Unico mini – Come si presenta, quando si presenta, termini di versamento, acconti e rateazioni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

1. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2009 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello UNICO MINI 2009 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
  • sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2009:

  • direttamente per via telematica tramite servizio internet;
  • tramite gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, che ne cureranno l'invio telematico;
  • tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2009, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

2. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Il modello UNICO Mini 2009 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 31 luglio 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

3. TERMINI DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

4. ACCONTI

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2009 Solo se l'importo indicato nel rigo RN31 "DIFFERENZA" supera euro 51,65, è dovuto l'acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009.

Per l'anno 2009 è dovuto, inoltre, l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17.

5. COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

6. RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili, entro il mese di novembre, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo.

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(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. COMPENSAZIONE

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

2 Febbraio 2009 · Andrea Ricciardi


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