Eredità e successione – Il vitalizio assistenziale non è sempre assimilabile ad una donazione

Il contratto atipico di vitalizio assistenziale stipulato fra il beneficiario (proprietario del bene e fruitore delle prestazioni a cui l'obbligato è tenuto) e l'obbligato (che il bene acquisisce in cambio dell'assistenza resa al beneficiario) si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo, tale contratto, caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario delle prestazioni assistenziali e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e il valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo: pertanto, solo l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione.

L'alea contrattuale del vitalizio assistenziale è correlata non solo alla durata della vita del beneficiario, ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni a cui l'obbligato è tenuto, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario): quindi il giudizio di presumibile equivalenza del contratto di vitalizio assistenziale ad una donazione, deve essere compiuto con riferimento al momento di conclusione del contratto e al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, all'epoca esistenti, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del beneficiario vitaliziato.

In particolare, se al momento della stipula del contratto il beneficiario non è affetto da alcuna particolare patologia e non è dato prevedere una sua imminente dipartita, esiste certamente un fattore di rischio collegato alla necessità di un impegno maggiore dell'obbligato, potendo ipotizzarsi l’insorgenza di malattie tipiche dell'anzianità, con la conseguente necessità di dover sostenere rilevanti oneri economici per far fronte agli impegni assunti in contratto.

Solo in assenza di alea è possibile concludere per la nullità del contratto di vitalizio alimentare e per la sua assimilazione ad una donazione, con le conseguenze che ciò può comportare rispetto alle istanze di riduzione giudiziale delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, eventualmente presentate dagli eredi che si ritengono lesi nella quota di legittima.

11 Febbraio 2018 · Annapaola Ferri




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