Vademecum per non pagare debiti, tasse e cartelle esattoriali

Alcune raccomandazioni per debitori nullatenenti (aspiranti o effettivi)

  • adottare il regime patrimoniale coniugale di separazione dei beni e farlo annotare sull'atto di matrimonio. Meglio una vera e propria separazione legale (per l’accordo da omologare basta un azzeccagarbugli qualsiasi, a cui offrire, per l’incomodo, cappuccino e cornetto al bar del tribunale);
  • vendere la casa di proprietà prima che Equitalia vi iscriva ipoteca;
  • abitare in affitto con comodato d’uso di arredi, suppellettili ed elettrodomestici.

    Tutto registrato all'Agenzia delle entrate, con elenco dei beni concessi in comodato puntualmente dettagliato;

  • circolare con veicolo rigorosamente intestato ad altri: moglie separata, fratello, amico ecc.;
  • mai depositare in conto corrente, bancario o postale. Se proprio non si riesce a lavorare in nero e lo stipendio supera i mille euro, visto che lo stato costringe il datore di lavoro a versare lo stipendio in conto corrente, bisogna prelevare i soldi in contanti ancora caldi di bonifico e metterli a casa sotto al classico materasso (sempre se si disponga di una casa e di un materasso);
  • in alternativa, bisogna riversare lo stipendio su conto corrente intestato a terzi, di cui si mantiene delega ad operare e disporre;
  • se i terzi ci hanno già fregato, se i parenti sono serpenti, se siamo così sfigati da non avere una capanna in affitto ed un materasso  in comodato in cui nascondere i quattrini, allora si può ricorrere al "metodo del buco": banconote da 100/500 euro, avvolte e compattamente sistemate in ovuli di materiale inerte per inserimento rettale. Con il tempo ci si abitua!

20 Agosto 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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8 risposte a “Vademecum per non pagare debiti, tasse e cartelle esattoriali”

  1. Anonimo ha detto:

    buongiorno sono una donna di 48 anni purtroppo disoccupata da un po di tempo,attualmente vivo in casa con i miei genitori che prendono la minima di pensione e sono vicino agli 80 anni,tempo fa ho aperto una societa srls per poter realizzare un sogno, un ristorante avendo passione alla cucina e avendo frequentato tempo indietro trattorie,ho deciso di mettermi in gioco con un ristorante in affitto ,dove ho investito tutti i miei risparmi .Nel giro di 6 mesi ho dovuto chiudere perche non riuscivo a pagare tutte le tasse utenze ecc.. del caso e tutto il resto.Ed cosi chiudo ad aprile 2018.Ho perso tutto ho fatto debiti che parzialmente sono riuscita a pagare perchè la società ancora ad oggi è in liquidazione,e cosi non possiedo piu nulla nemmeno la macchina e vivo fin che i miei me lo permettono con loro.Ad oggi mi èstata recapitata una cartella esattoriale per i miei contributi IMPS di totale 3.124,44 € dove l ufficio delle entrate chiesto lo stralcio oppure la rottamazione mi dice che non è possibile perchè in un modo in un altro devo pagare. Premetto che io sto diventando matta per tovare un impiego qualsiasi, il problema che quando dico l’ eta purtroppo le porte si chiudono .io ora vorrei chiedere delle informazioni ,io purtoppo ora non riesco a pagare è possibile fare qualcosa di diverso?io non ho nulla .E a questo punto cosa posso fare ?e se dovesse succedermi qualcosa,in caso di morte , i miei debiti vanno a riscuoterli da mio figlio?e se non riesco a pagare cosa puo succedermi in futuro? grazie del vostro aiuto

    • Stia tranquilla, signora: non è bello trovarsi nullatenente e costretta a vivere con i propri genitori. Tuttavia c’è anche un aspetto, se possiamo dirlo, positivo. Può togliersi lo sfizio di cestinare tutte le cartelle esattoriali che le verranno notificate: non si tratta di un privilegio di cui possono godere in tanti. L’Agenzia delle Entrate non potrà prelevarle il suo sangue per compensare i debiti accumulati: dovrà pazientemente attendere che lei vinca un terno al lotto! Per quanto riguarda suo figlio, andrà istruito che il lontanissimo giorno in cui lei venisse a mancare, dovrà presentare dichiarazione di rinuncia all’eredità (rinuncia ai debiti) presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente o presso un notaio. I suoi genitori non possono essere coinvolti nei debiti della figlia. Questo è tutto. Forza e coraggio.

  2. capitanuncino67 ha detto:

    Buona sera,

    in relazione a quanto sopra consigliato volevo chiedere. Io sono sposato però in comunione di beni. Premetto che ne io ne mia moglie possediamo immobili intestati. Viviamo in una abitazione come comodato d’uso gratuito intestata a mio padre. L’unica cosa che possediamo sono le auto, i mobili e gli elettrodomestici. La mia auto ha circa 7 anni, quella di mia moglie acquistata usata ha circa 4 anni. Per i mobili e gli elettrodomestici sono cose piuttosto vecchie perché comperate quando ci siamo sposati (11 anni fa). Io sono disoccupato dal 2009 e mia moglie lavora come infermiera con un contratto da RLP (libera professionista) quindi ogni mese presenta una fattura per poter essere pagata dalla clinica cui presta la sua collaborazione. Da u po di tempo, con la crisi la clinica ha subito un duro colpo perché si appoggia alla regione per avere i finanziamenti. Non arrivando i finanziamenti anche le fatture e gli stipendi subiscono lunghi ritardi (dai 2 ai 4 mesi). Quando pagano pagano sempre una sola fattura. Noi per vivere ci appoggiamo a queste fatture e qualcosa che guadagno io in nero. Non basta per pagare i debiti accumulati in tempi non sospetti (sopratutto dalla mia attività autonoma lavorativa). Spesso arriviamo a consumare anche il fido concesso dalla banca dove c’è il conto corrente di mia moglie. Quindi quando ripartiamo partiamo sempre con pochi soldi che non bastano per pagare tutto. Sono tartassato dai recupero crediti telefonicamente, prima mi umiliavano e minacciavano aggredendomi. Ho seguito molti dei vostri consigli e adesso sono meno arroganti ed offensiva ma comunque insistenti e a volte minacciosi. IO ci sono ormai abituato anche se alcuni giorni spengo il cellulare perché esausto dalla situazione a cui non avrei mai immaginato di trovarmi. Vi chiedo … io sono comunque protetto da pignoramenti immobiliari non avendo nulla, giusto? possono comunque rivendicarsi sulle fatture di mia moglie? possono pignorarmi il mobilio, gli elettrodomestici o le macchine (la mia è ferma da quasi un anno perché non posso pagare l’assicurazione e quella di mia moglie serve per mandarla a lavorare visto che percorre 160 km per farlo)?

    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il creditore procede al pignoramento ed all’espropriazione dei beni del debitore con lo scopo di recuperare il dovuto. Nel pignoramento di beni quali auto usate o mobili non di pregio, il creditore è costretto ad anticipare le spese di custodia e quelle per la vendita all’asta. Quando è ragionevole pensare che il ricavato dalla vendita dei beni pignorati non coprirà l’importo del credito, degli interessi maturati e delle spese sostenute nell’esecuzione il creditore sensato glissa e cerca soluzioni alternative, come quelle del recupero stragiudiziale.

      A meno che non si tratti di un creditore privato (amico, conoscente, parente) le cui motivazioni siano anche fortemente emozionali (completa fiducia riposta nel debitore, poi andata delusa) le sue auto e i suoi mobili possono ritenersi al sicuro.

      Per evitare di ricevere a casa telefonate insistenti e minacciose, o anche solo lesive della sua dignità, può presentare un esposto al più vicino commissariato di polizia di stato, dettagliando le generalità dichiarate dall’operatore di call center che la contatta e quelle della società di recupero crediti per cui questi agisce. L’indicazione di testimoni che hanno assistito ai contatti telefonici del “terzo tipo” aiuta senz’altro.

  3. lorino ha detto:

    Premesso che sono molto indebitato con Equitalia ed avevo gia’ rinunciato all’eredita’ di mio padre (anch’esso indebitato), ora sono chiamato alla successione di mio zio insieme a miei fratelli e cugini (quota 33% del 25% totale).siccome ho veramente bisogno, come posso fare per avere i soldi e non rischiare di far ipotecare la casa e comprometterne la vendita?
    se rinuncio all’eredita’ o vendo direttamente la mia quota,rischio che mi viene revocata?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Mi spiace doverle scrivere che con la soluzione della rinuncia all’eredità, se le è andata bene con suo padre, non è detto che la cosa possa ripetersi con la successione allo zio.

      Basterà leggere questo articolo, per convincersene.

      Anche la rinuncia all’azione di riduzione dell’eredità, in caso di violazione della quota di legittima per testamento, è ormai poco percorribile. In tal senso, può documentarsi qui.

      Per il debitore, in siffatte situazioni, è molto più produttivo convincere il soggetto di cui è un futuro erede a fare testamento e a lasciare, nell’ambito della quota “disponibile”, un legato al proprio coniuge in regime di separazione dei beni o ai propri figli.

      Ove ciò non sia possibile, l’unica è accettare l’eredità e disfarsi al più presto dei beni ereditati. Con la vendita di eventuali immobili a terzi non professionisti e a prezzo di mercato (meglio se l’acquirente compra per eleggere la casa a propria dimora principale) e dirottando eventuali importi in denaro su conto corrente intestato a qualcuno di cui si ha fiducia (naturalmente, dopo aver fatto fare ai soldini un pò di gite turistiche).

  4. roruse ha detto:

    Salve,
    abbiamo una questione urgentissima da sciogliere.
    Abbiamo ricevuto una preavviso di ipoteca relativo ad una sanzione per abusivismo edilizio -di fatto mai commesso- ma purtroppo per una serie di disavventure ormai definitivo perché siamo stati condannati al pagamento della sanzione nel 2004 con una sentenza mai appellata e quindi passata in giudicato.
    La sanzione amministrativa ci è stata impartita dalla Sovraintendenza nel 2001.
    Oggi abbiamo ricevuto una comunicazione preventiva di ipoteca.
    Il mio dubbio è: chi è il giudice competente? Noi vogliamo chiedere la sospensione della procedura, vogliamo eccepire i vizi proprio della comunicazione, il fatto che basandosi su sanzioni amministrative non possono iscrivere ipoteca e che l’atto prodromico era già prescritto quando è stato ricevuto nel 2010 (Cartella esattoriale).
    Il giudice competente è il Tribunale Ordinario oppure la Commissione Tributaria?

    In attesa di un vostro quanto più celere riscontro, poiché il ricorso deve essere notificato entro domani mattina, martedi 26/02/2013
    vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Gentile Rosa, spero che lei possa comprendere come non sia assolutamente serio fornire dei consigli in un contesto in cui è preclusa ogni possibilità di prendere visione dell’intero carteggio. Lei converrà con me che dieci righe informative a commento di un articolo non sono sufficienti per formulare un parere, per quanto sommario esso possa essere. Altre perplessità intervengono nel momento in cui lei scrive In attesa di un vostro quanto più celere riscontro, poiché il ricorso deve essere notificato entro domani mattina, martedi 26/02/2013 Dal che si evince che lei ha, o dovrebbe avere, una chiara strategia di impugnazione da adottare.

      Ma veniamo a noi e a quel pochissimo che posso dirle. Pare che all’origine di tutto ci sia una sanzione amministrativa che lei, spero a ragione, ritiene prescritta. Evidentemente avrà eseguito accesso agli atti presso l’amministrazione che ha comminato la sanzione.

      Se partiamo dall’ipotesi di una sanzione amministrativa prescritta il cui omesso pagamento ha condotto alla notifica di una cartella esattoriale, allora va detto che l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) è il rimedio processuale da adottare quando l’opponente adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come appunto la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione,

      In effetti l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) investe il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (l’”an” delle esecuzioni).

      Tuttavia, e qui nasce l’icompatibilità con la sua affermazione sulla imminente scadenza dei termini, per l’opposizione ai sensi dell’art.615 c.p.c., non e’ previsto alcun termine di decadenza.

      Infatti In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n.689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. n.12685 del 16/11/99).

      Se, invece, lei vuole contestare il preavviso di iscrizione di ipoteca eccependo che la misura dell’iscrizione di ipoteca esattoriale, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici, questa è altra storia.

      Innanzitutto va valutata l’opportunità e la convenienza di impugnare un avviso di iscrizione ipotecaria, laddove la giurisprudenza di merito non ha finora pronunciato sentenze univoche. In subordine, poi, dovrebbe procedere con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c poiché adduce vizi nel procedimento di esecuzione esattoriale. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere attivata nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto (il preavviso di iscrizione di ipoteca) e, implicitamente, sottintende la piena accettazione della sanzione amministrativa irrogata dalla Sopraintendenza e della successiva cartella esattoriale.

      Il consiglio che mi sento di darle è quello di sottoporre l’intera documentazione alle valutazioni puntuali di un professionista. Sia considerando l’entità della posta in gioco a cui ha accennato con e-mail sia perché, se si tratta di procedure all’esecuzione o agli atti esecutivi, l’assistenza di un legale è necessaria.

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