L’ammissione al concordato preventivo non impedisce il sequestro dei beni del debitore

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere gli obiettivi e le finalità di seguito riportati.

  1. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  2. l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.

La proposta può prevedere anche che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce, quindi, una espropriazione attenuata, nel senso che conserva, oltre ovviamente alla proprietà, anche, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni.

Il concordato preventivo, d'altra parte, è suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non può escludersi la possibilità successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell’attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti, che possono condurre alla revoca del concordato stesso, travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.

L’intervenuta omologazione da parte del Tribunale dell'ammissione del debitore al concordato preventivo con i creditori non presuppone l'accertamento della fattibilità dell’accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori.

Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’unico socio di una società ammessa al concordato preventivo.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 34110/14.

9 Settembre 2014 · Loredana Pavolini




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