Contenzioso tributario » Le principali novità introdotte dalla riforma
Com'è noto, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Il contenzioso tributario abbraccia pure le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il classamento dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Restano, invece, escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella esattoriale.
Il decreto legislativo 156/2015 ha introdotto alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario. Tra le altre vanno ricordate:
- l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie (non solo a quelle derivanti da atti dell'Agenzia delle entrate) di valore non superiore a 20.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, in sostanza di rideterminazione degli importi dovuti.
- L’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado.
- Le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente).
- L'aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica.
- L'inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza
- L'esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente