Concordato preventivo, accordo con i creditori e piano del consumatore – Il debito IVA va pagato per intero e può essere solo dilazionato

L'accordo o a cui possono giungere i creditori con l’imprenditore non fallibile o il piano di ristrutturazione del debito presentato dal consumatore, possono prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate.

Anche l’accesso alla procedura di concordato preventivo, che mira a sfociare nel patto concordatario con i creditori, non puo’ portare ad omettere o ridurre il versamento dell’Iva alla scadenza di legge.

Per quanto attiene il debito Iva, nel concordato preventivo, nonché negli accordi di ristrutturazione del debito fra creditori ed imprenditore non fallibile così come nel piano del consumatore, deve essere previsto il pagamento integrale. Infatti, ogni Stato membro dell'Unione Europea deve garantire, tramite tutte le misure legislative e amministrative, che l’Iva sia interamente riscossa nel proprio territorio.

Questi, in sintesi, i principi ribaditi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 15853/15.

29 Maggio 2015 · Ornella De Bellis


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