Canone Rai in bolletta elettrica – Tips and Tricks

A proposito di canone RAI, forse non tutti sanno che:

  • Il canone RAI deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del segnale ricevuto e dal relativo utilizzo
  • Il canone RAI è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica (la famiglia anagrafica è quella che viene indicata nello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali) indipendentemente dal numero di contratti di fornitura di energia elettrica di cui possono essere titolari, e dagli apparecchi televisivi di cui risultano detentori, i singoli componenti della stessa famiglia anagrafica.

  • Non è tenuto al pagamento del canone RAI chi ha compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone, non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non è superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
  • Non è tenuto al pagamento del canone RAI chi possiede computer privi di sintonizzatore TV o vecchi televisori analogici. Questo perché solo apparecchi predisposti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che un computer, se consente l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, oppure un vecchio televisore analogico, non è assoggettabile a canone.
  • Nella bolletta elettrica non potranno essere addebitati eventuali arretrati del canone RAI maturati prima del 1 gennaio 2016. Infatti, le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati a partire dal 1 gennaio 2016.
  • Dal 1° gennaio 2016 l'esenzione del pagamento del Canone RAI per suggellamento dell'apparecchio televisivo non è più prevista dalla legge.
  • Chi utilizza l'apparecchio televisivo esclusivamente come monitor per il computer o per riprodurre videocassette, deve comunque pagare il canone RAI. Infatti l'obbligo al pagamento del canone sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ne consegue che la destinazione dell’apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri pre registrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive.
  • La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone RAI. Infatti l'obbligo al pagamento del canone sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
  • Chi vive in un appartamento ammobiliato in cui e' presente un apparecchio non di sua proprietà non è soggetto al pagamento del canone RAI: al versamento dell'imposta è obbligato il locatore.
  • Chi dispone di più case, tutte dotate di televisore ed è titolare di più contratti di allaccio per la fornitura di energia elettrica, deve versare il canone RAI una ed una sola volta, limitatamente all'utenza dell'abitazione in cui risiede anagraficamente
  • Se nell'ambito della stessa famiglia anagrafica due o più componenti dispongono ciascuno di più case, tutte dotate di televisore e ciascun componente risulta titolare di di più contratti di allaccio per la fornitura di energia elettrica, il canone RAI è dovuto solo una volta e può essere pagato da uno qualsiasi dei soggetti obbligati appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
  • Il canone RAI non è dovuto se il titolare del contratto (o dei contratti) di fornitura di energia elettrica detiene un solo apparecchio televisivo per il quale e' stata presentata, entro il 31 dicembre 2015, una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
  • Chi risiede all'estero (dunque non ha una famiglia anagrafica in Italia) ma dispone di un'abitazione in Italia dotata di apparecchio televisivo ed è titolare di contratto per la fornitura di energia elettrica, è comunque tenuto al pagamento del Canone RAI in bolletta.

26 Marzo 2016 · Giovanni Napoletano


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5 risposte a “Canone Rai in bolletta elettrica – Tips and Tricks”

  1. Marco Soffici ha detto:

    A pochi giorni dallo scadere della data fatidica, 1° luglio, a decorrere dalla quale l’abbonamento televisivo verrà fatturato nella bolletta elettrica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e esempi di calcolo per la determinazione del canone tramite la circolare n. 29/E pubblicata ieri pomeriggio .

    Come noto, nella prima fattura dell’energia elettrica successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Proprio per tale ragione, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione, sono considerate utenze addebitabili solo quelle che risultano residenziali e attive in data 1° luglio 2016. Ai fini dell’individuazione di tali utenze si seguono le regole dettate dall’art. 3 Regolamento MISE – MEF n. 94 del 13 maggio 2016, tenendo conto, specifica l’Agenzia nella circolare, della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura) e dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati).

    Le informazioni derivanti dalla tipologia “clienti residenti” prevalgono su quelle relative agli “altri clienti domestici”: se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno in una tipologia e l’altro (o gli altri) nell’altra, si legge nella circolare, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione. Se, invece, la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale2 (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

    La circolare, inoltre illustra, gli importi del canone dovuto per il 2016 e i casi particolari per il primo anno di addebito, specificando per ciascuno le regole da seguire. Così, ad esempio, viene chiarito che al contribuente con una fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016, disattivata prima del 1° luglio 2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1° luglio 2016 ed entro il 30 settembre 2016, verrà applicato l’intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30 ottobre 2016.

  2. Annapaola Ferri ha detto:

    I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento.

  3. Annapaola Ferri ha detto:

    Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

  4. Annapaola Ferri ha detto:

    Se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

  5. Annapaola Ferri ha detto:

    Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

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