Un veicolo non può essere demolito in proprio

Essì Vincent, quelli dell'ACI hanno (quasi) ragione.

Hanno ragione perchè colui che intende demolire un veicolo non può provvedere “in proprio” alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ma deve consegnare il mezzo ad un centro di raccolta autorizzato.

E’ poi il gestore del centro di raccolta a provvedere alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. attraverso la presentazione della pratica di demolizione.

A tale scopo, si deve consegnare al centro di raccolta autorizzato insieme al veicolo da rottamare, anche le targhe, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare) documenti necessari alla cancellazione dal P.

R.A.

Nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o di furto oppure, come nel suo caso dovevasi, una dichiarazione sostitutiva di sequestro da parte dei vigili urbani sporta agli organi di Pubblica Sicurezza.

Ma adesso vediamo perchè hanno torto. Hanno torto perchè il “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, all'articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica – comma 1), recita:

“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

E dunque lei deve sì pagare i tributi relativi alla tassa di circolazione perchè non ha provveduto alla corretta radiazione del veicolo, ma deve pagarli solo per TRE anni. Altrimenti può denunciare l’ACI per omissione di atti d’ufficio e ricorrere comunque alla Commissione Tributaria Provinciale per la illegittima pretesa di pagamento del tributo dal 1996 ad oggi.

Questo ovviamente, senza entrare, per il momento, nel merito della possibile prescrizione dei pagamenti richiesti oggi a distanza di 13 anni.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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