Cosa è l’usura sopravvenuta e le (positive) implicazioni per l’utente dei servizi bancari e finanziari

Usura sopravvenuta - Di cosa si tratta

Secondo le norme di interpretazione autentica della legge anti usura, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Ne conseguirebbe, dunque, che la rilevazione dell'eventuale tasso di usura sia esclusivamente circoscritta al momento in cui ha origine il rapporto di finanziamento.

Con il termine usura sopravvenuta ci si riferisce all'ipotesi di superamento del tasso soglia di usura intervenuto nel corso del rapporto di finanziamento.

Per l'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 4374/13), dal superamento del tasso soglia in corso di rapporto, deriva l’inopponibilità al cliente di tassi eccedenti, non potendo l’ordinamento ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato.

E dunque, nel caso in cui il superamento del tasso soglia si sia verificato in conseguenza di sopravvenuti mutamenti regolamentari nella normativa sul calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG), la banca (la finanziaria o Poste Italiane) è tenuta, su richiesta del cliente, al ricalcolo degli interessi dovuti a partire dal momento dell’applicazione dei nuovi criteri e a restituirgli la differenza tra l’importo degli interessi addebitati in base al contratto e il tasso soglia vigente pro-tempore.

Usura sopravvenuta - Va restituita al cliente la differenza tra l’importo degli interessi addebitati in base al contratto e il tasso soglia vigente pro-tempore

Facciamo un esempio pratico: Bankitalia ha stabilito che fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, le banche, le finanziarie e Poste Italiane devono escludere dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente. A partire dal 1° gennaio 2010, invece, Bankitalia ha previsto, per il calcolo del TEG, l’inclusione anche degli oneri assicurativi.

Ne deriva che, se, a partire da gennaio 2010 vengono corrisposti interessi superiori alla soglia dell’usura pro-tempore vigente, la banca, su reclamo del cliente, dovrà provvedere al ricalcolo degli interessi decorrenti dal 1 gennaio 2010 sulla base di tassi determinati includendo gli eventuali oneri assicurativi legati al prestito e restituire al cliente la differenza tra l’importo degli interessi addebitati in base al contratto e il tasso soglia vigente pro-tempore.

Sulle somme così determinate dovranno essere corrisposti al cliente anche gli interessi al tasso legale dalla data dell'eventuale richiesta, fino al soddisfo.

Naturalmente, medesima procedura va seguita anche qualora, nel corso del prestito, i tassi contrattuali risultassero superiori alla soglia di usura per effetto della diminuzione di quest’ultimo, che viene determinato dalle competenti autorità con cadenza trimestrale sulla base dei tassi medi rilevati per il comparto considerato.

2 Dicembre 2014 · Giovanni Napoletano


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Una risposta a “Cosa è l’usura sopravvenuta e le (positive) implicazioni per l’utente dei servizi bancari e finanziari”

  1. bonkard66 ha detto:

    L’età avanza,le rate diminuiscono.Però visto la legge in corso non potrò mai più chiedere il rinnovo della cessione del quinto.Grazie,chiari come sempre

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