Distacco della fornitura di energia elettrica senza preavviso? » Scatta il risarcimento danni

Il distacco, da parte del fornitore, dell'erogazione di energia elettrica senza preavviso, e senza la prova documentale di un contratto, determina una responsabilità extracontrattuale del gestore. In questo caso, il consumatore ha diritto al risarcimento danni non patrimoniale.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza 334/2014, emessa dal giudice di Pace di Barletta.

Con la pronuncia in esame, il giudice onorario ha messo un punto fermo alle sempre più aggressive tecniche commerciali attuate dalle compagnie elettriche, ma anche telefoniche, assicurative, del gas, e alla stipula de cosiddetti vocal ordering.

Per vocal ordering, si intende l'acquisizione del consenso attraverso la registrazione della chiamata telefonica e dell'approvazione a voce delle condizioni contrattuali, spesso attivati con inganno a danno di consumatori ignari e non seguiti dalla regolare documentazione cartacea.

Una situazione simile a quella avvenuta nella vicenda portata all'attenzione del giudice pugliese, da un utente che si è visto improvvisamente interrompere la somministrazione di energia elettrica, scoprendo di essere moroso per un contratto cui aveva aderito solo oralmente, ma senza mai ricevere alcun modello stampato da firmare.

Ritenendo, quindi, di non aver mai cambiato gestore, il consumatore si rifiutava di pagare le bollette elettriche, vedendosi, infine, staccata la corrente elettrica e ricorrendo, pertanto, contro la compagnia elettrica per richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In questa fattispecie, il Giudice di Pace ha riconosciuto al consumatore il danno non patrimoniale, in forma equitativa, sulla base del fatto che, in mancanza di un contratto cartaceo, la società erogatrice del servizio elettrico non può pretendere alcun pagamento, né tanto meno far valere l'inadempimento, procedendo al distacco dell'utenza senza congruo preavviso.

17 Giugno 2014 · Gennaro Andele




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