Prima della notifica della multa – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace

Il presunto responsabile dell'infrazione al codice della strada deve essere messo a conoscenza dei fatti e delle motivazioni

La notifica del verbale assolve un principio giuridico fondamentale: se un soggetto (l'agente del traffico) ritiene di avere accertato una infrazione alle regole del Codice della Strada, il cittadino responsabile della presunta infrazione deve essere messo a conoscenza dei fatti e delle motivazioni (riportati appunto nel verbale) che hanno dato origine alla sanzione per poter, eventualmente, esercitare il diritto alla difesa attraverso il ricorso.

Se questo diritto viene leso, il verbale è nullo e la sanzione inefficace !!!

Come avviene la notifica del verbale? Essenzialmente secondo due modalità:

1) nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, attraverso la consegna diretta del verbale da parte dell'agente accertatore al presunto trasgressore;

2) quando non è possibile contestare immediatamente l'infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore entro 150 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l'infrazione (90 giorni a partire 13/8/2010)

Prima di affrontare, in un prossimo articolo, l'analisi dettagliata dei più comuni e ricorrenti difetti di notifica del verbale e sui conseguenti motivi di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti che sono all'origine di verbali nulli e sanzioni inefficaci e che, per la gioia delle sempre vuote casse dell'amministrazione pubblica, risultano troppo spesso trascurati.

Chiediamoci: perchè la multa viene notificata a casa del presunto trasgressore?

La domanda può sembrare banale e la risposta ovvia. Essa suona più o meno così: "elementare Watson! La multa è notificata a casa del presunto trasgressore semplicemente in virtù del fatto che l'agente accertatore non ha potuto contestare immediatamente l'infrazione al presunto trasgressore".

Ora, la multa dovrebbe sempre essere contestata immediatamente al presunto trasgressore, quando si ritiene che questi abbia commesso una infrazione.

La contestazione differita (tramite consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore) dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto, ma per far fronte a situazioni del tutto insolite ed eccezionali.

E, invece, la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. L'eccezione, quasi una rarità, è oggi assistere ad una infrazione contestata immediatamente!

Attenzione allora, forse potremmo non rilevare difetti nella procedura di notifica del verbale.

Ma, potrebbero invece sussistere comunque validissimi motivi di ricorso in virtù della circostanza che quel verbale notificato a casa del presunto trasgressore avrebbe potuto ed avrebbe dovuto essere consegnato direttamente dall'agente accertatore al presunto trasgressore.

Chi redige il verbale di multa deve specficare  perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata

Chi redige il verbale, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la possibilità di contestazione differita, deve specficare nel verbale perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa.

E lo deve spiegare in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle "standard", da "copia e incolla" che ormai si leggono abitualmente nei verbali.

Solo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall'articolo 201 del C.d.S, è possibile addure, e registrare nel verbale, una motivazione generica per giustificare l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata.

Li elenchiamo di seguito:

  • veicolo lanciato a eccessiva velocità;
  • attraversamento incrocio con semaforo a luce rossa;
  • accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
  • rilevazione dei veicoli che accedono alle Zone a Traffico Limitato;
  • sorpasso vietato;
  • veicolo in sosta ed assenza del trasgressore.

In tutte le altre possibili situazioni l'agente accertatore deve motivare la mancata contestazione immediata.

Il verbale che non motiva la mancata contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada deve ritenersi nullo

Il concetto da tener presente è, in pratica, questo: la mancata contestazione immediata, pur se ammessa nei casi appena elencati, non è sostituita dalla notifica del verbale presso il domicilio del presunto trasgressore.

Quando non ricorrono le fattispecie previste dal citato articolo 201 del C.d.S., l'accertatore deve spiegare in modo sufficientemente dettagliato le ragione per cui non ha potuto procedere al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata con consegna del verbale "brevi manu".

Per non restare nel vago, riportiamo di seguito alcune consuete motivazioni, diffusamente addotte dagli agenti accertatori, per giustificare l'impossibilità di contestazione immediata dell'infrazione.

Sono rigidamente ordinate secondo la loro ricorrenza statistica nelle verbalizzazioni per violazione al C.d.S.:

  1. impossibilità di raggiungere il veicolo;
  2. impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento;
  3. impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico intenso.

Esaminiamo la prima motivazione, e cioè l'"Impossibilità di raggiungere il veicolo". E' pacifico che siamo dinanzi ad una affermazione incoerente ed illogica.

Se l'infrazione elevata dall'accertatore non contempla l'eccesso di velocita' (nel qual caso sarebbe bastata l'indicazione prevista dal C.d.S.per "veicolo lanciato a velocità eccessiva") non si comprende come possa risultare impossibile il fermo di un veicolo che viaggia a velocità non superiore ai 50-55 km/h, ad esempio in una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

Passiamo alla seconda motivazione fra quelle in voga presso gli agenti accertatori per nascondere, dietro una foglia di fico, lo spiccato tropismo del vigile accertatore ad elevare infrazione senza contestazione immediata (e dunque senza doversi sobbarcare l'eventuale ulteriore fatica di dover trascrivere le osservazioni del presunto trasgressore, con redazione del verbale ex-post, in comodo ufficio con aria condizionata, magari sorseggiando un caffè).

Ci riferiamo alla impossibilità di fermare il veicolo in modo conforma al regolamento. Cosa significa? Assolutamente niente. Se il verbale non contiene ulteriori elementi al riguardo, che specificano il perchè non sia stato possibile fermare il veicolo, ci troviamo al cospetto di una evidente esemplificazione di verbale nullo e di sanzione inefficace.

Affrontiamo nel merito l'ultimo "pretesto", la terza classificata fra le motivazioni più gettonate dagli agenti accertatori per motivare le cause della mancata immediatezza della contestazione di infrazione.

Si tratta dell'"Impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico eccessivo".

Anche in questo caso rileviamo illogicità ed incoerenza. Se non c'è un ingorgo, non si evidenzia alcun problema a procedere al fermo del veicolo dopo un breve inseguimento. Se, invece, ci troviamo di fronte a quelle scene ormai consuete nelle grandi e piccole città d'Italia, in cui un veicolo resta fermo imbottigliato nel traffico per ore, non si capisce come anche un vigile appiedato non possa procedere al fermo del veicolo per contestare immediatamente l'infrazione. A meno che non risulti dal verbale che il veicolo che ha commesso l'infrazione sia un AB serie 200 (parliamo di elicotteri della Agusta Bell) anche in tale fattispecie il verbale redatto risulta nullo e la sanzione comminata inefficace.

Qualcuno potrebbe chiedersi, a questo punto, che differenza ci possa essere, a parte le ulteriori spese di notifica, fra una contestazione immediata ed una differita.

Ci si potrebbe domandare per quale motivo il C.d.S. è così chiaro ed esplicito nel limitare le circostanze in cui agli agenti accertatori è consentita la multa differita. Sancendo, indirettamente, che in tutte le altre situazioni, al presunto trasgressore deve essere in ogni caso garantita una contestazione immediata.

Possibili conseguenze della mancata contestazione immediata dell'infrazione - Vi racconto una storia vera, che ha avuto come protagonista la mia amica Caterina

Caterina è una automobilista attenta e rispettosa del codice stradale. Anche perchè non è economicamente in grado di poter sottrarre al proprio, già ristretto, bilancio familiare gli importi dovuti per eventuali sanzioni.

Caterina aveva bisogno di cure dentarie. Aveva interpellato una dentista che esercitava nei pressi della propria abitazione, ma il preventivo era risultato esorbitante. Consigliata da amiche comuni, aveva così optato per un professionista il cui studio si trovava, però, dall'altra parte della città. Fatti quattro conti sui costi di benzina necessari per raggiungere lo studio dentistico lontano da casa, la conclusione era che ci sarebbe stato comunque un risparmio di almeno 500 euro.

Così aveva continuato per alcuni mesi a sottoporsi alle cure dentarie che le erano state prescritte, attraversando ogni volta mezza città.

Il tragitto che portava allo studio dentistico comprendeva un tratto con corsia preferenziale, riservata ai mezzi pubblici, maldestramente indicato (e già questo sarebbe bastato come motivo di ricorso) che Caterina tranquillamente percorreva, ignara della violazione che stava commettendo.

In più gli appuntamenti di Caterina con il dentista erano fissati in orari di traffico scarso (sempre nel primo pomeriggio). Dunque, veniva praticamente escluso qualsiasi intento da "furbetta del quartierino" per la nostra Caterina: percorrere infatti la corsia preferenziale o quella normale non comportava, in quegli orari, alcun vantaggio.

E, per finire, Caterina era stata ancora più sfortunata: non aveva mai visto un autobus circolare su quella corsia, cosa che le avrebbe almeno acceso qualche "lampadina" di allarme.

Ma, non sapeva ancora, Caterina, cosa le stava riservando la malasorte. Una accertatrice del traffico (risulta che le donne vigile urbano siano le più "cattive") sempre la stessa, sempre all'altezza dello stesso numero civico, e negli stessi orari, al passaggio di Caterina (che fra l'altro procede sempre a velocità esasperatamente bassa, quasi a passo di bicicletta) annotava numero di targa elevando contravvenzione per occupazione della corsia preferenziale ad ogni passaggio.

La frase di rito questa: "Circolava nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici - Motivo della mancata contestazione: la violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto". Assolutamente risibile come alibi per non aver proceduto ad una contestazione immediata.

Morale della storia: dopo qualche mese Caterina si vede notificare a casa, e tutte in uno spazio temporale di due settimane, 10 (dico dieci) multe, tutte uguali.

Giorni diversi, orari quasi identici, stesso luogo e numero civico, medesima accertatrice, uguale articolo violato (il 7/1 del nuovo C.d.S.) identica motivazione per non aver proceduto alla contestazione immediata (l'esigenza di non intralciare il traffico quella formale, in realtà la comodità di fare l'accertatrice seduta comodamente in macchina e senza la rottura do coglio** di ricevere eventuali giuste osservazioni da parte del presunto trasgressore).

Ora, ragioniamo. Ammesso (e non concesso) che anche Caterina avesse voluto fare la furba: se fosse stata fermata almeto una volta (preferibilmente la prima) per la contestazione immediata, sarebbe stata così stupida da perseverare?

Ed anche ammesso che stupida lo sia stata, dopo la seconda contestazione immediata da parte della stessa accertatrice e nel medesimo luogo, non avrebbe forse cercato strade alternative per evitare di pagare altre multe? Una che decide di fare un viaggio di due ore, fra andata e ritorno, per risparmiare 500 euro di onorario del dentista, può mai consapevolmente accettare di rischiare 10 (dico dieci) contravvenzioni da 85 euro ciascuna per un totale di 850 euro?

Spero sia chiaro adesso perchè la notifica al domicilio del presunto trasgressore non può e non deve, in ogni caso, sostituire la contestazione immediata. E perchè un verbale non contestato immediatamente al presunto trasgressore, quando non ricorrano le circostanze previste dalla legge che consentono la contestazione differita, deve essere considerato nullo e la sanzione comminata assolutamente inefficace.

Insomma, la "ratio" della multa ha anche una finalità educativa e non meramente  repressiva !!!

Inutile dire che i ricorsi sono stati poi tutti accolti dal Prefetto e probabilmente la "cecchina" accertatrice anche redarguita per i suoi comportamenti poco trasparenti e sicuramente censurabili.

Prima di chiudere l'articolo sulla notifica del verbale di multa, qualche altra considerazione

Abbiamo già discusso, in post precedenti, i numerosi motivi che possono rendere il verbale nullo e la sanzione inefficace, quando l'infrazione viene immediatamente contestata. Nella parte iniziale di questo documento abbiamo anche detto che la (necessaria) consegna del verbale sottoscritto dall'accertatore al presunto trasgressore costituisce una notifica "brevi manu".

E' dunque implicito il messaggio che volevamo trasmettere. Ma, per completezza e chiarezza, lo rendiamo intellegibile:

  • se il verbale consegnato dopo una contestazione immediata manca della firma dell'agente accertatore, la notifica "a mani proprie" deve ritenersi come mai avvenuta. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Mi auguro che chi si troverà in questa circostanza fortunata non sia così gentile da far notare all'agente accertatore la mancanza della firma in calce al verbale...
  • se l'infrazione viene contestata immediatamente dall'agente accertatore, l'agente ha l'obbligo di consegnare il verbale, che redige al momento in cui contesta la multa, alla persona multata. Se non lo fa, la notifica del verbale a mani proprie deve essere ritenuta mai avvenuta. Un eventuale atto notificato successivamente al domicilio del presunto trasgressore è già viziato dalla mancata notifica "brevi manu" nel momento in cui è avvenuta la contestazione immediata. Mi raccomando, non ricordate al vigile, che che porta via con sè anche la vostra copia di verbale, che dovrebbe consegnarvelo ...
  • se la contestazione immediata è operata dall'ausiliario del traffico, e se l'ausiliare stesso consegna il verbale al presunto trasgressore, siamo in presenza di un difetto gravissimo di notifica "brevi manu". L'ausiliario del traffico non è abilitato a fare la contestazione immediata dell'infrazione, ma soltanto a redigere una specie di attestazione dell'infrazione, che per essere efficace deve essere trascritta in un verbale vero e proprio redatto e firmato da un agente. Nel caso in cui 1'ausiliario abbia contestato immediatamente la multa, compilato il verbale e proceduto alla consegna dello stesso, il verbale che consegna non è assolutamente valido e può essere impugnarlo, perché egli non aveva alcun potere per emetterlo. E, quindi si tratta di un verbale mai notificato "brevi manu". L'auspicio è che, leggendo queste note, qualcuno non ritenga di utilizzarle per spiegare all'ausiliario del traffico, che gli ha appena contestato una infrazione, come stiano effettivamente le cose ...

Nei tre casi segnalati una eventuale successiva notifica del verbale al domicilio del presunto trasgressore, anche secondo una procedura più che corretta ed ineccepibile, non ha valore alcuno. La notifica del verbale è inficiata da vizi ad essa precedenti.

Da ultimo una precisazione per segnalare un equivoco in cui il cittadino multato incorre spesso.

Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non è il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l’atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa.

Tale preavviso potra’ quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore. E’ un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l’aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.

Il ricorso avverso tale atto (il preavviso di multa) non è ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra’ pertanto attendere l’arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest’ultimo. la sentenza della corte di Cassazione numero 5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Il prossimo articolo della serie riguarderà gli errori e le omissioni nelle procedure di notifica che sempre più spesso si verificano quando il verbale, in assenza di contestazione immediata, viene recapitato al domicilio del presunto trasgressore.

Per fare una domanda sulle circostanze in cui non è ammessa la contestazione differita in assenza di valide motivazioni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

14 Agosto 2008 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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18 risposte a “Prima della notifica della multa – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace”

  1. Anonimo ha detto:

    Grazie tante, veramente professionali; quindi deduco che la “verità sostanziale“ delle dichiarazioni eventualmente rese dalle parti, specie se non fatte firmare, resta fuori dell’efficacia di “prova legale” e, perciò, rientra nella normale valutazione affidata al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 cod. proc. civ.

  2. Anonimo ha detto:

    Ho capito bene che sia stato compresso il diritto del presunto trasgressore e perciò vivamente ringrazio, ma, molto più specificatamente, la prassi vuole, sì o no, che l’accertatore faccia sottoscrivere lo spazio riservato esclusivamente allorché si rilascino dichiarazioni?

    • Se il trasgressore vuole rilasciare dichiarazioni a verbale l’agente accertatore è tenuto a trascriverle nello spazio allo scopo riservato e a farle sottoscrivere. Non si tratta di prassi ma di obbligo di legge. Se il trasgressore riesce a dimostrare che voleva inserire dichiarazioni a verbale e l’agente accertatore non le ha trascritte e fatte sottoscrivere, il verbale è nullo.

  3. Anonimo ha detto:

    OK, risposta ineccepibile, me l’aspettavo. Ma nel particolare, firmare il verbale vuol dire soltanto confermare quanto si è dichiarato o no?

    • Giuseppe Pennuto ha detto:

      Nel caso specifico è stato compresso un diritto del presunto trasgressore: il verbale, qualora la querela di fatto confermasse i fatti denunciati, sarebbe viziato da nullità insanabile.

  4. Anonimo ha detto:

    Salve, fa piena prova, fino a querela di falso, la dicitura NULLA preinserita in modo arbitrario dal verbalizzante nello spazio riservato alle dichiarazioni del presunto trasgressore, che appunto per questo si rifiutava di firmare, adducendo il verbalizzante che “le dichiarazioni si possono fare anche in sede di ricorso, ormai ho già scritto”, in presenza di teste e altresì REGISTRAZIONE VOCALE?

    • Procedendo con querela di falso, assistito da un avvocato, e supportato da prove testimoniali (oltre alla registrazione vocale di quanto asserito), ha ottime chances di ottenere l’annullamento del verbale.

  5. c0cc0bill ha detto:

    Salve a tutti,
    oggi mi è stata recapitata a casa una multa su Viale Tirreno…Sembra le facciano con un prestampato! Tutte uguali e tutte allo stesso numero civico 195.
    Mi chiedevo se qualcuno di voi ha poi fatto ricorso, perchè io non saprei proprio come muovermi. Per giunta sono di Isernia…
    Grazie di tutto e a presto.
    Giovanni

    Ma Viale Tirreno a Roma? Una mia amica ne ha prese dieci, sempre allo stesso civico …

    Comunque ti conviene inserire il commento nella sezione riservata alle domande sulle multe del forum.
    Gli avvocati sapranno consigliarti sul da farsi.

  6. karalis ha detto:

    salve, volevo chiedere un chiarimento…

    si è detto che gli ausiliari del traffico non possono contestare immediatamente una multa, però sui verbali scrivono che questi ausiliari sono nominati anche con legge 488/99 art. 68, la quale legge conferisce contestazione immadiata…

    quindi come mai si dice che gli ausiliari non possono contestare immadiatamente?

    grazie

    Commento di daniel | Mercoledì, 8 Ottobre 2008

    Di questo argomento si è già discusso ampiamente in questo blog. Direi che se ne è discusso anche troppo.

    Chi ne ha voglia, o vuole soddisfare ulteriori dubbi, non deve far altro che cercare gli articoli in questa sezione qui.

  7. karalis ha detto:

    Mi è successa la stessa situazione descritta qui sopra.
    Adesso aspetto solo le 10 (circa) multe per poterle contestare

    Grazie

    Gianluca

    Commento di gianluca | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Bravo!! Così se passano 60 giorni non puoi contestare più nulla.

    Il ricorso va fatto entro 60 gg dalla notifica.

    Comunque, a quanto sembra, facciamo prima a fare una spedizione punitiva a Viale Tirreno :-))))

  8. karalis ha detto:

    E’ possibile sapere che strada ha fatto la signorina caterina?
    mi è appena arrivata una multa identica a quella dell’esempio. E’ contestabile?

    Commento di Nello | Mercoledì, 10 Settembre 2008

    Viale Tirreno altezza civico 195, in ROMA.

    La multa è senz’altro impugnabile sia perchè probabilmente elevata da un ausiliare del traffico (non abilitato ASSOLUTAMENTE), sia perchè difetta di motivazione per la mancata contestazione immediata, come spiegato nell’articolo.

    Ed è carente nella motivazione della mancata contestazione immediata anche se la contravvenzione fosse stata elevata da un agente ispettivo dell’azienda di trasporto pubblico (ATAC). In questo caso, infatti, l’agente accertatore è abilitato a rilevare infrazioni relative alla abusiva circolazione nelle corsie preferenziali, ma deve invocare le circostanze di urgenza per poter procedere alla contestazione differita.

    Non si può certo chiudere la storia con la solita formula: “non si è proceduto alla contestazione immediata per non interrompere il pubblico servizio”. Una formula che non regge più sia nell’impugnazione dinanzi al Prefetto che in quella presso il GdP.

  9. karalis ha detto:

    Come la povera Caterina ho percorso con la mia moto pochi metri di corsia preferenziale maldestramente indicata.Mi è stata notificato a casa il verbale di violazione con la solita dicitura”circilava in area di percorrenza riservata .La violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico”La domanda è: visto che il verbale porta a destra la firma IL DIRIGENTE Dott.etc. prestampata e a sinistra L’agente accertatore Nome e Cognome ma non firmato, posso fare ricorso dato che questa è l’ennesima volta che incappo in “agguati” del genere e poi per rassegnazione alla fine pago? Grazie di un’eventuale gradita risposta.

    Commento di Renato | Giovedì, 4 Settembre 2008

    Primo motivo di ricorso

    ———————————————————————–

    Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777

    Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.

    Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.

    Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

    Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”

    Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.

    I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.

    P.S. Scrive testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libro “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”

    ———————————————————————–

    Bisogna allora verificare che nel verbale ci sia scritto
    “accertatore nominato con ordinanza sindacale ….. ai sensi della L. 127 art. 17 comma 133 del 15/5/1997, e L. 488/99 art. 68″.

    In questo caso il verbale è nullo e la sanzione inefficace!

    E se si tratta della multa fatta da un dipendente di una società che conduce tram o autobus (o da personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico)?

    La multa va comunque impugnata, non potendo il presunto trasgressore avere contezza della circostanza. Sarà compito del Comune dimostrarlo.

    Secondo motivo di ricorso

    Se non si tratta di ausiliare ma di vigile urbano, la multa va impugnata perchè il verbale non motiva la mancata contestazione immediata. Ovvero la motivazione addotta nel verbale è insufficiente ad integrare la mancata contestazione immediata.

    Se trattasi invece di conducente di autobus (o di personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico) la motivazione della mancata contestazione immediata è ancora insufficiente, perchè avrebbe dovuto essere segnalato anche il caso di emergenza.

    E dunque, il verbale è nullo e la sanzione inefficace.

  10. karalis ha detto:

    Salve, vorrei sapere se la polizia provinciale possa elevare contravvenzioni, per divieto di sosta, nel centro abitato di un comune senza un decreto prefettizio di autorizzazione.

    Commento di marisa | Giovedì, 4 Settembre 2008

    L’autorizzazione con decreto prefettizio è necessario per attribuire alla Polizia Provinciale compiti di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 27 della L. 157 dell’11/02/1992.

    Per le mansioni di Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, non è invece richiesto riconoscimento della qualifica da parte del Prefetto.

    Pertanto, riterrei che il verbale di contravvenzione, che le è stato elevato, è senz’altro legittimo, limitatamente a questo aspetto.

  11. karalis ha detto:

    sono conducente di macchina aziendale per cui in seguito a verbale la mia azienda comunica in carta semplice che l’autovettura e assegnata al sig….. patente….. per far si che venga fatta la rinotifica del verbale ma purtroppo a volte il comando che ha accertato l’infrazione non rinotifica il verbale anzi comunica i dati per la decurtazione dei punti sulla patente. Vorrei sapere cosa deve comunicare la mia azienda per non incorrerere in sanzione amministrativa ed io avere la rinotifica del verbale a mio nome per fare ricorsi ecc… grazie giuseppe bosco

    Commento di giuseppe bosco | Mercoledì, 3 Settembre 2008

    Il ricorso verso la sanzione principale deve essere fatto dall’azienda proprietaria del veicolo.

    Per quanto riguarda i punti patente del conducente invece, parliamo di sanzione accessoria.

    La legge non consente l’impugnazione autonoma delle sanzioni accessorie.

    L’azienda dovrebbe quindi fare ricorso contro entrambe le sanzioni, principale ed accessoria.

    Oppure pagare la sanzione principale scrivendo sul retro o nella causale la formula “con riserva di impugnare il provvedimento per quel che riguarda la sanzione accessoria”.
    Consentendo a te di fare ricorso.

    In pratica, Giuseppe, non esiste una procedura di “rinotifica” della multa.

    L’azienda è obbligata a comunicare i dati del conducente solo perchè gli possa essere applicata la sanzione accessoria. Non per rinotificargli la multa.

    Le interazioni e spesso la composizione di interessi contrastanti fra i due obbligati (proprietario del veicolo e conducente) si esplica attraverso un ricorso fatto dal proprietario del veicolo contro l’intero provvedimento (sanzione principale e sanzione accessoria) oppure tramite il pagamento della sanzione principale, da parte del proprietario, con riserva di impugnazione della sanzione accessoria da parte del conducente.

  12. karalis ha detto:

    william 30 agosto 2008 at 11:01

    Buongiorno Karalis mi hai risposto un paio di giorni fa riguardo messa a ruolo e notifica..
    rileggendo il verbale ho notato una cosa che non so se è normale…
    dunque mi è arrivata una cartella equitalia di tre multe del 2004 e del 2005 messa a ruolo il 06/03/2008 notificata il 08/08/2008(la cartella) e qui ci siamo però in piccolo c’è scritto nello specifico
    n° verbale e anche la data in cui mi era stato notificato ovvero nel 2004 e nel 2005 e tra l’altro ieri mi hanno fatto vedere anche la pseudo firma di un mio pseudo cugino che non mi risulta cmq.
    ora la mia domanda è questa ma la data di messa a ruolo di queste multe non dovrebbe essere antecedente alla data delle prime notifiche?

    william, quelle del 2004 e 2005 sono le date di notifiche delle multe.

    Non avendo tu pagato nei 60 gg. prescritti, scatta la procedura relativa alla cartella esattoriale.

    Si mette a ruolo l’importo delle multa non pagata e ti si notifica la cartella esattoriale.

    Se non paghi entro 60 gg scattano la riscossione coattiva e le procedure esecutive: fermo amministrativo dell’auto, pignoramento stipendio, ipoteca sulla casa ecc..

  13. karalis ha detto:

    vorrei fare una domanda,mi e capitato di lasciare il veicolo in divieto di sosta,e invece di trovare la multa o trovato un avviso che io non posso sostare li,molto corretto secondo me da parte del vigile visto che io mi sono fermato x 5 minuti.volevo sapere se e facoltativa questa operazione da parte dei vigili.

    Commento di franco | Venerdì, 29 Agosto 2008

    A dimostrazione che anche i vigili, almeno alcuni, sono dotati di buon senso.

    Per rispondere alla domanda, non credo proprio che sia una procedura codificata in qualche regolamento. Penso piuttosto che tu sia stato fortunato ad incappare in una persona che ha scelto di fare il vigile urbano e non l’agente esattoriale del Comune.

  14. karalis ha detto:

    daniel 24 agosto 2008 at 20:15

    Abbiamo detto che gli ausiliari non possono fermare il veicolo e contestare subito l’infrazione…

    se uno passa su una corsia preferenziale, verrà quasi sicuramente, ameno a roma, sanzionato non da un vigile ma da un ausiliario….

    eppure sul verbale non vi è scritto che l’accertatore era un ausiliario il quale non può fermare il veicolo, ma vi è scritto che il veicolo non è stato fermato per non intralciare il pubblico servizio…

    ora mi chiedo…non èsiamo nella situazione del cane che si morde la coda?

    gli ausiliari non possono fermare, però sul verbale è scritto che non si è proceduto a contestazione immendiata per non intralciare il pubblico servizio…

    e quindi? cosa si può dire in merito?

    Ma poi, la giustificazione del non intralciare il pubblico servizio, quando passerà un autobus ogni 20 minuti, è valida?

    Commento di daniel | Domenica, 24 Agosto 2008

    No, non è valida.

    E in questo articolo: “Prima della notifica della multa – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace”dovrebbe essere spiegato il perchè.

  15. karalis ha detto:

    Vorrei gentilmente sapere, visto i pareri così discordanti tra le forze della municipale,da quando parte la notifica della contravvenzione al C.d.strada? da quando il portalettere in caso di mia assenza lascia l’avviso oppure da quando ritiro l’atto giudiziario vero e proprio?
    Ringraziando per una risposta auguro felice giornata.

    Immagino e parto dal presupposto che l’avviso il portalettere lo abbia lasciato nella cassetta postale condominiale.

    Rispondo dunque in tale ipotesi, nella quale il destinatario non ha alcuna garanzia di notifica.

    Il portalettere, in teoria, potrebbe non aver lasciato nulla o potrebbe aver sbagliato cassetta. Con alcuni tipi di cassetta postale condominiale, l’avviso potrebbe rimanere in posizione tale da essere comunque estratto dalla cassetta senza alcun bisogno di aprirla con le chiavi. Quindi l’avviso potrebbe essere asportato da terzii. Oppure potrebbe, l’avviso, perdersi fra le pieghe degli annunci pubblicitari cartacei di spam che quotidianamente vengono riversati nelle cassette postali tradizionali, ecc…

    Proprio per questo la legge, volendo salvaguardare il diritto di notifica certa che deve essere garantito al destinatario, prevede che dopo l’avviso, venga comunque inviata una raccomandata A.R. che notifichi la giacenza presso l’ufficio postale del plico contenente i documenti relativi alla contravvenzione.

    Il problema che si pone è allora quello di capire se la notifica parte dalla data di invio di tale raccomandata A.R. o dal momento in cui il destinatario ritira il plico all’ufficio postale.

    Rispondo affermando che i tempi di notifica partono dalla data di invio della raccomandata A.R. effettuata dall’ufficio postale dopo che il portalettere ha lasciato l’avviso.

    Solo a questo punto, infatti, la procedura di notifica può dirsi completamente e correttamente conclusa.

    D’altro canto, la notifica non potrebbe partire dal momento in cui il destinatario ritira il plico dopo l’invio della raccomandata A.R. successiva all’avviso. Semplicemente perchè potrebbe non ritirarlo affatto….

    Ciò aiuta a capire anche perchè, se invece il destinatario ritira il plico dopo l’avviso del portalettere, senza attendere la successiva raccomandata A.R., la notifica parte dal ritiro del plico da parte del destinatario (o di un suo delegato).

    La notifica non può partire dal momento in cui il portalettere lascia l’avviso in quanto la procedura di notifica, a quel momento, è appena iniziata e, ciò che è più importante, non ha ancora offerto al destinatario alcuna garanzia di notifica CERTA.

    Ma se il destinatario ritira il plico, è allora che viene a conoscenza del contenuto di esso, e quindi dell’infrazione commessa e della sanzione comminata.

    Questa è la ratio …

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