Vorrei contestare un provvedimento di fermo amministrativo
La mia automobile è stata oggetto di fermo amministrativo, non avendo io provveduto per tempo al pagamento di una cartella esattoriale
La mia automobile è stata oggetto di fermo amministrativo, non avendo io provveduto per tempo al pagamento di una cartella esattoriale: è possibile impugnare il provvedimento di fermo amministrativo. E se sì, in quali circostanze e sotto quali condizioni è possibile farlo?
Vi ringrazio fin d'ora per una risposta al mio quesito.
Gabriella, Trapani
Il fermo amministrativo - Criticità normative e di giurisprudenza
Questa domanda appare piu’ semplice di quello che e’.
In realta’, nonostante sia spesso sbandierata la possibilità di ottenere con facilita’ annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione è molto dibattuta e complessa, e la “giurisprudenza” abbonda, a volte in modo contraddittorio.
Il fatto è che la legge non è sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall'identificazione della natura dell'atto (cautelare, esecutivo, amministrativo, vincolato o discrezionale- od addirittura “misto”) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell'organo competente a gestire i ricorsi.
A cio’ si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche riguardo alla procedura. Diciamo discussa perche’ il legislatore è recentemente intervenuto in materia ed ha “sconvolto” quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli.
Cio’ di fatto rende ancora piu’ incerto l’esito di un ricorso fatto su tali basi (si veda piu’ avanti, “novita’ introdotte dalla legge 248/2005). Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c’e’ tra l’importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all'obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi è determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico. Spesso puo’ rivelarsi inevitabile –nonche’ consigliabile- rivolgersi ad un avvocato.
Molta giurisprudenza si è occupata della questione della natura dell'atto, a cui consegue la diatriba sull’organo competente per i ricorsi nonche’ sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio’ sembravano aver messo la parola “fine” due recenti sentenze di Cassazione (n.2053/2006 e 14701/2006) che hanno fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la liceita’ del provvedimento il Giudice Ordinario.
La recente legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto “decreto Bersani”), in vigore dal 12/8/2006, ha invece stabilito che tale competenza è del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie. Una importante sentenza della CASSAZIONE CIVILE (n.14831 del 5/6/2008) ha chiarito in ogni caso (ed a chiusura, si spera, di molte incertezze ed interpretazioni discordanti) che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale è stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo.
In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve inoltrare la pratica all'organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita’ di debiti vanno presentati ricorsi separati.
E’ bene ricordare che gli atti sono impugnabili per vizi propri o riguardanti le notifiche di quelli precedenti.
Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu’ generali, come la carenza normativa gia’ citata.
Riportiamo, in breve, i riferimenti delle sentenze piu’ autorevoli riguardanti queste “carenze”:
- La mancanza, o comunque l’inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso è stata pronunciata la sentenza numero 392/2004 del Tar della Puglia;
- lo stesso concetto è ripreso in un’altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza numero 3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che è sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l’importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato.
RISOLUZIONI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l’agenzia delle entrate (risoluzione numero 92/2004) e l’Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell'Avvocatura generale dello Stato.
Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio’ non vuol necessariamente dire che un’opposizione in tal senso non sia piu’ possibile, ma essa diventa indubbiamente piu’ difficoltosa.
Salve, sono a chiedere info in merito alla possibilità che Equitalia o chi per loro, possano mettere le ganasce alla vettura o pignorarla poichè a seguito di una cartella di € 25000,00 ricevuta da questo pseudo ente “legalizzato” ho paura intestarmi una vettura. Io chiedo, facendo l’agente di commercio e l’unico mezzo per permettermi di lavorare è la vettura, potrebbero pignorarmela? Non ho altre entrate, non sono possessore di nulla e al momento non ho la forza e ne tanto meno la voglia di dover pagare questi € 25000.00 che mi vengono richiesti dato che il lavoro che faccio mi permette di pagare l’affitto, dare mantenimento alla ex moglie e a sopravivvere, se mi pignorassero la macchina come farei a lavorare? Al momento la vettura che uso non è a me intestata, ma per vantaggi fiscali la dovrei intestare per scaricare i costi di gestione, come mi posso comportare? Grazie Nico M.
Salve. Le abbiamo già dato una risposta qui. Anche se l’articolo scelto non era molto pertinente con l’argomento in discussione.