Usucapione - Interruzione dei termini
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Il decorso del termine per usucapire può essere interrotto dal compimento di determinati atti da parte del titolare del bene.
In proposito l’articolo 1165 del Codice civile richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione.
L’usucapione, in particolare, è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui.
La diffida stragiudiziale del proprietario non è idonea ad interrompere il termine dell’usucapione.
Dall’atto interruttivo il termine inizia a decorrere ex novo.
22 Gennaio 2011 · Antonella Pedone
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