La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace
La multa in genere – nullità del verbale e inefficacia della sanzione
Le regole (norme) di circolazione stradale costituiscono nel loro insieme il Codice della Strada (C.d.S.). La violazione di una norma del C.d.S, una volta rilevata, deve essere contestata al trasgressore perchè la multa possa essere comminata.
Ai fini della contestazione deve essere redatto verbale, contenente, oltre ai dati riguardante l'infrazione stessa, tutti i dati identificativi sia del trasgressore che del proprietario del veicolo e le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
Le informazioni che devono essere presenti nel verbale di multa
Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:
- giorno, ora e luogo dell'infrazione;
- generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
- tipo di veicolo e targa;
- indicazione della norma del codice della strada che è stata violata;
- motivazione (ovvero descrizione degli eventi che hanno portato a redigere il verbale) in pratica il perchè è stata violata la norma;
- eventuali dichiarazioni del trasgressore;
- indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale.
Quando il verbale di accertamento dell'infrazione è affetto da nullità
In pratica un verbale è nullo se:
- la descrizione del fatto sanzionato è presente ma non è chiara e non consente di individuare la relazione fra causa (fatto contestato) ed effetto (individuazione della norma del codice della strada che è stata violata). Ad esempio nel verbale si indica che la sanzione è stata comminata per divieto di sosta (fatto contestato) ma non si specifica il motivo da cui tale divieto discende. Bisogna cioè precisare se il divieto di sosta è dovuto alla presenza di una segnaletica stradale (e bisogna specificare anche se il segnale è permanente o temporaneo, come avviene quando sono in corso lavori stradali) oppure alla circostanza che il veicolo stazionava in prossimità di una curva. O ancora se il divieto di sosta è motivato dal non avere osservato la distanza minima di otto metri dall'incrocio o perchè il veicolo stazionava nello spazio destinato alla fermata dell'autobus ecc. La cosa non è irrilevante dal momento che a seconda dei casi portati ad esempio la violazione è riconducibile sempre al divieto di sosta ma, comunque, a differenti norme del codice della strada (che corrispondono a comma diversi dello stesso articolo);
- mancano elementi di riscontro dell'infrazione quali possono essere il numero civico all'altezza del quale è stata commessa l'infrazione o, in mancanza di numero civico, l'indicazione del lato della strada dove è stata commessa l'infrazione (ad esempio nella corsia verso ...);
- manca l'indicazione della norma violata;
- è presente l'indicazione della norma violata ma tale indicazione non è completamente specificata. Per capirci, quando l'articolo del C.d.S. oggetto di infrazione contiene diverse ipotesi di violazione della norma (in pratica i comma, che vengono indicati con lettere o numeri) deve essere indicato non solo l'articolo del codice della strada che è stato violato, ma anche lo specifico comma. Ad esempio l'articolo 7 prevede 20 (venti) ipotesi diverse di violazione. Se nel verbale non viene indicato a quale di queste 20 possibili violazioni si fa riferimento nella contestazione al trasgressore, la sanzione comminata è nulla. In pratica il verbale che non attesta alcuni elementi della norma che si assume violata rende non sanzionabile l'infrazione ed è quindi nullo;
- manca la descrizione del fatto sanzionato che riconduce alla violazione di una precisa norma del C.d.S.
- non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti);
- non è indicata l'ora in cui è stata commessa la violazione;
Buongiorno ho ricevuto una multa per parcheggio su posto autobus, ma sul verbale c’è scritto solo il modello della macchina, non la targa (almeno sulla copia che ho io). La devo pagare o è nulla? Mi arriverà una anche a casa? Ma come fanno se non c’ è la targa… e cmq se mi arriva intanto passano i 5 giorni per pagare il minimo.. grazie
Lei ha trovato solo un preavviso di multa. Le arriverà il verbale a casa e potrà pagare con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale.
Ho ritirato il verbale in posta. Su un foglio e’ scritto in alto relazione di notifica con orario del l’infrazione ore 14:26. In allegato vi è’ un verbale con orario 10:46 della stessa infrazione per limite di velocità.
Quello che conta è il verbale: la relata di notifica è redatta dal postino, e, comunque, non dovrebbe nemmeno riportare l’ora dell’infrazione che è irrilevante ai fini della notifica.
Sulla relazione di notifica vi è’ un orario sul verbale elettronico un’atro. La multa e da considerarsi nulla.
Abbiamo capito sicuramente male e non troviamo il nesso: in caso di infrazione immediatamente contestata nel verbale c’è l’orario in cui è stato commessa l’infrazione, ma non c’è relata di notifica.
Salve, ho ricevuto una multa come obbligato in solido, in quanto ho venduto una macchina e mi hanno firmato uno scarico di responsanbilità, ma non ha mai fatto il passaggio di proprietà, ora la multa è stata notificata al trasgressore (mancata copertura assicurativa) e io ho ricevuto copia a casa del verbale. Ad oggi ho fatto la perdita di possesso della vettura, ma il verbale è antecedente alla data della perdita di possesso.
Ora se il trasgressore non paga la multa, sono tenuto io a pagare la multa? anche avendo avuto un foglio di scarico di responsabilità da parte dell’acquirente?
grazie
La multa la deve pagare lei, non ci piove: e se non paga le verrà notificata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione. Poi, con lo scarico di responsabilità, cita il venditore in Tribunale e gli chiede il risarcimento del danno.
Salve, ho ricevuto una multa come obbligato in solido, in quanto ho venduto una macchina e mi hanno firmato uno scarico di responsanbilità, ma non ha mai fatto il passaggio di proprietà, ora la multa è stata notificata al trasgressore (mancata copertura assicurativa) e io ho ricevuto copia a casa del verbale. Ad oggi ho fatto la perdita di possesso della vettura, ma il verbale è antecedente alla data della perdita di possesso.
Ora se il trasgressore non paga la multa, sono tenuto io a pagare la multa? anche avendo avuto un foglio di scarico di responsabilità da parte dell’acquirente?
grazie
La multa la deve pagare lei, non ci piove: e se non paga le verrà notificata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione. Poi, con lo scarico di responsabilità, cita il venditore in Tribunale e gli chiede il risarcimento del danno.
Può essere contestata una multa per assicurazione non pagata,in quanto nella compilazione del verbale risulta la targa sbagliata? Libretto e macchina sono stati sequestrati. Come mi devo comportare?
Se la multa è stata contestata immediatamente, durante un controllo sul territorio da parte della forza pubblica, non credo che la contestazione dell’errore formale commesso nella redazione del verbale dall’agente possa avere successo, anche considerando che il veicolo è stato sequestrato e quindi il numero di targa può essere corretto ex post. Per quanto riguarda il comportamento da tenere, cominci con il sottoscrivere una polizza assicurativa che copra i rischi di responsabilità civile, sempre incombenti durante la circolazione del mezzo, e poi segua le istruzioni e l’iter che le avranno sicuramente indicato.
C’è stata una contestazione immediata, mi sembra di capire.
Se è così, inutile tirar fuori discorsi sui vizi di notifica: più corretta di così, con il verbale consegnato nelle mani del trasgressore…
Semmai di difetto di notifica potrai parlare quando ti sarà notificata la cartella esattoriale, se non pagherai la multa. Ma sarà sempre, eventulmente un difetto di notifica della cartella, mai della contravvenzione che l’avrà originata.
Per le osservazioni riportate nel verbale circa la violazione contestata, ricorda che gli accertatori sono due e costituiscono fonte privilegiata.
L’indicazione del numero civico ha una sua precisa valenza: consentire a chi ha commesso l’infrazione di poter ricorrere, dimostrando che, ad esempio, all’altezza di quel numero civico non v’era divieto di sosta oppure, non v’era il divieto per cui è stata elevata contravvenzione.
Capisci bene che il tuo non è un caso in cui sia fondamentale conoscere il numero civico (nè il lato della strada, dai).
Una delle tre modifiche è stata legalizzata. Ma le altre due?
Per il resto indicare la scadenza della patente non è un obbligo per gli accertatori. Il modello è stato comunque indicato, anche se nella sezione riservata alla descrizione dell’infrazione.
Nessun giudice di pace, nè tentomeno il Prefetto, accoglierebbero il ricorso perchè il modello non è stato referenziato anche nella descrizione del veicolo.
Di giorni ne hanno 150 a disposizione, quindi con i 95 sono ok.
La “di” invece della “de” non è rilevante se la targa è quella della tua auto.
Su strade non cittadine, di solito si indica il km e non il civico. L’importante è indicare dove è avvenuta l’infrazione. E, come sai, il civico non c’è sempre.
La foto non è obbligatoria, mi pare.
Su ciò che ti hanno mandato dalla tua descrizione non si evince. Non so cosa pensare.
Quando fai ricorso la multa è sospesa. L’aggravio te lo becchi comunque, se perdi il ricorso. Ad esempio se il Prefetto rigetta l’istanza paghi già il doppio, dopo il rigetto.
Se cambiano la data nel verbale puoi fare niente. Il preavviso di contravvenzione non ha alcun valore.
Il Prefetto te ne raddoppia una, non tutte e tre.
Poi, in quel caso, puoi fare anche ricorso al GdP. Mentre se fai ricorso al GdP e ti va male, poi puoi solo ricorrere in Appello.
Comunque in bocca al lupo …
Puoi tentare il ricorso al Prefetto dichiarandoti disposto a pagarne una e segnalando che la macchina si trovava lì per guasto.
Ma per ricorrere devi attendere i tre verbali che ti saranno notificati a casa.
Quelli trovati sul parabrezza sono preavvisi di contravvenzione e come tali non impugnabili.
Osservazioni giuste.
Solo un appunto: il modulo apposto sull’auto è un preavviso di contravvenzione. Non fa parte del procedimento sanzionatorio e come tale non può essere impugnato nè ha comunque alcun valore probatorio.
Praticamente è una facility concessa al cittadino (e come tale non dovuta), che può consentire di pagare la multa con importo minimo, senza spese di notifica e senza rischiare la irreperibilità (sempre possibile) nel procedimento di notifica. Con contestuale passaggio al pagamento della, ben più salata, cartella esattoriale.
Come si risolve la cosa?
C’è un unico modo. Si fa ricorso al GdP affermando che il verbalizzante è un ausiliario e che, inoltre, opera al di fuori della zona di competenza territoriale (cosa che non può fare).
La palla passa quindi al Comune che deve dimostrare al GdP l’insussistenza delle tue affermazioni.
Come puoi ben capire, non sempre lo fa. Del resto la vita, volendo, può anche diventare un gioco …
Conviene seguire il consiglio di Equitalia, prima di adire il GdP.
In prefettura troverà certamente qualcuno dotato di buonsenso che dopo la verifica della causale del bollettino provvederà ad autorizzare Equitalia allo sgravio.
Il “verbalino” si chiama preavviso di contravvenzione. Dà la possibilità al multato di pagare la contravvenzione nella misura minima e senza incorrere in spese di notifica.
Non è assolutamente impugnabile.
Per fare opposizione bisogna non pagare ed attendere che il verbale venga notificato a casa.
E l’opposizione va fatta, eventualmente, sul contenuto del verbale.
Quello che c’è scritto sul preavviso di contravvenzione non ha alcun valore giuridico. E’ carta straccia ai fini di una impugnazione.
Può chiedere uno sgravio parziale ad Equitalia.
Per eccesso di velocità è consentita e prevista dalla legge la possibilità di non procedere alla contestazione immediata.
Per i verbali elettronici notificati al domicilio del trasgressore o proprietario non è necessaria la riproduzione della firma degli agenti accertatori.
Va verificato invece che:
1) ci sia l’indicazione del dirigente responsabile del procedimento
2) sul verbale notificato ci sia l’indicazione di copia conforme all’originale custodita presso gli uffici della Pubblica Amministrazione.
Sulla omessa o incompleta descrizione del modello di autoveicolo la Corte Suprema si è spesso pronunciata a favore della P.A. Per cui non ti consiglio di impugnare il provvedimento sulla base di questa unica motivazione.
Un verbale incompleto o errato è nullo e la sanzione è inefficace.
Detto questo, dovresti sapere che la legge è suscettibile di interpretazioni. L’orientamento giurisprudenziale è determinato dalle sentenze di Cassazione.
Alcuni giudici della corte suprema discettano su cosa possa essere definita una incompletezza o un errore e cosa no.
Per evitare un ricorso respinto, perchè contrastante con il corrente orientamento giurisprudenziale, ti ho consigliato di sottoporre la questione nel nostro forum multe, dove meglio di me avrebbero potuto valutare come oggi si sta pronunciando la Cassazione su tipologie simili di ricorso.
Ma se la cosa non ti interessa, allora ti rispondo semplicemente che: “Un verbale incompleto o errato è nullo e la sanzione è inefficace”.
Ed il verbale a te notificato è errato perchè fa riferimento, come luogo dell’infrazione, ad una piazza errata, o meglio, inesistente.
Mi dispiace nggioia ma non saprei cosa risponderti.
Essendo sprovvisto di documenti, il controllore è stato molto buono con te. Avrebbe infatti dovuto consegnarti alla POLFER per l’identificazione.
Ora io non credo che la multa ti arriverà: semplicemente per il fatto che le informazioni che tu hai fornito potrebbero essere quelle di un altro. Ed il controllore, così come l’agente che ti accompagnava, questo lo sanno.
Per quel che riguarda il fatto che sul biglietto c’è la data, ciò non vuol dir nulla. Infatti la data è quella di emissione. Per comodità l’utente può poi utilizzare il biglietto (esclusa l’eventuale prenotazione del posto) in qualsiasi momento entro limiti temporali piuttosto ampi.
L’annullamento del biglietto (il titolo di viaggio) si ha, dunque, solo annullandolo (obliterandolo) alle apposite macchine presenti in stazione.
Poichè le cose non filano lisce sempre così, ti consiglio per il futuro di dotarti di carta di identità e di obliterare sempre il titolo di viaggio (così si dice).
A me sembra strana la cosa.
Comunque se manca la targa del veicolo, ciò rende il verbale incompleto e dunque impugnabile per un ricorso dall’esito scontato.
Caro Giorgio,
ti dico subito che:
1) se anche avessi trovato il preavviso di contravvenzione non avresti potuto far nulla.
Il preavviso di contravvenzione non è impugnabile. Avresti comunque dovuto attendere la notifica a domicilio della multa per poter ricorrere.
2 la multa per divieto di sosta è una delle poche fattispecie per cui è ammessa la contestazione differita.
E l’art. 157/6-8 CDS è uno dei pochi per cui è consentito agli ausiliari del traffico elevare contravvenzioni.
3) se anche avessi conservato il grattino, sarebbe servito a niente. Ne puoi acquistare uno oggi e dire che è quello relativo alla multa che avevi conservato.
In conclusione, pur comprendendo il tuo disappunto, non vedo, purtroppo, alcun motivo su cui basare un ricorso che abbia qualche probabilità di successo.
Mi dispiace,
Devi recarti all’Ufficio Contravvenzioni di Trieste.
Adesso puoi fare ricorso al Giudice di Pace solo per mancata notifica, se riesci a provarla (cosa difficile, temo). In questo caso, se è accertata la mancata notifica, il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Dunque inutile, anche se ci fossero, rilevare eventuali inesattezze o incompletezze del verbale.
Magari se denunciato di cambio di residenza prima della data di notifica della multa, ci puoi anche provare.
Il tempo per la notifica delle multe, dalla data di contestazione dell’infrazione, che io sappia, è di 150 gg.
Senza indicazione di marca, tipo e modello dell’autovettura il verbale è incompleto.
Esistono dunque motivi validi per il ricorso.
Non è possibile ottenere rateazione della contravvenzione.
Dopo 60 giorni dalla data di contestazione immediata dell’infrazione l’importo della multa raddoppia se non la si paga. Quindi al 61° giorno da oggi avrai un debito di 592 euro (s&o).
Da quel giorno partiranno interessi legali e moratori con capitalizzazione periodica (non si è mai saputo quale è il periodo di capitalizzazione, ma conoscendo i polli sarà al massimo trimestrale, se siamo fortunati).
E questi tassi graveranno giorno dopo giorno fino alla notifica della cartella esattoriale. All’importo costituito da capitale iniziale più interessi maturati si aggiungerà, in quella occasione, un diritto di esazione pari al 4,7% della somma iscritta a ruolo più spese di notifica che variano a seconda dell’agente esattoriale di zona.
Ecco, a quel punto potrai chiedere una rateazione. Ma, la domanda adesso te la faccio io. Ti conviene?
Anche per te vale quanto scritto a Laura nel commento appena sopra.
Per capire perchè accadono, basta guardare al trasmissione allegata all’articolo, dal titolo esplicativo: “Multe e cartelle pazze » qualche consiglio su come difendersi”.
Affronta problematiche simili alla tua, di persone che vivono lontano da Roma e anche Napoli (ed alcune di esse mai hanno messo piede in quelle città) che si vedono recapitare multe per infrazioni commesse in quelle città.
Buona visione.
Quello trovato sul parabrezza non è il verbale della multa, ma un semplice preavviso di contravvenzione.
Purtroppo no Daniela, non puoi contestare nulla.
E ti spiego il perchè. Alla tue dettagliate, motivate contestazioni (anche supportate eventualmente da dichiarazioni testimoniali) ti si risponderebbe che l’ausilare del traffico ha lasciato sul parabrezza della tua auto anche il bollettino. E che questo, evidentemente è stato prelevato da terzi.
Per tale motivo il preavviso di contravvenzione ha nessuna valenza giuridica. E’ una opzione, una comodità per il trasgressore, ma anche per la PA. Concedendo la possibilità di pagare, con il bollettino allegato al preavviso di contravvenzione, la sanzione ridotta (senza spese di notifica) la PA incamera soldi ed evita eventuali contestazioni che potrebbero emergere dal verbale vero una volta notificato presso il domicilio del trasgressore.
Ma il preavviso di contravvenzione non è obbligatorio. La sua assenza non inficia in alcun modo il provvedimento sanzionatorio.
“cmp lamezia” forse sta per “cmp giacenza” ovvero compiuta giacenza.
Evidentemente alla data di notifica era già operativo il cambio di residenza da Misterbianco a Trieste. Anche se non eri assiduamente presente nel domicilio di Trieste, la notifica è stata compiuta correttamente. Tanto è vero che nel tuo fascicolo è presente la ricevuta della Raccomandata AR prevista per legge.
Veniamo adesso alla lievitazione della multa.
Partiamo da 64 euro. Trascorsi i 60 gg dalla notifica avvenuta il 14 dicembre 2004 la multa raddoppia. Nel tuo caso si passa a 128 euro il 14 febbraio 2005.
Dal 14 febbraio 2005 alla data di invio della cartella esattoriale notificata il 22 settembre 2008 vengono applicati interessi legali e di mora. Si tratta, nel tuo caso, di circa tre anni e mezzo di interessi legali e di mora su importo a capitale di 128 euro. Se fai i conti, si arriva ai 251 euro dell’importo iscritto a ruolo.
Per la rateazione puoi presentare specifica istanza all’agente esattoriale di Trieste.
Il verbale è senz’altro non corretto, presentando un errore sul modello.
Però c’è da dire che un ricorso fondato su questo unico elementi presenta un alto grado di aleatorietà, per quel che concerne le possibilità di accoglimento.
Questo sulla base delle statistiche relative agli esiti di ricorsi analoghi.
Il mio consiglio, Stefano, è quello di lasciar perdere.
Il ricorso è sempre possibile farlo, il problema è vincerlo.
Qui al massimo ti consiglierei il ricorso sulla sanzione accessoria.
Che però è difficile indicare come sproporzionata trattandosi di soli due punti patente che, peraltro, potrai agilmente recuperare in futuro.
insomma, sabina, non la vedo proprio bene …
Vedi Anna, il problema vero è che non c’è alcuna differenza
fra quanto è capitato a te e quanto prova a fare chi viene fermato con l’auto non revisionata nei termini.
Questo ti penalizza molto.
Volendo potresti chiedere all’officina che ha effettuato la revisione di produrre una certificazione sull’ora in cui essa è stata effettuata.
Ovviamente deve essere una dichiarazione da asseverare in cancelleria del tribunale (chi la sottoscrive si fa carico di eventuali conseguenze penali derivanti da affermazioni mendaci) e da allegare al ricorso al GdP.
Pagando la multa non puoi più fare ricorso. Neanche per le sanzioni accessorie.
Scrivi che hai pagato la multa.
Mi fai capire a cosa adesso vorresti opporti?
Ciao Alessandro,quello degli studi di settore è un tema delicatissimo anche perchè si basa su presunzioni e statistiche.Non conoscendo la tua situazione e cosa ha prodotto questo scostamento,l’unico suggerimento che ti posso dare è di andare a parlare con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate (ti avranno sicuramente invitato) ed esprimere le proprie linee difensive (ci sono casi di legge e di giurisprudenza) in modo tale da far abbassare le loro pretese oppure anche chiudere la vicenda.
In merito alla seconda domanda,conviene sempre pagare…il giusto.
Ciao
Ci siamo spiegate entrambe Tania.
Sul verbale appigli grossi non ce ne sono.
La via non è rilevante per l’accertamento dell’infrazione. Un’auto senza revisione resta senza revisione ovunque.
Quello che ha scritto nella parte riservata alle tue dichiarazioni ti avvantaggia. Poteva procedere in altro modo.
Quindi ti chiedevo le modalità di notifica alla sorella del tuo compagno. Per capire se ci fosse stato difetto di notifica.
Tutto qui.
Gallipoli, la multa arriva «in anticipo» – Il parcheggio scadeva alle 15,45 ma un quarto d’ora prima uno zelante ausiliario sanziona il veicolo
Può succedere che un ausiliario del traffico, preso da travolgente passione per il proprio lavoro, «stacchi» una multa dal taccuino 4 minuti prima che si concretizzi l’infrazione.
Può succedere che una contestazione sia inefficace per errata indicazione della data o del riferimento normativo o per mancanza della firma dell’accertatore.
Ebbene, è successo che un verbale contenga non solo tutti e tre tali errori, a cominciare dall’anno 208, ma indichi l’ora 15,45, contro la sosta autorizzata fino alle ore 15,49, aspetto che assorbe qualsivoglia altra considerazione sull’illegittimità della sanzione.
Quando, però, l’interessato Nicola Ramundo, che aveva parcheggiato l’auto sulla litoranea sud, si è recato al comando di polizia municipale, hanno stretto le spalle: «Mi è stato detto – sostiene – che dovrò fare ricorso dopo la notifica della contravvenzione e pazienza se risiedo a Padova e ciò comporterà spese e perdita di tempo. Del resto è questo il motivo per cui molte persone pagano anche ciò che non è dovuto, ma è anche per loro che questa storia avrà un seguito».
Perché, sì, tra migliaia di auto, l’anonimo ausiliario ha beccato proprio il presidente dell’Osservatorio del cittadino contribuente di Padova. «Valuterò se ricorrono gli estremi per chiedere il risarcimento dei danni – aggiunge – e se l’abuso perpetrato a mio danno configuri una truffa o altri reati penali ».
Il discorso s’allarga, dalla mancanza di formazione per gli ausiliari (responsabilità del Comune, secondo Ramundo, anche se sono dipendenti privati), alla disparità di trattamento tra chi è «vessato» per avere parcheggiato sulla litoranea lato-mare e chi, sull’altro margine stradale, non paga nulla, per finire con la carenza di servizi.
«Si parla sempre di spesa pubblica – conclude Ramundo – ma non saranno i cittadini a pagare per una causa che il Comune avrebbe potuto evitare ricorrendo all’autotutela? Invito il sindaco ad adottare provvedimenti atti a scongiurare simili episodi».
Si è vero Daniel.
Io però non mi sento di consigliarti un ricorso. Su questo aspetto sarebbe un pò come tirare la monetina a testa o croce. La giurisprudenza non è univoca nelle pronunce, ad alcuni giudici basta il riferimento all’art. 385.
Detto questo rispondo che sì, è vero. In teoria ci dovrebbero essere scritte le due formule da te citate per esteso.
Sia che il verbale sia stato consegnato direttamente al presunto trasgressore (contestazione immediata) sia che gli sia stato successivamente notificato presso la residenza, quando manca la firma dell’agente accertatore il verbale è nullo e sono inefficaci le sanzioni comminate.
Attenzione però: il verbale potrebbe essere una copia conforme all’originale e la conformità attestata dal capo dell’ufficio.
Allora, quando il verbale è notificato a casa e presenta la firma del Dirigente (ma non quella dell’agente accertatore) occorre verificare che vi sia la dichiarazione di conformità all’originale.
Se questa è presente il verbale è valido anche in assenza della firma dell’agente accertatore.
In pratica va verificato che da qualche parte del verbale vi sia il richiamo all’art. “385 del reg. di esec.”
Non multabile, se l’ ingombro all’ incrocio e’ conseguenza non voluta del traffco
Numerose sono le multe pervenute ad automobilisti che, loro malgrado, sono rimasti imbottigliati nel traffico nel bel mezzo di un incrocio allo scattare del rosso.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9167/2007 è intervenuta a mettere un freno a questa abitudine, annullando la multa inflitta a un automobilista romano intrappolato dal traffico mentre impegnava un incrocio.
La multa era stata dapprima confermata dal Giudice di Pace, ma la Corte ha annullato la sentenza dando ragione all’automobilista, spiegando che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dell’elemento soggettivo non potendo prescindere dal motivare sulla circostanza che l’utente della strada si era trovato realmente imbottigliato: “il giudice di pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio” previsto dall’art. 277 cc “dell’impugnato verbale, incorrendo così nella violazione prevista dall’art. 112 Cpc per omessa pronuncia”.
Per questo motivo il caso torna al Giudice di Pace che dovrà riesaminare il caso rivedendo le proprie motivazioni
Giustissimo :-))))
In effetti william io sono sicura che erano già iscritte a ruolo, da tanto. Ma si tratta di una legge fatta così per farla. Non c’è controllo. Quindi basta che io, internamente, cambio la data di ruolo e la notifico…. e il gioco è fatto anche con la nuova legge.
No, perchè i tempi dipendono anche dal sanzionato. Li puoi dilatare ritardando la notifica del verbale dell’infrazione. Poi dopo l’esecuzione della notifica puoi fare ricorso al prefetto, dopo al giudice di pace e magari anche in Cassazione. Non si sa quanto tempo ci vuole. Alla fine non paghi comunque, anche se tutti i gradi di giudizio ti danno torto ed allora parte la procedura di iscrizione a ruolo della sanzione e quindi la cartella esattoriale….
Quindi i tempi massimi sono 5 anni fra infrazione e notifica della cartella, ma solo in assenza di ricorsi da parte del sanzionato, ovviamente.
Il termine di due anni prescrizione di cui parla la legge a cui ti riferisci attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) iscrive a ruolo la cartella e la invia al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della iscrizione a ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
In conclusione:
1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.
Allora william,
1) sono trascorsi + di due anni dall’iscrizione a ruolo e la notifica?
2) sono trascorsi + di cinque anni fra l’infrazione e la notifica?
Se le due risposte sono entrambe NO, devi pagare le cartelle.
Colgo l’occasione per invitare i lettori ad astenersi dallo scrivere chiedendo consigli su tipologie di infrazioni quali la guida su ciclomotore senza casco o eccesso di velocità in automobile.
Sono tipologie di violazioni del C.d.S per le quali sono molto prevenuta.
Per questi casi io proporrei addirittura il sequestro del veicolo, oltre al ritiro di patenti e patentini. :-))
Figuriamoci dunque se potessi mai aiutare i trasgressori a non pagare una multa ….