La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace

La multa in genere – nullità del verbale e inefficacia della sanzione

Le regole (norme) di circolazione stradale costituiscono nel loro insieme il Codice della Strada (C.d.S.). La violazione di una norma del C.d.S, una volta rilevata, deve essere contestata al trasgressore perchè la multa possa essere comminata.

Ai fini della contestazione deve essere redatto verbale, contenente, oltre ai dati riguardante l'infrazione stessa, tutti i dati identificativi sia del trasgressore che del proprietario del veicolo e le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Le informazioni che devono essere presenti nel verbale di multa

Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

  • giorno, ora e luogo dell'infrazione;
  • generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
  • tipo di veicolo e targa;
  • indicazione della norma del codice della strada che è stata violata;
  • motivazione (ovvero descrizione degli eventi che hanno portato a redigere il verbale) in pratica il perchè è stata violata la norma;
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  • indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale.

Quando il verbale di accertamento dell'infrazione è affetto da nullità

In pratica un verbale è nullo se:

  1. la descrizione del fatto sanzionato è presente ma non è chiara e non consente di individuare la relazione fra causa (fatto contestato) ed effetto (individuazione della norma del codice della strada che è stata violata). Ad esempio nel verbale si indica che la sanzione è stata comminata per divieto di sosta (fatto contestato) ma non si specifica il motivo da cui tale divieto discende. Bisogna cioè precisare se il divieto di sosta è dovuto alla presenza di una segnaletica stradale (e bisogna specificare anche se il segnale è permanente o temporaneo, come avviene quando sono in corso lavori stradali) oppure alla circostanza che il veicolo stazionava in prossimità di una curva. O ancora se il divieto di sosta è motivato dal non avere osservato la distanza minima di otto metri dall'incrocio o perchè il veicolo stazionava nello spazio destinato alla fermata dell'autobus ecc. La cosa non è irrilevante dal momento che a seconda dei casi portati ad esempio la violazione è riconducibile sempre al divieto di sosta ma, comunque, a differenti norme del codice della strada (che corrispondono a comma diversi dello stesso articolo);
  2. mancano elementi di riscontro dell'infrazione quali possono essere il numero civico all'altezza del quale è stata commessa l'infrazione o, in mancanza di numero civico, l'indicazione del lato della strada dove è stata commessa l'infrazione (ad esempio nella corsia verso ...);
  3. manca l'indicazione della norma violata;
  4. è presente l'indicazione della norma violata ma tale indicazione non è completamente specificata. Per capirci, quando l'articolo del C.d.S. oggetto di infrazione contiene diverse ipotesi di violazione della norma (in pratica i comma, che vengono indicati con lettere o numeri) deve essere indicato non solo l'articolo del codice della strada che è stato violato, ma anche lo specifico comma. Ad esempio l'articolo 7 prevede 20 (venti) ipotesi diverse di violazione. Se nel verbale non viene indicato a quale di queste 20 possibili violazioni si fa riferimento nella contestazione al trasgressore, la sanzione comminata è nulla. In pratica il verbale che non attesta alcuni elementi della norma che si assume violata rende non sanzionabile l'infrazione ed è quindi nullo;
  5. manca la descrizione del fatto sanzionato che riconduce alla violazione di una precisa norma del C.d.S.
  6. non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti);
  7. non è indicata l'ora in cui è stata commessa la violazione;

Per fare una domanda su quando il verbale di una multa sia da ritenersi nullo e la sanzione inflitta inefficace, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

9 Giugno 2008 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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50 risposte a “La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno ho ricevuto una multa per parcheggio su posto autobus, ma sul verbale c’è scritto solo il modello della macchina, non la targa (almeno sulla copia che ho io). La devo pagare o è nulla? Mi arriverà una anche a casa? Ma come fanno se non c’ è la targa… e cmq se mi arriva intanto passano i 5 giorni per pagare il minimo.. grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei ha trovato solo un preavviso di multa. Le arriverà il verbale a casa e potrà pagare con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale.

  2. Anonimo ha detto:

    Ho ritirato il verbale in posta. Su un foglio e’ scritto in alto relazione di notifica con orario del l’infrazione ore 14:26. In allegato vi è’ un verbale con orario 10:46 della stessa infrazione per limite di velocità.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quello che conta è il verbale: la relata di notifica è redatta dal postino, e, comunque, non dovrebbe nemmeno riportare l’ora dell’infrazione che è irrilevante ai fini della notifica.

  3. Anonimo ha detto:

    Sulla relazione di notifica vi è’ un orario sul verbale elettronico un’atro. La multa e da considerarsi nulla.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Abbiamo capito sicuramente male e non troviamo il nesso: in caso di infrazione immediatamente contestata nel verbale c’è l’orario in cui è stato commessa l’infrazione, ma non c’è relata di notifica.

  4. Anonimo ha detto:

    Salve, ho ricevuto una multa come obbligato in solido, in quanto ho venduto una macchina e mi hanno firmato uno scarico di responsanbilità, ma non ha mai fatto il passaggio di proprietà, ora la multa è stata notificata al trasgressore (mancata copertura assicurativa) e io ho ricevuto copia a casa del verbale. Ad oggi ho fatto la perdita di possesso della vettura, ma il verbale è antecedente alla data della perdita di possesso.
    Ora se il trasgressore non paga la multa, sono tenuto io a pagare la multa? anche avendo avuto un foglio di scarico di responsabilità da parte dell’acquirente?
    grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La multa la deve pagare lei, non ci piove: e se non paga le verrà notificata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione. Poi, con lo scarico di responsabilità, cita il venditore in Tribunale e gli chiede il risarcimento del danno.

  5. Anonimo ha detto:

    Salve, ho ricevuto una multa come obbligato in solido, in quanto ho venduto una macchina e mi hanno firmato uno scarico di responsanbilità, ma non ha mai fatto il passaggio di proprietà, ora la multa è stata notificata al trasgressore (mancata copertura assicurativa) e io ho ricevuto copia a casa del verbale. Ad oggi ho fatto la perdita di possesso della vettura, ma il verbale è antecedente alla data della perdita di possesso.
    Ora se il trasgressore non paga la multa, sono tenuto io a pagare la multa? anche avendo avuto un foglio di scarico di responsabilità da parte dell’acquirente?
    grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La multa la deve pagare lei, non ci piove: e se non paga le verrà notificata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione. Poi, con lo scarico di responsabilità, cita il venditore in Tribunale e gli chiede il risarcimento del danno.

  6. Anonimo ha detto:

    Può essere contestata una multa per assicurazione non pagata,in quanto nella compilazione del verbale risulta la targa sbagliata? Libretto e macchina sono stati sequestrati. Come mi devo comportare?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se la multa è stata contestata immediatamente, durante un controllo sul territorio da parte della forza pubblica, non credo che la contestazione dell’errore formale commesso nella redazione del verbale dall’agente possa avere successo, anche considerando che il veicolo è stato sequestrato e quindi il numero di targa può essere corretto ex post. Per quanto riguarda il comportamento da tenere, cominci con il sottoscrivere una polizza assicurativa che copra i rischi di responsabilità civile, sempre incombenti durante la circolazione del mezzo, e poi segua le istruzioni e l’iter che le avranno sicuramente indicato.

  7. karalis ha detto:

    Salve. Stamattina ho ricevuto una multa perchè parlavo al cellulare. Tuttavia la residenza l’hann scritta sbagliata (ne ho cambiate tre, e hanno preso la prima, pur avendomi esplicitamente chiesto quale fosse la mia attuale residenza, ed essendo quest’ultima regolarmente attaccata sulla patente. Inoltre hanno sbagliato a scrivere la trasgressione, riportando che usavo il cellulare con la mano destra sull’orecchio destro, e non era vero, l’ho immediatamente contestato prima di firmare e lo hanno riportato nelle annotazioni.
    Posso fare ricorso? Avrei qualche speranza di vincere? Oppure faccio finta di nulla visto che la multa arriverebbe all’indirizzo sbagliato?
    Grazie.

    Commento di valentina | Lunedì, 27 Ottobre 2008

    C’è stata una contestazione immediata, mi sembra di capire.

    Se è così, inutile tirar fuori discorsi sui vizi di notifica: più corretta di così, con il verbale consegnato nelle mani del trasgressore…

    Semmai di difetto di notifica potrai parlare quando ti sarà notificata la cartella esattoriale, se non pagherai la multa. Ma sarà sempre, eventulmente un difetto di notifica della cartella, mai della contravvenzione che l’avrà originata.

    Per le osservazioni riportate nel verbale circa la violazione contestata, ricorda che gli accertatori sono due e costituiscono fonte privilegiata.

  8. c0cc0bill ha detto:

    Buongiorno,io ho ricevuto questa notte un verbale della polizia stradale la quale mi ha applicato l’art.78 comma 3 per modifiche costruttive e funzionali del veicolo(ritirato il libretto).Mi contestano il filtro,i distanziali e la barra duomi.L’ultima in particolare è stata “legalizzata”.

    Puo’ bastare questo per un ricorso?Inoltre manca il n° civico (sono stato fermato presso un piazzale),non hanno messo la scadenza della mia patente e il modello della mia auto è citato solo nella descrizione dell’infrazione.

    Commento di Marco83 | Sabato, 25 Ottobre 2008

    L’indicazione del numero civico ha una sua precisa valenza: consentire a chi ha commesso l’infrazione di poter ricorrere, dimostrando che, ad esempio, all’altezza di quel numero civico non v’era divieto di sosta oppure, non v’era il divieto per cui è stata elevata contravvenzione.

    Capisci bene che il tuo non è un caso in cui sia fondamentale conoscere il numero civico (nè il lato della strada, dai).

    Una delle tre modifiche è stata legalizzata. Ma le altre due?

    Per il resto indicare la scadenza della patente non è un obbligo per gli accertatori. Il modello è stato comunque indicato, anche se nella sezione riservata alla descrizione dell’infrazione.

    Nessun giudice di pace, nè tentomeno il Prefetto, accoglierebbero il ricorso perchè il modello non è stato referenziato anche nella descrizione del veicolo.

  9. c0cc0bill ha detto:

    Ho ricevuto a casa un verbale per un presunto sorpasso effettuato dove la segnaletica stradale lo vietava. Ancora devo fare un sopralluogo per verificarlo, notificato dopo 95 giorni dal fatto,nel verbale hanno scritto una lettera del mio cognome diversa “di” anziche “de” e,trattandosi di strada a doppio senso di marcia,hanno indicato la via ed il km a cui mi trovavo, ma non il numero civico, tra l’altro ho anche notato una cosa strana mi è stato notificato tramite raccomandata ma non mi semra assolutamente un verbale/multa della polizia locale quanto un semplice riassunto di quanto successo,dettagliato ma non è un verbale… cosa devo fare?voglio chiedere anche di vedere un’eventuale foto che testimoni l’infrazione,secondo voi ci sono le basi per presentare ricorso?e se non disponessero di foto alcuna?
    nel caso di ricorso devo chiedere la sospensione del pagamento della multa per eventualmente non dovermi trovare a pagare una maggiorazione? ringrazio anticipatamente per l’attenzione

    Commento di Andrea | Martedì, 21 Ottobre 2008

    Di giorni ne hanno 150 a disposizione, quindi con i 95 sono ok.

    La “di” invece della “de” non è rilevante se la targa è quella della tua auto.

    Su strade non cittadine, di solito si indica il km e non il civico. L’importante è indicare dove è avvenuta l’infrazione. E, come sai, il civico non c’è sempre.

    La foto non è obbligatoria, mi pare.

    Su ciò che ti hanno mandato dalla tua descrizione non si evince. Non so cosa pensare.

    Quando fai ricorso la multa è sospesa. L’aggravio te lo becchi comunque, se perdi il ricorso. Ad esempio se il Prefetto rigetta l’istanza paghi già il doppio, dopo il rigetto.

  10. c0cc0bill ha detto:

    Salve, sabato mattina ho trovato un preavviso di contravvenzione per divieto di sosta in prossimità della fermata del bus, contravvenzione elevata non da un vigile urbano ma penso da un incaricato dell’ATM. Però controllandolo meglio mi sono accorto che la data indicata è sbagliata: 11/02/2008 ore 11.02 anzichè 18/10/2008 ore 11.02. Appurato che non posso contestare il preavviso ma devo attendere il verbale vero e proprio, cosa devo fare se nel verbale la data viene modificata?
    Grazie.

    Commento di Paolo | Lunedì, 20 Ottobre 2008

    Se cambiano la data nel verbale puoi fare niente. Il preavviso di contravvenzione non ha alcun valore.

  11. karalis ha detto:

    Grazie cOccObill per l’input.. vedo se fare ricorso rischiando il doppio della sanzione o la pago e buonasera con buona pace anche dei 2 punti decurtati derivanti cha la sosta sul marciapiede è stata giudicata in corrispondenza di uno scivolo pedonale.. la cosa buffa che non ho detto è che il tutto avveniva alle 22,15, e 15 minuti dopo avere preso quella multa, forse per il fatto che il vigile non ha lasciato l’avviso d’infrazione sul parabrezza, me n’è stata fatta un’altra da un successivo vigile che ha indicato come infrazione il codice per la sola sosta sul marciapiede.
    Mi sono recato al Comando dei vigili per farmi togliere la seconda visto l’infrazione era sempre quella, ma non hanno potuto cancellarla poichè il codice d’infrazione è diverso (derivante dalla diversa interpretazione dei 2 vigili), QUINDI un ricorso al GdP lo devo far comunque! :-)

    Commento di mauro | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Il Prefetto te ne raddoppia una, non tutte e tre.

    Poi, in quel caso, puoi fare anche ricorso al GdP. Mentre se fai ricorso al GdP e ti va male, poi puoi solo ricorrere in Appello.

    Comunque in bocca al lupo …

  12. karalis ha detto:

    Salve,
    questa stamattina, dopo diversi giorni che non prendevo la macchina, ho trovato sul parabrezza 3 multe per la stessa infrazione: divieto di sosta in prossimità della fermata dell’autobus. le notifiche sono state effettuate in 3 giorni diversi, due dagli ausiliari del traffico e una dai vigili. Devo pagarle tutte e tre? a me sembra uno sproposito.

    Commento di giuliano | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Puoi tentare il ricorso al Prefetto dichiarandoti disposto a pagarne una e segnalando che la macchina si trovava lì per guasto.

    Ma per ricorrere devi attendere i tre verbali che ti saranno notificati a casa.

    Quelli trovati sul parabrezza sono preavvisi di contravvenzione e come tali non impugnabili.

  13. c0cc0bill ha detto:

    Stante il fatto che molto spesso ci si vede recapitare un verbale senza aver in mano copia del modulo di accertamento contravvenzione apposto sull’auto, sul verbale non ci sono gli elementi che possono determinare se il verbalizzante e’ un addetto della polizia municipale o un ausiliario (in base ad un codice zona Comando), la differenza la fà il fatto che se si dispone di questo dato molte contravvenzioni potrebbero essere contestate al GdP poichè gli ausiliari hanno i limiti di competenza che già conosciamo; dunque può essere motivo di opposizione qualora questa informazione (zona codice polizia municipale)non fosse stata marcata nemmeno sugli appositi riquadrini presenti sul modulo di accertamento infrazione?
    Grazie.

    Commento di mauro | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Osservazioni giuste.

    Solo un appunto: il modulo apposto sull’auto è un preavviso di contravvenzione. Non fa parte del procedimento sanzionatorio e come tale non può essere impugnato nè ha comunque alcun valore probatorio.

    Praticamente è una facility concessa al cittadino (e come tale non dovuta), che può consentire di pagare la multa con importo minimo, senza spese di notifica e senza rischiare la irreperibilità (sempre possibile) nel procedimento di notifica. Con contestuale passaggio al pagamento della, ben più salata, cartella esattoriale.

    Come si risolve la cosa?

    C’è un unico modo. Si fa ricorso al GdP affermando che il verbalizzante è un ausiliario e che, inoltre, opera al di fuori della zona di competenza territoriale (cosa che non può fare).

    La palla passa quindi al Comune che deve dimostrare al GdP l’insussistenza delle tue affermazioni.

    Come puoi ben capire, non sempre lo fa. Del resto la vita, volendo, può anche diventare un gioco …

  14. c0cc0bill ha detto:

    Caro sig. Coccobill purtroppo Equitalia ha visualizzato che il pagamento era stato registrato ma non trasmesso alla prefettura che ha richiesto l’emissione della cartella.L’impiegatO mi ha consigliato di comunicare tale situazione alla stessa prefettura non potendo modificare lui nulla essendo solo ente esattore.Crede che sia la strada giusta o dovrei presentare ricorso al giudice di pace?

    Commento di sergio gargiulo | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Conviene seguire il consiglio di Equitalia, prima di adire il GdP.

    In prefettura troverà certamente qualcuno dotato di buonsenso che dopo la verifica della causale del bollettino provvederà ad autorizzare Equitalia allo sgravio.

  15. c0cc0bill ha detto:

    Buongiorno,
    Ho ricevuto un avviso di contravvenzione per sosta vietata nei pressi della stazione ferroviaria di un piccolo paese in provincia di Vicenza, le lascio immaginare che vi sono centinaia di auto e pochissimi posti. L’avevo parcheggiata in modo che non ostruisse ovviamente nessuno né recasse danno, ma la multa l’ho ricevuta comunque.
    Premesso che comunque in effetti la violazione l’ho commessa nel verbalino trovato sul tergicristallo non è stata indicata la qualifica del rilevatore dell’infrazione, ma solo il cognome e il nome puntato. (Es Rossi M.). Non vi è nemmeno riferimento alla direzione di marcia.
    Inoltre mancano tutte le indicazioni relative alla determinazione del comminatore della multa. (Es. _i_ sottoscritt_ _a_ accertato che _l_ __________)indicando oltre appunto alla via e il civico solo il cognome e il nome puntato.
    Le chiedo se a Suo avviso è possibile fare ricorso. Grazie già fin d’ora.
    Matteo

    Commento di Matteo Pintonello | Giovedì, 16 Ottobre 2008

    Il “verbalino” si chiama preavviso di contravvenzione. Dà la possibilità al multato di pagare la contravvenzione nella misura minima e senza incorrere in spese di notifica.

    Non è assolutamente impugnabile.

    Per fare opposizione bisogna non pagare ed attendere che il verbale venga notificato a casa.
    E l’opposizione va fatta, eventualmente, sul contenuto del verbale.

    Quello che c’è scritto sul preavviso di contravvenzione non ha alcun valore giuridico. E’ carta straccia ai fini di una impugnazione.

  16. c0cc0bill ha detto:

    salve mi è stata recapitata cartella esattoriale per una multa che ho scoperto di aver distrattamente pagato(in misura ridotta) il 61° giorno(PER GIUNTA PRESA ALLE 23 DEL 9/6/2005 e pagata in mattinata del 9 /8/2005). Come posso farmi riconoscere i 286 euro già pagati con bollettino che ho conservato?Devo fare ricorso al giudice di pace, può effetuare il conguaglio l’ ufficio dell equitalia o devo pagare la cartella e poi chiedere rimborso all’ ente creditore?

    Commento di sergio gargiulo | Mercoledì, 15 Ottobre 2008

    Può chiedere uno sgravio parziale ad Equitalia.

  17. karalis ha detto:

    Mi è stata recapitata la busta raccomandata contenente i verbali di una multa x eccesso di velocità in autostrada con limite di 100 km orari . Superavo di 22 km orari e per difetto di 5% mi hanno assegnato 155 km/h. Sui verbali mancano : il tipo di veicolo ( c’è solo la sigla ATVV anzichè Lancia) e tutte le firme tra verbalizzante ,responsabile procedimento e agente notificatore anche se i loro nomi compaiono. La motivazione della mancata contestazione immediata (ai sensi dell’art 201 comma 1 bis lettera e) è la seguente : “…perchè l’apparecchiatura consente il rilevamento della velocità solo dopo che il veicolo è transitato davanti agli operatori di polizia addetti al controllo.” Se mi ricordo bene il rilevamento è avenuto in mezzo a una galleria con poca visibilità degli agenti e grave pericolo di rallentamento / frenate. Sono motivazioni sufficienti per fare ricorso ? Prefetto o giudice di pace ? Grazie 1000 !

    Commento di adriano | Mercoledì, 15 Ottobre 2008

    Per eccesso di velocità è consentita e prevista dalla legge la possibilità di non procedere alla contestazione immediata.

    Per i verbali elettronici notificati al domicilio del trasgressore o proprietario non è necessaria la riproduzione della firma degli agenti accertatori.

    Va verificato invece che:

    1) ci sia l’indicazione del dirigente responsabile del procedimento
    2) sul verbale notificato ci sia l’indicazione di copia conforme all’originale custodita presso gli uffici della Pubblica Amministrazione.

    Sulla omessa o incompleta descrizione del modello di autoveicolo la Corte Suprema si è spesso pronunciata a favore della P.A. Per cui non ti consiglio di impugnare il provvedimento sulla base di questa unica motivazione.

  18. karalis ha detto:

    MMMh…..ho capito ma non ti è mai capitato un caso simile? mi affido alla tua ampia conoscenza please….

    Commento di KURT | Martedì, 14 Ottobre 2008

    Un verbale incompleto o errato è nullo e la sanzione è inefficace.

    Detto questo, dovresti sapere che la legge è suscettibile di interpretazioni. L’orientamento giurisprudenziale è determinato dalle sentenze di Cassazione.

    Alcuni giudici della corte suprema discettano su cosa possa essere definita una incompletezza o un errore e cosa no.

    Per evitare un ricorso respinto, perchè contrastante con il corrente orientamento giurisprudenziale, ti ho consigliato di sottoporre la questione nel nostro forum multe, dove meglio di me avrebbero potuto valutare come oggi si sta pronunciando la Cassazione su tipologie simili di ricorso.

    Ma se la cosa non ti interessa, allora ti rispondo semplicemente che: “Un verbale incompleto o errato è nullo e la sanzione è inefficace”.

    Ed il verbale a te notificato è errato perchè fa riferimento, come luogo dell’infrazione, ad una piazza errata, o meglio, inesistente.

  19. karalis ha detto:

    Salve sono titolare di Tessera Ivalidi.
    Sono entrato in una via a traffico limitato ma con permesso ai soliti mezzi pubblici e Invalidi.

    Mi è adesso arrivato una multa in quanto dovevo avvisare chiamndo un numero verde che non avevo visto al momento del passaggio.

    Posso contestare la multa e a chi?

    Saluti

    Commento di nggioia | Lunedì, 13 Ottobre 2008

    Mi dispiace nggioia ma non saprei cosa risponderti.

  20. karalis ha detto:

    Salve mi chiamo Andrea,ho 16 anni e quasi due settimane fà ho preso una multa di 100€ su un treno regionale per non aver obliterato il biglietto,nonostante ci sia scritta la data.
    Il controllore però non mi ha fatto fare un verbale,ma ha preso un pezzettino di carta e ha chiesto le mie generalità,visto che non avevo un documento a portata di mano(nome,cognome,città di provenienza,via,data e luogo di nascita),con la presenza di un esponente della polizia ferroviaria in borghese,dicendomi di non volermi rovinare il pomeriggio in questura e che la multa mi sarebbe arrivata entro 2 o 3 giorni lavorativi.
    Adesso sono passate due settimane e non mi è arrivato assolutamente niente,e inoltre nel pezzettino di carta non è presente neanche la mia firma,la multa mi arriverà oppure no?
    vi ringrazio anticipatamente
    cordiali saluti

    Commento di Andrea | Domenica, 12 Ottobre 2008

    Essendo sprovvisto di documenti, il controllore è stato molto buono con te. Avrebbe infatti dovuto consegnarti alla POLFER per l’identificazione.

    Ora io non credo che la multa ti arriverà: semplicemente per il fatto che le informazioni che tu hai fornito potrebbero essere quelle di un altro. Ed il controllore, così come l’agente che ti accompagnava, questo lo sanno.

    Per quel che riguarda il fatto che sul biglietto c’è la data, ciò non vuol dir nulla. Infatti la data è quella di emissione. Per comodità l’utente può poi utilizzare il biglietto (esclusa l’eventuale prenotazione del posto) in qualsiasi momento entro limiti temporali piuttosto ampi.

    L’annullamento del biglietto (il titolo di viaggio) si ha, dunque, solo annullandolo (obliterandolo) alle apposite macchine presenti in stazione.

    Poichè le cose non filano lisce sempre così, ti consiglio per il futuro di dotarti di carta di identità e di obliterare sempre il titolo di viaggio (così si dice).

  21. karalis ha detto:

    Buongiorno,
    sono stato fermato per eccesso di velocità rilevato con telelaser (70 km/h in zona a 50 km/h) e ho firmato il verbale. Ricontrollandolo a casa mi sono accorto che mancano tutti i dati del veicolo. E’ possibile impugnare questa mancanza per un ricorso? Inoltre la sanzione prevedeva anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, è corretto?
    Grazie in anticipo
    Cordiali saluti

    Commento di Stefano Rai | Sabato, 11 Ottobre 2008

    A me sembra strana la cosa.

    Comunque se manca la targa del veicolo, ciò rende il verbale incompleto e dunque impugnabile per un ricorso dall’esito scontato.

  22. karalis ha detto:

    In data 4 Settembre 08 mi è stata notificata a domicilio un accertamento di violazione art. 157/6-8 CDS che cosi’ recitava : ” lasciava il veicolo in sosta in zona pagamento senza esporre cartellino o ricevuta”. Il fatto accadeva in una via centralissima di Cagliari il 1 Luglio 08 e il verbalizzante è un ausiliario della sosta. Ora, io ricordo perfettamente l’avvenimento (e lo ricorda bene pure mia moglie che era in mia compagnia), ricordo in particolar modo che io avevo a disposizione un regolare tagliando (cosiddetto grattino) e l’ho regolarmente cancellato ed esposto! Inoltre al mio ritorno (testimone mia moglie) non vi era nessuna traccia di verbale e/o preavviso sulla mia macchina non dandomi in tal modo nessuna possibilità di contestare o chiarire la situazione con l’ausiliario. Nell’accertamento c’e’ scritto che “la violazione non è stata immediatamente contestata causa assenza del trasgressore”. Orbene, sono quindi andato alla sede dei Vigili e ho chiesto copia dell’originale ‘preavviso di violazione in cui nelle note si legge ” ESPONE TKS 0,50 A/9518227 COMPLETAMENTE CANCELLATO” (!)
    Cioe’, praticamente mi ha fatto la multa non perchè non ho esposto il titolo ma perchè secondo lui era tutto cancellato! E perchè non mi ha lasciato l’avviso sul parabrezza in modo che io potessi subito contestare tale stramba affermazione?! (il tagliando in realtà sebbene un po’ sgualcito era stato ‘grattato’ benissimo ed era perfettamente leggibile!). Mi dispiace solo che l’abbia gettato via! (di solito li conservo nella tasca interna dello sportello).
    VI chiedo:
    Ci sono i termini per contestare questa autentica ingiustizia (se le multe me le merito io le pago senza problemi) dal Giudice di pace? Come devo agire?
    Grazie in anticipo per la Vostra cortese risposta

    Commento di Giorgio | Sabato, 11 Ottobre 2008

    Caro Giorgio,

    ti dico subito che:

    1) se anche avessi trovato il preavviso di contravvenzione non avresti potuto far nulla.

    Il preavviso di contravvenzione non è impugnabile. Avresti comunque dovuto attendere la notifica a domicilio della multa per poter ricorrere.

    2 la multa per divieto di sosta è una delle poche fattispecie per cui è ammessa la contestazione differita.

    E l’art. 157/6-8 CDS è uno dei pochi per cui è consentito agli ausiliari del traffico elevare contravvenzioni.

    3) se anche avessi conservato il grattino, sarebbe servito a niente. Ne puoi acquistare uno oggi e dire che è quello relativo alla multa che avevi conservato.

    In conclusione, pur comprendendo il tuo disappunto, non vedo, purtroppo, alcun motivo su cui basare un ricorso che abbia qualche probabilità di successo.

    Mi dispiace,

  23. karalis ha detto:

    buongiorno! è possibile chiedere copia del verbale prima di pagare che è stato fatto ad agosto del 2004 non ricevuta poichè la prima notifica è avvenuta a dicembre del 2004 nel frattempo avevo cambiato indirizzo, e se si a chi chiederlo alla polizia municipale di trieste o a equitala? e se ci sono delle inosservanze se posso ancora contestarla.poi un mio amico mi ha detto che per il divieto di sosta deve essere notificata entro 90 giorni,è vero?grazie

    Devi recarti all’Ufficio Contravvenzioni di Trieste.

    Adesso puoi fare ricorso al Giudice di Pace solo per mancata notifica, se riesci a provarla (cosa difficile, temo). In questo caso, se è accertata la mancata notifica, il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Dunque inutile, anche se ci fossero, rilevare eventuali inesattezze o incompletezze del verbale.

    Magari se denunciato di cambio di residenza prima della data di notifica della multa, ci puoi anche provare.

    Il tempo per la notifica delle multe, dalla data di contestazione dell’infrazione, che io sappia, è di 150 gg.

  24. karalis ha detto:

    Buongiorno,
    ho ricevuto un verbale relativamente ad un accertamento mediante autovelox per aver superato di oltre 10 km/h e non oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per il tipo di strada. Il verbale riporta il numero di targa e specifica che si tratta semplicemente di ‘autovettura’ senza fornire nessuna indicazione circa la marca ed il modello. esistono gli estremi per presentare ricorso?
    Grazie mille per l’attenzione
    Cordiali saluti

    Commento di Luca Teriaca | Lunedì, 29 Settembre 2008

    Senza indicazione di marca, tipo e modello dell’autovettura il verbale è incompleto.

    Esistono dunque motivi validi per il ricorso.

  25. karalis ha detto:

    salve.oggi la polizia stradale mi ha fatto un verbale
    per mancanza revisione del mio veicolo fiat ducato
    la multa è di 296€ posso chiedere un pagamento frazionato?
    grazie e cordiali saluti.

    Commento di vittorio vellucci | Sabato, 27 Settembre 2008

    Non è possibile ottenere rateazione della contravvenzione.

    Dopo 60 giorni dalla data di contestazione immediata dell’infrazione l’importo della multa raddoppia se non la si paga. Quindi al 61° giorno da oggi avrai un debito di 592 euro (s&o).

    Da quel giorno partiranno interessi legali e moratori con capitalizzazione periodica (non si è mai saputo quale è il periodo di capitalizzazione, ma conoscendo i polli sarà al massimo trimestrale, se siamo fortunati).

    E questi tassi graveranno giorno dopo giorno fino alla notifica della cartella esattoriale. All’importo costituito da capitale iniziale più interessi maturati si aggiungerà, in quella occasione, un diritto di esazione pari al 4,7% della somma iscritta a ruolo più spese di notifica che variano a seconda dell’agente esattoriale di zona.

    Ecco, a quel punto potrai chiedere una rateazione. Ma, la domanda adesso te la faccio io. Ti conviene?

  26. karalis ha detto:

    Mi è stato recapitato un verbale di multa per guida senza casco senza contestazione immediata: l’infrazione sarebbe avvenuta a Napoli mentre io abito a Caserta. Peraltro a Napoli con il motorino non solo ci sono mai stato in quando ci vado solo ed esclusivamente in auto e poi il casco lo indosso sempre. Sicuramente c’è stato un errore dell’accertatore nel prendere il numero di targa. Come posso difendermi?

    Commento di gennaro | Sabato, 27 Settembre 2008

    Anche per te vale quanto scritto a Laura nel commento appena sopra.

  27. karalis ha detto:

    ho ricevuto per raccomandata un verbale di una multa da roma per accesso nella zona traffico limitato con la targa della mia auto il luogo e l’ora. io sono di torino e nel 2008 non sono stata a roma. cosa posso fare per evitare di pagare una multa non dovuta? e perche’ esistono questi errori?

    Commento di laura | Giovedì, 25 Settembre 2008

    Per capire perchè accadono, basta guardare al trasmissione allegata all’articolo, dal titolo esplicativo: “Multe e cartelle pazze » qualche consiglio su come difendersi”.

    Affronta problematiche simili alla tua, di persone che vivono lontano da Roma e anche Napoli (ed alcune di esse mai hanno messo piede in quelle città) che si vedono recapitare multe per infrazioni commesse in quelle città.

    Buona visione.

  28. karalis ha detto:

    salve! ho ricevuto una multa per le strisce blu effettuata da un ausiliare del traffico di palermo; ho trovato la multa sul parabrezza, però mancava il bollettino per pagare immediatamente. Quel giorno ho chiesto lumi ad un altro ausiliare in una zona contigua, il quale mi ha detto che non poteva farmi pagare subito perchè a palermo “si usa così”. Nel senso che ogni ausiliare ha un codice di riferimento e non hanno un numero di conto corrente da dare ai poveri multati per poter pagare subito. Oggi mi è arrivata la notifica, posso contestare? perchè pagare 12 euro in più, quando ero disposta a pagare immediatamente? grazie! attendo un aiuto!

    Commento di daniela | Giovedì, 25 Settembre 2008 |

    Quello trovato sul parabrezza non è il verbale della multa, ma un semplice preavviso di contravvenzione.

    Purtroppo no Daniela, non puoi contestare nulla.

    E ti spiego il perchè. Alla tue dettagliate, motivate contestazioni (anche supportate eventualmente da dichiarazioni testimoniali) ti si risponderebbe che l’ausilare del traffico ha lasciato sul parabrezza della tua auto anche il bollettino. E che questo, evidentemente è stato prelevato da terzi.

    Per tale motivo il preavviso di contravvenzione ha nessuna valenza giuridica. E’ una opzione, una comodità per il trasgressore, ma anche per la PA. Concedendo la possibilità di pagare, con il bollettino allegato al preavviso di contravvenzione, la sanzione ridotta (senza spese di notifica) la PA incamera soldi ed evita eventuali contestazioni che potrebbero emergere dal verbale vero una volta notificato presso il domicilio del trasgressore.

    Ma il preavviso di contravvenzione non è obbligatorio. La sua assenza non inficia in alcun modo il provvedimento sanzionatorio.

  29. karalis ha detto:

    IL 22 settembre 2008 mi è stata recapitato una raccomandata
    con intestazione di equitalia dentro ho trovato una cartella di pagamento di euro 251.83 per un infrazione del codice della strada, alchè sono andato all’uffcio sanzioni della polizia municipale di trieste per cercare di capire di cosa si trattasse, mi sono sentito dire che era un divieto di sosta che ostruiva un passaggio o qualcosa del genere,(la cosa già per me è impossibile non mi sono mai sognato a trieste per giunta dimettere la macchina davanti a un cancello) io ho detto che non ho ricevuto nessuna notifica prima di adesso ma a quanto sembra a loro non importa niente, mi ha dato un foglio di avvenuta notifica e che a loro basta questo,preciso che la multa risale il 2 agosto 2004 e la notifica è stata fatta 14/12/2004 io in quel foglio non leggo niente di specifico c’è solo il numero di ricevimento dell’avviso la data nella firma dell’addetto solo una s, e l’ufficio postale cmp lamezia, specifico che all’epoca la residenza l’avevo a misterbianco (CT) ed ero in fase di trasferimento per Trieste. Adesso io penso che tutto ciò non è normale, Ma visto che in italia tutto è possibile, cerco di capire, quello che non capisco è come fa una multa di 64 euro possa diventare 251.83 solo perchè ho avuto la disgrazia di dover cambiare località per motivi di lavoro e non ho mai ricevuto il verbale. spero di avere qualche chiarimento visto che ho le idee abbastanza confuse, chiedo inoltre se una cifra cosi bassa per loro ma grande per me è possibile avere qualche dilatazione. grazie

    salve.. chiedo scusa per prima per non aver salutato,ma spero comunque di avere una risposta o quanto meno un commento sulla mia multa, se non è chiaro come mi sono espresso basta dirlo cerchero di essere più preciso.
    Spero veramente che qualcuno mi faccia capire se è giusto il procedimento del verbale fatto mi con il relativo importo. grazie. buonasera

    Commento di giacomo | Mercoledì, 24 Settembre 2008

    “cmp lamezia” forse sta per “cmp giacenza” ovvero compiuta giacenza.

    Evidentemente alla data di notifica era già operativo il cambio di residenza da Misterbianco a Trieste. Anche se non eri assiduamente presente nel domicilio di Trieste, la notifica è stata compiuta correttamente. Tanto è vero che nel tuo fascicolo è presente la ricevuta della Raccomandata AR prevista per legge.

    Veniamo adesso alla lievitazione della multa.

    Partiamo da 64 euro. Trascorsi i 60 gg dalla notifica avvenuta il 14 dicembre 2004 la multa raddoppia. Nel tuo caso si passa a 128 euro il 14 febbraio 2005.

    Dal 14 febbraio 2005 alla data di invio della cartella esattoriale notificata il 22 settembre 2008 vengono applicati interessi legali e di mora. Si tratta, nel tuo caso, di circa tre anni e mezzo di interessi legali e di mora su importo a capitale di 128 euro. Se fai i conti, si arriva ai 251 euro dell’importo iscritto a ruolo.

    Per la rateazione puoi presentare specifica istanza all’agente esattoriale di Trieste.

  30. karalis ha detto:

    salve..ieri mi è stat recapitata una multa per attraversamento di un varco ztl attivo,sul verbale della multa la targa della mia auto risulta esatta ma nn il modello…posso contestarla?

    Commento di azzurra | Mercoledì, 24 Settembre 2008

    Il verbale è senz’altro non corretto, presentando un errore sul modello.

    Però c’è da dire che un ricorso fondato su questo unico elementi presenta un alto grado di aleatorietà, per quel che concerne le possibilità di accoglimento.

    Questo sulla base delle statistiche relative agli esiti di ricorsi analoghi.

  31. karalis ha detto:

    Buonasera,
    ho ricevuto una multa per eccesso di velocità.Il limite era 80 km/h e sul verbale è segnalato che andavo ad 88 km/h.La multa non mi è stata contestata immediatamente,ma c’è un decreto del Prefetto che lo consente.Volevo sapere se sono indispensabili le firme degli accertatori perchè sia valida(mancano) e se potrebbero essere contestati margini di errore sulla rilevazione della velocità.
    Grazie

    Commento di Stefano | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Il mio consiglio, Stefano, è quello di lasciar perdere.

  32. karalis ha detto:

    salve, ieri mi e’ arrivata per posta raccomandata un verbale nel quale vengono riportati tutti i dati del proprietario del veicolo e del veicolo, la data e l’ora e la via senza numero civico o prossimità .
    la multa con decurtazione di 2 punti e’ avvenuta per sosta su parcheggio adibito a disabili.
    il mezzo e’ una moto e forse era parcheggiata (involontariamente poiche’ giornata di mercato) in zona transito invalidi. e’ possibile fare ricorso?
    grazie Sabina

    Commento di SABINA | Giovedì, 18 Settembre 2008

    Il ricorso è sempre possibile farlo, il problema è vincerlo.

    Qui al massimo ti consiglierei il ricorso sulla sanzione accessoria.

    Che però è difficile indicare come sproporzionata trattandosi di soli due punti patente che, peraltro, potrai agilmente recuperare in futuro.

    insomma, sabina, non la vedo proprio bene …

  33. karalis ha detto:

    salve, vorrei presentare ricorso al giudice di pace, ma mi servirebbe un consiglio sul modo di procedere, espongo brevemente il mio sfortunato caso.
    la mattina del 3-06-2008 in autostrada sono stata fermata dalla PS senza carta di circolazione ho preso e pagato la multa e presentato la suddetta carta al commissariato di PS nei termini di legge.
    oggi, ho ricevuto un nuovo verbale dalla PS della Provincia, in cui si dice abbia violato l’art.176 comma 18, Motivazione:
    “in data 3/06/2008 alle ore 8:40…CIRCOLAVA CON IL SUDDETTO VEICOLO SENZA AVER EFFETTUATO LA PRESCRITTA REVISIONE – INFRAZIONE EMERSA A SEGUITO ESIBIZIONE DOCUMENTI AVVENUTA PRESSO IL PS DI STATO DI…(locale)IL 3/07/08 DAL QUALE SI EVINCE CHE IL VEICOLO ERA STATO SOTTOPOSTO A REVISIONE IL 3/06/2008 MOMENTO SUCCESSIVO AL CONTESTO – ULTIMO TERMINE UTILE 31/05/2008-RIFERIMENTO VERBALE…DEL 3/06/2008 AI SENSI DELL’ART. 180/7-1 COMMA CDS”
    IN EFFETTI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE L’AVEVO LASCIATA DAL REVISORE E NELLA FRETTA DI ANDARE A LAVORO ME NE SONO ACCORTA QUANDO L’HANNO CHIESTA GLI AGENTI IN AUTOSTRADA, PER QUANTO RIGUARDA LA DATA IL 31 ERA SABATO E IL REVISORE HA FISSATO L’APPUNTAMENTO IL 3 GIUGNO DOPO LA FESTIVITà DI LUNEDì 2 QUINDI NON è DIPESO DA ME. è POSSIBILE RISALIRE ALL’ORA DELLA REVISIONE IN QUALCHE MODO VISTO CHE PRATICAMENTE LA MULTA DIPENDE DA UN TECNICISMO DI UN FUNZIONARIO ZELANTE? SE NO COME FARE AD OPPORMI ALLA SUPPOSTA VIOLAZIONE?
    GRAZIE INFINITE IN ANTICIPO
    ANNA

    Commento di anna | Mercoledì, 17 Settembre 2008

    Vedi Anna, il problema vero è che non c’è alcuna differenza
    fra quanto è capitato a te e quanto prova a fare chi viene fermato con l’auto non revisionata nei termini.

    Questo ti penalizza molto.

    Volendo potresti chiedere all’officina che ha effettuato la revisione di produrre una certificazione sull’ora in cui essa è stata effettuata.

    Ovviamente deve essere una dichiarazione da asseverare in cancelleria del tribunale (chi la sottoscrive si fa carico di eventuali conseguenze penali derivanti da affermazioni mendaci) e da allegare al ricorso al GdP.

  34. karalis ha detto:

    Vorrei evitare di pagare quasi 1000 euro per mancata presentazione al fine di produrre la patente.

    Commento di sonia | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Pagando la multa non puoi più fare ricorso. Neanche per le sanzioni accessorie.

  35. karalis ha detto:

    salve karalis, ho un verbale del 2002 per guida senza patente, ho pagato la multa di 32 euro ma non mi sono presentata per produrre il documento. L’unico difetto che è presente nel verbale è l’indicazione dei primi 2 numeri della targa mentre mancano gli altri n. Vorrei sapere se esiste la possibilità di proporre ricorso e se il verbale che è stato firmato dal trasgressore viene sanato da eventuali vizi di forma. Grazie!

    Commento di sonia | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Scrivi che hai pagato la multa.

    Mi fai capire a cosa adesso vorresti opporti?

  36. consulentefiscale ha detto:

    Sono Amm.re Unico di una SRL commercio ingrosso ( parametri non definibili perchè non appropriati alla nostra attività) nonostante aver denunciato il vero in assoluto senza frodi o quant’ altro la Spettabile Agenzia vuole incassare 33.000 euro a causa incongruità studi di settore per l’anno 2005.( su un fatturato di meno di 200.000 Euro e con1 dipendente a carico. Cosa devo fare ? mi piacerebbe pubblicare il mio bilancio e tutte le scritture contabili affinchè qualsiasi deficiente in materia possa valutare se ho ragione io o il fisco. Conviene evadere totalmente o continuare a pagare tutto e di più?
    Grazie della cortese attenzione

    Ciao Alessandro,quello degli studi di settore è un tema delicatissimo anche perchè si basa su presunzioni e statistiche.Non conoscendo la tua situazione e cosa ha prodotto questo scostamento,l’unico suggerimento che ti posso dare è di andare a parlare con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate (ti avranno sicuramente invitato) ed esprimere le proprie linee difensive (ci sono casi di legge e di giurisprudenza) in modo tale da far abbassare le loro pretese oppure anche chiudere la vicenda.
    In merito alla seconda domanda,conviene sempre pagare…il giusto.
    Ciao

  37. karalis ha detto:

    Ringrazio per la risposta, (sono quella che ha un verbale da pagare per aver sostato in sosta vietata ed aver usato la macchina senza la revisione)
    Ma mi accorgo rileggendo il mio mess che non sono stata chiara, ok per la notifica (lo immagginavo)ma nel verbale ci sono altri 2 probabili errori:

    non è indicato il num. civico dove è AVVENUTA L’INFRAZIONE ma solo via… x via.. (c’è una x fra una via e l’altra)

    in più chi mi ha fatto il verbale :
    nella “dichiarazione del trasgressore” ha scritto : è autorizzato alla guida per portare il mezzo presso il proprio domicilio entro le ore 13.00.AL POSTO DELLA MIA DICHIARAZIONE!!!?

    Volevo sapere se questi possono essere un aggancio per un eventuale ricorso. Ancora grazie
    Tania

    Commento di Tania | Martedì, 2 Settembre 2008

    Ci siamo spiegate entrambe Tania.

    Sul verbale appigli grossi non ce ne sono.

    La via non è rilevante per l’accertamento dell’infrazione. Un’auto senza revisione resta senza revisione ovunque.

    Quello che ha scritto nella parte riservata alle tue dichiarazioni ti avvantaggia. Poteva procedere in altro modo.

    Quindi ti chiedevo le modalità di notifica alla sorella del tuo compagno. Per capire se ci fosse stato difetto di notifica.

    Tutto qui.

  38. karalis ha detto:

    Gallipoli, la multa arriva «in anticipo» – Il parcheggio scadeva alle 15,45 ma un quarto d’ora prima uno zelante ausiliario sanziona il veicolo

    Può succedere che un ausiliario del traffico, preso da travolgente passione per il proprio lavoro, «stacchi» una multa dal taccuino 4 minuti prima che si concretizzi l’infrazione.

    Può succedere che una contestazione sia inefficace per errata indicazione della data o del riferimento normativo o per mancanza della firma dell’accertatore.

    Ebbene, è successo che un verbale contenga non solo tutti e tre tali errori, a cominciare dall’anno 208, ma indichi l’ora 15,45, contro la sosta autorizzata fino alle ore 15,49, aspetto che assorbe qualsivoglia altra considerazione sull’illegittimità della sanzione.

    Quando, però, l’interessato Nicola Ramundo, che aveva parcheggiato l’auto sulla litoranea sud, si è recato al comando di polizia municipale, hanno stretto le spalle: «Mi è stato detto – sostiene – che dovrò fare ricorso dopo la notifica della contravvenzione e pazienza se risiedo a Padova e ciò comporterà spese e perdita di tempo. Del resto è questo il motivo per cui molte persone pagano anche ciò che non è dovuto, ma è anche per loro che questa storia avrà un seguito».

    Perché, sì, tra migliaia di auto, l’anonimo ausiliario ha beccato proprio il presidente dell’Osservatorio del cittadino contribuente di Padova. «Valuterò se ricorrono gli estremi per chiedere il risarcimento dei danni – aggiunge – e se l’abuso perpetrato a mio danno configuri una truffa o altri reati penali ».

    Il discorso s’allarga, dalla mancanza di formazione per gli ausiliari (responsabilità del Comune, secondo Ramundo, anche se sono dipendenti privati), alla disparità di trattamento tra chi è «vessato» per avere parcheggiato sulla litoranea lato-mare e chi, sull’altro margine stradale, non paga nulla, per finire con la carenza di servizi.

    «Si parla sempre di spesa pubblica – conclude Ramundo – ma non saranno i cittadini a pagare per una causa che il Comune avrebbe potuto evitare ricorrendo all’autotutela? Invito il sindaco ad adottare provvedimenti atti a scongiurare simili episodi».

  39. karalis ha detto:

    salve, mi è arrivata una multa in cui sono riportate le generalità dell’agente accertatore (nome, cognome e matricola), ma non c’è la firma in corsivo dell’agente accertatore stesso, ma bensì c’è la firma del capo dell’ufficio….è sufficiente? io avevo letto che era necessaria la firma dell’agente accertatore….grazie

    Commento di daniel | Domenica, 24 Agosto 2008

    Si è vero Daniel.

    Io però non mi sento di consigliarti un ricorso. Su questo aspetto sarebbe un pò come tirare la monetina a testa o croce. La giurisprudenza non è univoca nelle pronunce, ad alcuni giudici basta il riferimento all’art. 385.

    Detto questo rispondo che sì, è vero. In teoria ci dovrebbero essere scritte le due formule da te citate per esteso.

  40. karalis ha detto:

    salve, mi è arrivata una multa in cui sono riportate le generalità dell’agente accertatore (nome, cognome e matricola), ma non c’è la firma in corsivo dell’agente accertatore stesso, ma bensì c’è la firma del capo dell’ufficio….è sufficiente? io avevo letto che era necessaria la firma dell’agente accertatore….grazie

    Commento di daniel | Domenica, 24 Agosto 2008

    Sia che il verbale sia stato consegnato direttamente al presunto trasgressore (contestazione immediata) sia che gli sia stato successivamente notificato presso la residenza, quando manca la firma dell’agente accertatore il verbale è nullo e sono inefficaci le sanzioni comminate.

    Attenzione però: il verbale potrebbe essere una copia conforme all’originale e la conformità attestata dal capo dell’ufficio.

    Allora, quando il verbale è notificato a casa e presenta la firma del Dirigente (ma non quella dell’agente accertatore) occorre verificare che vi sia la dichiarazione di conformità all’originale.

    Se questa è presente il verbale è valido anche in assenza della firma dell’agente accertatore.

    In pratica va verificato che da qualche parte del verbale vi sia il richiamo all’art. “385 del reg. di esec.”

  41. karalis ha detto:

    Non multabile, se l’ ingombro all’ incrocio e’ conseguenza non voluta del traffco

    Numerose sono le multe pervenute ad automobilisti che, loro malgrado, sono rimasti imbottigliati nel traffico nel bel mezzo di un incrocio allo scattare del rosso.
    La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9167/2007 è intervenuta a mettere un freno a questa abitudine, annullando la multa inflitta a un automobilista romano intrappolato dal traffico mentre impegnava un incrocio.
    La multa era stata dapprima confermata dal Giudice di Pace, ma la Corte ha annullato la sentenza dando ragione all’automobilista, spiegando che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dell’elemento soggettivo non potendo prescindere dal motivare sulla circostanza che l’utente della strada si era trovato realmente imbottigliato: “il giudice di pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio” previsto dall’art. 277 cc “dell’impugnato verbale, incorrendo così nella violazione prevista dall’art. 112 Cpc per omessa pronuncia”.
    Per questo motivo il caso torna al Giudice di Pace che dovrà riesaminare il caso rivedendo le proprie motivazioni

  42. karalis ha detto:

    William
    perchè se lo avessero iscritto subito al ruolo sarebbe decaduta… giusto?

    Giustissimo :-))))

    In effetti william io sono sicura che erano già iscritte a ruolo, da tanto. Ma si tratta di una legge fatta così per farla. Non c’è controllo. Quindi basta che io, internamente, cambio la data di ruolo e la notifico…. e il gioco è fatto anche con la nuova legge.

    ma esiste un limite massimo di tempo che deve essere rispettato tra l’infrazione e l’iscrizione a ruolo?

    No, perchè i tempi dipendono anche dal sanzionato. Li puoi dilatare ritardando la notifica del verbale dell’infrazione. Poi dopo l’esecuzione della notifica puoi fare ricorso al prefetto, dopo al giudice di pace e magari anche in Cassazione. Non si sa quanto tempo ci vuole. Alla fine non paghi comunque, anche se tutti i gradi di giudizio ti danno torto ed allora parte la procedura di iscrizione a ruolo della sanzione e quindi la cartella esattoriale….

    Quindi i tempi massimi sono 5 anni fra infrazione e notifica della cartella, ma solo in assenza di ricorsi da parte del sanzionato, ovviamente.

  43. karalis ha detto:

    William
    ho letto anche che per via di una legge entrata in vigore dal 1 gennaio avrebbero dovuto notificarla entro 2 anni…
    è corretto?

    Il termine di due anni prescrizione di cui parla la legge a cui ti riferisci attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) iscrive a ruolo la cartella e la invia al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della iscrizione a ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
    In conclusione:

    1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
    2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
    3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
    4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

    Allora william,
    1) sono trascorsi + di due anni dall’iscrizione a ruolo e la notifica?
    2) sono trascorsi + di cinque anni fra l’infrazione e la notifica?

    Se le due risposte sono entrambe NO, devi pagare le cartelle.

  44. karalis ha detto:

    Colgo l’occasione per invitare i lettori ad astenersi dallo scrivere chiedendo consigli su tipologie di infrazioni quali la guida su ciclomotore senza casco o eccesso di velocità in automobile.

    Sono tipologie di violazioni del C.d.S per le quali sono molto prevenuta.

    Per questi casi io proporrei addirittura il sequestro del veicolo, oltre al ritiro di patenti e patentini. :-))

    Figuriamoci dunque se potessi mai aiutare i trasgressori a non pagare una multa ….

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