Legale di fiducia » Consigli utili a tutela dell’assistito

Guida alla scelta del legale - Per cominciare

Con la legge numero 247 del 2012 è stata approvata la riforma dell'ordinamento degli avvocati.

Fra gli altri, all'articolo 1, comma 2, della sopracitata legge, si nota che: L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:

  1. regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
  2. garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti;
  3. tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;
  4. favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Mentre, all'articolo 3, comma 2, viene chiarito che: La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

E' importante, quindi, essere sicuri che il legale che avete scelto dia garanzia di saper il proprio mestiere, e soprattuto sia abile a spiegare la complessità della questione trattata, i problemi e i rischi di un eventuale causa, civile o penale che sia.

E' bene diffidare dai millantatori che presentano le cose come estremamente e forse troppo, facili.

Il nostro ordinamento giuridico è uno dei più complessi e articolati che ci siano.

La varietà di norme e la molteplice interpretazione delle leggi, fanno si che ci sia molta contraddizione e disparità di giudizio tra i magistrati.

La scelta di un buon legale, può essere, quindi, un'impresa ardua.

Siate esigenti, chiedete ogni possibile spiegazione e soprattutto, sentite più pareri professionali.

Guida alla scelta del legale - Il preventivo

Qualsiasi attività svolta da un professionista, si presume sia a pagamento.

Dunque, è scontato che una consultazione con proprio il legale sia onerosa.

Un legale può anche svolgere attività gratuitamente, ma come si sa, è difficile, a meno che non si tratti di vostro fratello.

Il compenso, di norma, è stabilito all'inizio della prestazione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico.

Ma può anche andare diversamente. Ci si può accordare a voce o addirittura non accordare affatto sull'entità degli onorari.

Comunque, all'articolo 13, comma 3, della legge 247/2012, è stabilito che: La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Ancora più chiaramente, invece, al comma 5, si legge che: Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

E' consigliabile quindi chiedere sempre un preventivo di massima, facendolo mettere per iscritto, senza accontentarsi di quello concordato a voce.

In caso di mancata prova della pattuizione, varranno le tariffe forensi come da parametri approvati con apposito regolamento ministeriale.

Guida alla scelta del legale - Contratto di mandato professionale

La Legge numero 27/2012, come già accennato, non solo ha provveduto ad abrogare le tariffe professionali, ma anche stabilito che i compensi per le prestazioni professionali devono essere pattuite al momento del conferimento dell'incarico.

Per incarichi professionali affidati dopo il 24 gennaio 2012, dunque, l'avvocato è tenuto a rilasciare un "contratto di mandato professionale", con cui fornisce tutte le informazioni utili circa la determinazione non solo del proprio onorario (studio della pratica, iscrizione a ruolo, consultazioni con il cliente, partecipazione ad eventuali udienze, ecc.), oneri e contributi inclusi, ma anche di tutte quelle spese che prevede di sostenere e che saranno eventualmente da lui anticipate (telefonate, spedizioni, bolli, diritti, viaggi, vitto e alloggio, ecc.).

In ogni caso, precisa il decreto, la misura del compenso richiesto deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

L'avvocato deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio della propria attività professionale.

Quanto concordato, deve essere trascritto in una scrittura privata con cui le parti sanciscono il vero e proprio contratto di mandato, determinando puntualmente tutti gli aspetti che si intendono disciplinare.

Nel caso il legale non lo voglia fare, è bene ricordare che tutti i professionisti che non rispetteranno tali obblighi incorreranno in sanzioni disciplinari.

Guida alla scelta del legale - Problematiche frequenti

Quante volte è capitato di sentire la storia di un legale poco onesto e di un cliente che non sapeva come comportarsi?

Ad esempio, è pratica consueta degli avvocati, se c'è un credito in pendenza, non rendere la documentazione ricevuta per la causa.

E' bene sapere che, il legale, è tenuto a restituire, a prescindere dai rapporti economici in corso, i documenti originali appartenenti al cliente e necessari per l'espletamento dell'incarico, non avendo sugli stessi alcun diritto di ritenzione.

Se il legale non desiste, è consigliabile richiedere i suddetti documenti, con una raccomandata con ricevuta di ritorno di messa in mora, eventualmente coinvolgendo l'Ordine professionale competente.

Storia diversa, invece, per gli atti del processo, scritti, memorie o copie di documenti su cui potrebbe correttamente eccepire l'inadempimento del pagamento.

In questo caso, ci si potrà recare in tribunale, fare ricerche ed estrarre copia del fascicolo d'ufficio, anche tramite nuovo legale.

Se avete intenzione di fare causa al vostro ex legale, è molto comune che i colleghi non vogliano mettersi i bastoni fra le ruote, ed è molto difficile trovare un avvocato disposto a farlo.

E' convenevole, in quel caso, rivolgersi, ad un legale fuori sede, o addirittura esporre il problema all'Ordine degli avvocati competente.

Comunque, è bene valutare una causa di responsabilità professionale, prima di procedere e ponderare con il legale anche possibili vie risarcitorie transattive.

Quando si decide di transigere una causa durante un giudizio o anche prima, la legge dichiara le parti solidalmente obbligate al pagamento delle notule dei professionisti.

Infatti, all'articolo 13, comma 8, della nota legge 247/2012, è stabilito che: Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.

Generalmente nell'atto transattivo si pattuisce anche questo aspetto,,ma è sempre bene, esser consapevoli della regola sopracitata e rendersene conto in tempo utile.

Guida alla scelta del legale - Patrocinio Gratuito

Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di un legale, si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso.

Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa possono fare.

In questi casi è importante conoscere l'esistenza del gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato, di quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e le modalità per ottenerlo.

Il diritto alla difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito.

Infatti la Nostra Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale.

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito patrocinio, inserito nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 115.

Il patrocinio gratuito, quindi, e' un istituto giuridico che consente a chi è privo di un reddito minimo di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un legale senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Può capitare, però, che qualche professionista non ravvisi conveniente accettarne l'incarico del patrocinio gratuito.

Il legale che, iscritto nelle apposite liste del gratuito patrocinio, non accetta l'incarico proposto, costituisce un grave illecito disciplinare.

Guida alla scelta del legale - Foro competente in caso di contenzioso

Per quanto attiene il foro competente, nel caso di contenzioso (sempre possibile) fra il legale ed il proprio cliente, sull'entità della parcella e sulle modalità di pagamento dell'onorario, registriamo che il decreto ingiuntivo deve essere richiesto nel luogo ove ha sede o residenza il presunto debitore.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6096, del 12 Marzo 2013, ha stabilito che: Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (articolo 20 Cpc, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1182 Cc, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo, dovendo peraltro osservarsi che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (articolo 1182, ultimo coma Cc) e non in quello del creditore (articolo 1182, terzo comma, Cc).

Nel caso in questione, una cliente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le si chiedeva il pagamento di una somma a titolo di compenso professionale spettante al suo legale.

La cliente, inoltre, aveva contestato l’incompetenza territoriale del giudice di pace di Acireale, essendo competente quello di Catania.

Le sue pretese, tuttavia, non venivano accolte e la donna ricorreva in Cassazione.

La questione fondamentale posta all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava quindi la violazione della competenza territoriale.

Secondo la ricorrente, infatti, in base alla regola dell'articolo 1182, comma 4, del codice civile, la competenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto è quella del giudice di pace del luogo di residenza dell'opponente, cioè quello di Catania.

Gli Ermellini ritengono che la doglianza sia fondata, rifacendosi a una precedente pronuncia, la sentenza numero 21000 del 2011, che recitava: Il compenso per prestazioni professionali, questa volta non solo quelle dei legali, che non sia convenzionalmente stabilito «è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (articolo 20 codice di procedura civile, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1182 del codice civile, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Così facendo, i giudici della Suprema Corte, hanno ricordato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che dunque, essendo in presenza di un credito illiquido, ai sensi della norma richiamata, la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.

Le cose cambiano invece se, come previsto dalla recente riforma, l’avvocato e il cliente si accordino sulla parcella e questa venga già predeterminata nel contratto professionale.

Guida alla scelta del legale - Lo sportello del cittadino

Il legale al servizio della comunità: confermata l'apertura degli sportelli del cittadino, previsti dalla nuova riforma forense.

Il 14 febbraio 2013, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, aveva firmato la circolare numero 5-C-2013, in cui venivano illustrate le priorità per l’attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento forense: sportello del cittadino, nuovo procedimento disciplinare, formazione continua e scuole forensi.

Nella circolare, in particolare, si leggeva:
Il Consiglio Nazionale Forense con il proprio Ufficio Studi è da tempo impegnato nella elaborazione dei regolamenti per l'attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense.
Abbiamo individuato, come priorità, la redazione dei seguenti regolamenti:

  • regolamento dello sportello del cittadino;
  • regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per il procedimento disciplinare;
  • regolamento per la formazione continua;
  • regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole forensi.

Per quanto sopra Vi comunico che sarà inviato a tutte le segreterie degli Ordini il modulo appositamente realizzato per raccogliere le Vostre osservazioni e indicazioni sul regolamento riguardante l'istituzione dello sportello del cittadino che si è inteso elaborare per primo a dimostrazione che la Categoria ha, innanzitutto, a cuore gli interessi della collettività. Nella giornata di martedì 19 febbraio p.v. Vi sarà spedita una e-mail contente apposito link per accedere al citato modulo che dovrà essere compilato on-line e quindi inoltrato al CNF cliccando sul comando INVIA che troverete in calce al modulo stesso.
Vi prego di far pervenire le Vostre eventuali osservazioni entro il termine ultimo di 15 giorni dall'inoltro della comunicazione e-mail, ovvero entro il prossimo 7 marzo 2012.

In seguito, il 19 febbraio 2013, il CNF aveva reso noto, attraverso il proprio sito, di aver inviato ad ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo schema di regolamento disciplinante lo Sportello del cittadino.

La circolare è stata poi formalizzata, il 19 aprile 2013, con il Regolamento numero 2/2013.

Agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è stato stabilito che:

  • Articolo 1: Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
    1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».
    2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.
  • Articolo 2. :Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati
    1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
      1. sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
      2. sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
      3. circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
      4. sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione

Sono state così emanate le norme sulle modalità di accesso allo sportello del cittadino, istituito presso ciascun Consiglio dell'ordine con la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso, e sulle formalità necessarie relative al conferimento dell'incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano.

Guida alla scelta del legale - Cosa è e quali servizi offre lo sportello del cittadino

Il cittadino potrà orientarsi sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità (anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso), sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico, circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico, sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine (qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione).

Il cittadino potrà poi procurarsi informazioni circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento, riguardo i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, ed anche sugli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza.

Inoltre, sarà possibile reperire nozioni in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato tanto più sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili.

Guida alla scelta del legale - Accesso al servizio fornito dallo sportello del cittadino

L’accesso al servizio è totalmente gratuito, le spese sono a carico di ciascun Consiglio dell'ordine.

Gli sportelli potranno essere attivati a partire dal 4 maggio 2013 e non oltre il 30 novembre 2013.

Non possono essere richieste informazioni su giudizi pendenti.

Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione dello sportello saranno iscritti in un elenco aggiornato tenuto dal Consiglio dell'ordine.

Per evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, il legale che svolge attività di sportello non può indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

Inoltre, non può assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

A tal fine deve essere tenuto un registro, anche in forma telematica, in cui vengono annotati i soggetti che ricevono il servizio.

24 Aprile 2013 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!