Dilazione cartella esattoriale » Se paghi in ritardo la prima rata non decadi dal beneficio

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Nell'ambito della dilazione nel pagamento di una cartella esattoriale il ritardo, di lieve entità, nel pagamento della prima rata non comporta la decadenza dal beneficio.

Ciò è quanto stabilito dalla CTR (Commissione Tributaria Regionale) di Venezia con la sentenza 1039/24/2014.

La Commissione ha accolto il ricorso di un contribuente osservando che un giorno di ritardo non può essere equiparato ad un mancato versamento, tanto più che l’ufficio non aveva contestato eventuali altri mancati versamenti o ritardi nei versamenti.

Pertanto, in definitiva, la sentenza dichiara il contribuente non è decaduto dal beneficio della rateazione.

Tale orientamento di favore nei confronti del contribuente appare in linea con quello adottato negli ultimi anni dal Legislatore e dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, con il Decreto Legge 98/2011 si è stabilito che il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell'intera dilazione.

Il decreto legge 201/2011, in tema di avvisi bonari, ha poi confermato l’orientamento stabilendo che la decadenza dalla dilazione é prevista solo nel caso in cui il contribuente non paghi la rata entro il termine per quella successiva.

Inoltre, l’articolo 6, della Legge 23/2014 (Delega Fiscale) ha poi rinforzato tale pensiero, prevedendo che i decreti delegati dovranno contemplare norme che impediscano il disconoscimento della dilazione per ritardi esigui.

Del resto la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 28/06/2001, rilevava che in presenza di anomalie di scarsa entità l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto dei principi di leale collaborazione e di lealtà che sempre devono permeare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Infine, anche il decreto legge 16/2012 concedeva una maggior flessibilità e dunque secondo il principio del favor rei non si vede per quale motivo non potesse esser accolta la norma più favorevole.

29 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi




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