SMS ed e-mail formano piena prova giudiziale se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesta la conformità ai fatti

L'articolo 2712 del codice civile stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Lo Short Message Service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell’articolo 2712 del codice civile, con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'articolo 215 del codice di procedura civile, comma 2, poiché, mentre nel caso della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura stessa non può essere utilizzata, nel caso di SMS non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Corte di cassazione ordinanza 5141/2019).

Il messaggio di posta elettronica (cosiddetto e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 del codice civile e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Corte di cassazione ordinanza 11606/2018).

Si può pertanto concludere che messaggi di testo e di posta elettronica formano piena prova se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate. L'asserto è stato altresì ribadito dai giudici della Corte di cassazione con ordinanza 19155/2019.

16 Agosto 2019 · Giorgio Martini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!