · Roberto Petrella




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