Codice del consumo – Il lavoratore dipendente non può essere considerato professionista
Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi del Codice del consumo, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale.
La qualifica di consumatore, ai sensi del Codice del consumo – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutele ivi previste — spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso.
In pratica, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, mentre si definisce professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Definizione, questa del professionista, che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d’opera professionale, cui non è assimilabile il lavoratore dipendente.
Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 8904/15.
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