Cumulo delle sanzioni amministrative – Non è applicabile alle ZTL per gli accessi reiterati nella medesima giornata e a distanza di ore una dall’altra

Il sistema del cumulo giuridico per le sanzioni amministrative, prevede, per il trasgressore che viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, l'applicazione della pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Infatti, l'articolo 198 del Codice della strada dispone che chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Tuttavia, la stessa norma precisa che nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (ZTL), il trasgressore ai divieti di accesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità (ordinanza Corte di cassazione numero 26434/14) non è possibile raggruppare e considerare non punibili le violazioni per accesso alla ZTL, successive alla prima, commesse nello stesso giorno a distanza di alcune ore l'una dall'altra.

Nè vale, allo scopo, richiamare l’ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n.14/2007 secondo la quale non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata.

Secondo gli ermellini, infatti, la Corte Costituzionale non ha inteso estendere l'applicabilita’ della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità di una (sola) condotta di durata.

Sul concetto di brevissimo lasso temporale fra due successive violazioni ne sapremo qualcosa di più, forse, alla prossima sentenza in tema di cumulo delle violazioni per accesso reiterato alle ZTL.

8 Gennaio 2015 · Giuseppe Pennuto




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