Adesso l’ufficiale giudiziario ha diritto ad un compenso commisurato al recuperato – In pratica lavora per il creditore ed è controparte del debitore

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

  1. in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10 mila, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10 mila fino ad euro 25 mila e in una percentuale dell'1 per cento sull'importo superiore;
  2. in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati fino ad euro 10 mila, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10 mila fino ad euro 25 mila ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento, il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo il compenso non e' dovuto.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3 mila.

Le somme complessivamente percepite sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.

Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le banche dati, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Queste sono le integrazioni apportate dal governo guidato da Matteo Renzi (decreti legge 132/14 e 83/2015) all'articolo 122 del DPR 15 dicembre 1959, numero 1229 che regola i diritti, la percentuale sul recuperato e l'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari.

27 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!