Vaglia circolare non incassato e prescritto – come il richiedente può ottenere la restituzione dell’importo


Vaglia circolare non incassato e prescritto - come il richiedente può ottenere la restituzione dell'importo

Il regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta stabilisce che:

  1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario;
  2. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione;
  3. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.

Se il vaglia è nominativo (non trasferibile) colui che, a suo tempo, ne ha richiesto l'emissione può chiedere a Poste Italiane il rimborso della somma di denaro servita per formare la provvista necessaria all'emissione del titolo che si sia successivamente prescritto (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione) senza che il beneficiario lo abbia incassato.

Se, invece, si tratta di un vaglia circolare, è necessario far riferimento alla legge 266/2005, secondo la quale gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, in un apposito fondo finalizzato a indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

La disposizione appena citata, infatti, si applica anche ai vaglia postali circolari, ai quali si estendono le norme dettate sull'assegno circolare, sulla base di quanto previsto dal DPR 144/2001.

Pertanto, una volta che sia scaduto il termine entro cui l’istituto emittente deve comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e versare al Fondo, l’importo del vaglia non riscosso, i richiedenti l'emissione, e i loro aventi causa, possono presentare, all'organo competente, istanza di rimborso delle somme versate.

In particolare, secondo quanto previsto dalle Istruzioni del MEF, il richiedente un vaglia circolare non incassato e prescritto può presentare istanza di rimborso alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), allegando, fra l'altro, l'attestazione rilasciata da Poste Italiane di aver estinto il rapporto e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Concludendo, la prescrizione del credito incorporato in un vaglia circolare (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione ) non opera nei confronti del richiedente, la cui pretesa è sottoposta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto per l'azione di arricchimento.

Così argomenta l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione numero 2020 del 18 aprile 2013.

2 Giugno 2024 · Simonetta Folliero

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