La multa immediatamente contestata – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace

Abbiamo già visto, nell’articolo dedicato alla multa in genere, che un verbale può, a giusta ragione, ritenersi nullo se inesatto o incompleto. Continuiamo l’analisi dei motivi di incompletezza e/o inesattezza di un verbale, limitatamente al caso in cui la multa venga immediatamente contestata.

Per inciso, la multa dovrebbe essere sempre contestata immediatamente quando si commette una infrazione. La contestazione differita dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto per far fronte a situazioni del tutto eccezionali.

E, invece, la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. Ma avremo modo di esaminare anche questo aspetto, con la dovuta attenzione.

Per ora limitiamoci a dire che quando la multa è contestata al trasgressore immediatamente, il verbale è nullo se:

  1. è stato firmato da un agente diverso da quello presente al momento della contestazione della violazione. Il verbale contiene sempre una sezione in cui sono riportati i dati dell'agente accertatore. Per i moduli del corpo della polizia municipale del Comune di Roma la sezione è, ad esempio, quella contrassegnata dal numero 3. Attenzione: tale sezione oltre a data e località (in cui viene accertata l’infrazione) riporta anche la dicitura “verbalizzanti”, mentre in realtà, all'interno della sezione, la formula di rito recita: “ noi sottoscritti …… abbiamo accertato che …” Ebbene in questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'agente accertatore (e non verbalizzante). La sezione 11 invece è riservata all'agente verbalizzante (colui che redige e firma il verbale). Ora, può accadere che l’infrazione venga rilevata da un agente che poi, per motivazioni diverse, non partecipa alla stesura del verbale. Ebbene se, nell'ipotesi appena richiamata, nel verbale alla sezione 3 non è riportata la generalità esatta dell'agente accertatore, ovvero se agente accertatore e agente verbalizzante coincidono, il verbale è nullo. Ci troviamo nel campo dell'inesatta verbalizzazione, costantemente censurata dalla giurisprudenza. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
  2. è stato firmato da un agente diverso da quello presente al momento della contestazione della violazione ma non viene indicata la motivazione per cui l’agente accertatore non ha partecipato alla redazione del verbale e non lo ha firmato. In questa eventualità le indicazioni riportate nella sezione riservata all'agente accertatore e quelle riferite nella sezione riservata all'agente verbalizzante sono corrette. Ma, è altresì necessario spiegare, nel verbale, ed a cura dell'agente verbalizzante, le ragioni per le qualil’agente accertatore non abbiapartecipato alla verbalizzazione. Siamo nel campo della incompleta verbalizzazione, altro motivo di nullità del verbale e di inefficacia della sanzione.
  3. non è riportata nel verbale la dichiarazione rilasciata del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. In ogni verbale c’è una apposita sezione finalizzata ad accogliere le dichiarazioni delle parti. Se tali dichiarazioni non sono state messe a verbale ci troviamo nella fattispecie di una inesatta verbalizzazione. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
  4. non è completamente riportata la dichiarazione del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. La sezione riservata alle dichiarazioni delle parti ha, ovviamente, uno spazio limitato nel layout del modulo del verbale. Ora se il trasgressore ritiene di dover sollevare osservazioni riguardo la dinamica del fatto che ha portato alla contestazione della violazione nonché sulle modalità di accertamento della infrazione stessa è un suo diritto che talidichiarazioni vengano integralmente riportatenel verbale, anche se non è disponibile lo spazio necessario a recepirle. Un foglio con funzioni di integrazione al verbale dovrebbe essere allegato al verbale stesso in modo da consentire al trasgressore di esercitare un suo precipuo diritto. Se questa possibilità non viene concessa al trasgressore, la verbalizzazione è da ritenersi incompleta. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Anche nel caso in cui l’agente verbalizzante si rifiuti di trascrivere le dichiarazioni rese dal trasgressore ritenendole dilatorie ed artificiose, egli deve riportare nel verbale tali motivazioni. Ma, anche in questa evenienza, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal contravventore costituiscono un valido motivo di ricorso.

Naturalmente l’ipotesi su cui si fonda l’eventuale ricorso per le motivazioni esposte ai punti 1. e 2. è il presupposto che il trasgressore abbia contezza della differenza che passa fra agente accertatore ed agente verbalizzante e che, nel momento in cui il trasgressor econtesta l’inesatta o incompleta verbalizzazione (ovviamente in fase di ricorso, altrimenti si rischia di concedere al “nemico” la possibilità di rimediare all'errore che sta commettendo) l’agente accertatore e quello verbalizzante riconoscano di essere incorsi in tale fattispecie. Del resto, la correttezza degli agenti del corpo della polizia municipale, dei carabinieri, della GDF ecc… costituisce, per quanto ci riguarda, un dato di fatto che non può assolutamente essere messo in discussione in questa sede. Anche perché la inesatta o incompleta verbalizzazione potrebbero essere successivamente rilevate dalla testimonianze di terze parti.

Bisogna chiarire altresì che gli agenti accertatori e/o quelli verbalizzanti sono di solito due. Ma qui basta dire che se la inesatta o incompleta verbalizzazione è riconducibile anche e solo al caso in cui si confondano, nel verbale, i dati relativi alle funzioni accertatrici e verbalizzanti di uno solo dei due agenti.

Sul presupposto di correttezza dell'agente verbalizzante si basa anche l’eventualericorso per le motivazioni esposte ai punti 3. e 4.

9 Luglio 2008 · Giuseppe Pennuto