Verbale di multa – valido anche se omesso il civico dove è avvenuta l’infrazione
La specificità della contestazione non ha caratteristiche diverse a seconda che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita.
Il requisito della specificità dell'atto di accertamento dell'infrazione deve riportare l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato e ciò, in quanto l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località.
La semplice omessa indicazione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo – pur in presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta – non fa la specificità della contestazione e, quindi, non determina un vulnus alla difesa del preteso trasgressore.
Questi, in sintesi, i contenuti dell'ordinanza numero 13037 del 10 giugno 2014.
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