Verifica fiscale delle operazioni in conto corrente – Non solo per chi svolge attività autonoma o di impresa

Qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione; le norme di legge in tal senso hanno portata generale, quale che sia la natura dell’attivita’ svolta e dalla quale quei redditi provengano nè, tali norme, possono essere applicabili ai soli soggetti che esercitino attivita’ di impresa o di lavoro autonomo per via del tenore testuale della disposizione che cita i “ricavi” e le “scritture contabili”, in quanto il dato letterale si riferisce esclusivamente alla possibilità, per l’Ufficio, di desumere reddito dai prelievi effettuati dal contribuente.

Queste le precisazioni, in termini di applicabilità delle verifiche fiscali sulle operazioni in conto corrente, che i giudici della Corte di cassazione hanno fornito con la sentenza 18125/15.

9 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini


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