Vendita con riservato dominio e fallimento dell’acquirente

Nella vendita con riserva della proprietà (o con riservato dominio) il trasferimento della proprietà del bene è condizionato al versamento dell'intero prezzo pattuito, mentre la consegna del bene, si produce immediatamente alla stipula del contratto. In altre parole, nella vendita a rate con riservato dominio, il compratore acquista la proprietà del bene solo con il pagamento dell'ultima rata e, pertanto, fino a quel momento, non può disporre del bene (non può venderlo a terzi).

I beni sui quali grava la riserva di proprietà creano a favore del compratore possessore, in caso di risoluzione del contratto e di riconsegna del bene (ad esempio, per inadempimento del pagamento di una o più rate secondo il piano pattuito), un diritto di credito/debito in relazione alla differenza fra l'importo relativo alle rate già corrisposte ed il corrispettivo dovuto per l'uso del bene.

In caso di fallimento dell'acquirente, il venditore può ottenere la restituzione del bene con la risoluzione del contratto, ma dovra’ restituire al curatore fallimentare le rate già riscosse e insinuare al passivo il credito per l’uso della cosa, fatta salva la possibilità di compensazione, qualora ne ricorrano le condizioni.

E' configurabile la bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’imprenditore, nella imminenza della dichiarazione di fallimento, consegni al venditore i beni acquistati con patto di riservato dominio.

Queste le conclusioni, in tema di vendita con riserva della proprietà e fallimento dell'acquirente, a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23987/15.

26 Giugno 2015 · Giorgio Martini


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2 risposte a “Vendita con riservato dominio e fallimento dell’acquirente”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho acquistato una casa con la formula del riservato dominio ed essendo ormai disoccupato da 4 anni non riesco più a pagare le rate. Non avendo ancora superato la soglia del 1/8 che da modo al venditore di recedere il contratto di compravendita pensavamo entrambi di rivendere casa a terzi, anche perché il proprietario non avrebbe al momento i soldi della caparra da restituirmi al momento del recesso. È possibile vedere una casa legata da questo tipo di acquisto?

    • C’è anche scritto ad inizio articolo: nella vendita con riserva della proprietà (o con riservato dominio) il trasferimento della proprietà del bene è condizionato al versamento dell’intero prezzo pattuito, mentre la consegna del bene, si produce immediatamente alla stipula del contratto. In altre parole, nella vendita a rate con riservato dominio, il compratore acquista la proprietà del bene solo con il pagamento dell’ultima rata e, pertanto, fino a quel momento, non può disporre del bene (non può venderlo a terzi).

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