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L'autorità per l'energia elettrica ed il gas e la tutela dei consumatori

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, numero 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

Con il decreto numero 201/11, convertito nella legge numero 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, numero 481".

Comunque, l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha proseguito la propria attività nella direzione di una sempre più intensa tutela dei consumatori e utenti sia del mercato elettrico sia del mercato del gas.

In particolare, gli interventi di regolazione hanno contribuito sia all'effettivo rafforzamento della capacità del cliente finale di effettuare scelte consapevoli tra le diverse offerte presenti sul mercato, sia alla progressiva armonizzazione e omogeneizzazione della regolazione settoriale degli aspetti commerciali, pur nel rispetto delle differenze strutturali che caratterizzano i settori dell'energia elettrica e del gas.

In quest'ottica è stata approvata la direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana, a conclusione del procedimento sottoposto ad Analisi di impatto della regolazione (AIR).

Con la nuova direttiva, entrata in vigore da 1 gennaio 2011, le bollette sono state rese ancora più comprensibili e trasparenti.

Il nuovo schema di bolletta si presenta omogeneo per le forniture sia di energia elettrica sia di gas, nonché per le forniture congiunte di energia elettrica e gas, agevolando così il confronto fra le bollette per la fornitura di energia elettrica e quelle per la fornitura di gas.

Sempre relativamente all'armonizzazione settoriale, è stato pubblicato un documento per la consultazione teso all'adozione di un Codice di condotta commerciale della vendita integrato per i due settori del servizio, con estensione degli strumenti di confrontabilità anche al settore del gas e alle offerte di vendita congiunte di elettricità e gas (cosìdette dual fuel, contratti sempre più diffusi nel mercato libero).

Di notevole rilevanza per entrambi i settori è stato anche l'avvio dello Sportello per il consumatore di energia elettrica e gas.

L'attivazione e la gestione dello Sportello, inizialmente affidate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), sono state successivamente trasferite all'Acquirente unico, in applicazione della legge 23 luglio 2009, numero 99, la quale all'articolo 27, comma 2, prevede che l'Autorità si avvalga delle società Gestore dei servizi elettrici (GSE) e Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori.

Lo Sportello è divenuto operativo dall'1 dicembre 2009 sulla base di un progetto che ha come primo riferimento il periodo 1 dicembre 2009 - 31 dicembre 2012.

Tale struttura, che esercita le attività a essa assegnate con riferimento alla gestione dei reclami in base a uno specifico Regolamento di funzionamento adottato dall'Autorità, soddisfa l'esigenza, evidenziata dalla recente apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas, di assicurare una tempestiva risposta alle segnalazioni e ai reclami scritti inviati dai consumatori, in un contesto che ne vede aumentare in modo significativo la numerosità.

Lo Sportello, attraverso il call center dedicato, favorisce inoltre l'accesso a tutte le informazioni relative ai mercati liberalizzati dell'energia, le quali consentono al consumatore di conoscere i propri diritti e di provvedere a una scelta consapevole del proprio fornitore di energia.

C'è stato poi un utilizzo maggiore da parte dei consumatori del "Trova offerte", cioè dello strumento on line che l'Autorità ha messo a disposizione dei clienti finali dall'aprile 2009, per confrontare le caratteristiche delle diverse offerte e cogliere i vantaggi che possono essere ottenuti con la stipulazione di un nuovo contratto.

Per assicurare un livello di informazione sempre più completo e trasparente, l'Autorità ha inoltre predisposto nuove iniziative dedicate ai consumatori tra cui l'Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica e gas. Sono state poi poste in essere diverse iniziative di informazione a favore dei clienti finali domestici di energia elettrica serviti nel servizio di maggior tutela dei consumatori, per accompagnarli con la dovuta gradualità e consapevolezza al momento dell'entrata in vigore, l'1 luglio 2010, delle condizioni economiche differenziate per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi.

Nell'ambito della modifica della disciplina della morosità dei clienti finali di energia elettrica, sono state adeguate alcune disposizioni contrattuali riguardanti il servizio di maggior tutela dei consumatori, prevedendo anche l'aggiornamento dell'ammontare del deposito cauzionale, fissato nell'anno 1999 e mai adeguato rispetto all'evoluzione del mercato.

Infine, a seguito dell'imputazione dell'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in capo alle imprese distributrici, si è reso necessario porre in essere interventi di adeguamento normativo del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, relativamente alle clausole contrattuali riguardanti le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati di lettura, comunque rilevati ai fini della fatturazione.

Trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e di gas

L'integrazione e l'armonizzazione delle direttive dell'Autorità in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana, rispondono all'esigenza di una chiara e completa informazione ai clienti finali mediante i documenti di fatturazione.

Questi sono lo strumento principale per verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte con il proprio venditore e per confrontarle con le offerte proposte dai nuovi venditori.

Stante l'importanza strategica dell'obbiettivo perseguito, si è previsto che gli interventi in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione fossero sottoposti ad AIR. N

Nello specifico, la metodologia AIR ha avuto l'obiettivo di tendere al miglioramento della qualità del processo regolatorio, già ispirato a criteri di semplificazione ed efficacia, al fine di rendere trasparente il percorso decisionale che conduce alla scelta di una determinata opzione di intervento, nel confronto tra una pluralità di alternative, anche attraverso la valutazione dei principali effetti delle regole sui loro destinatari.

Sono stati creati specifici focus group di consumatori, che hanno permesso e facilitato l'emergere delle preferenze e delle esigenze dei consumatori stessi sia in tema di trasparenza delle informazioni che ricevono dai documenti di fatturazione, sia nelle fasi di contatto con il personale commerciale, preventive alla sottoscrizione di un contratto di fornitura.

Sono stati inoltre pubblicati due documenti per la consultazione che hanno permesso l'acquisizione di tutti gli elementi informativi e valutativi provenienti dai soggetti potenzialmente coinvolti.

Con la delibera 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09, è stata infine approvata la nuova direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana.

Il nuovo schema di bolletta è comune per le forniture di energia elettrica e di gas, nonché per le forniture congiunte di energia elettrica e gas.

Al fine di facilitare la lettura, i clienti finali riceveranno una bolletta composta da un quadro sintetico e da un quadro di dettaglio.

Il primo conterrà solo le principali informazioni: caratteristiche della fornitura, riepilogo dei consumi del periodo e dell'importo da pagare, scadenza del pagamento, numeri per i reclami e per il servizio guasti.

Il secondo quadro, invece, spiegherà nel dettaglio la spesa per i consumi, distinguendo tra le varie voci. In particolare la distinzione tra servizi di vendita, liberalizzati, e servizi di rete, tariffati, consentirà alle aziende di vendita di chiarire le diverse componenti previste nei contratti sottoscritti dai clienti e ai consumatori stessi di controllare e verificare meglio la corretta applicazione del contratto.

Le nuove bollette conterranno anche informazioni aggiuntive per agevolare i clienti nel rapporto con i fornitori (per esempio, spiegheranno come inoltrare un reclamo, come procedere in caso di mancato o tardivo pagamento della bolletta ecc.), oltre che informazioni sulle fonti utilizzate per la produzione di elettricità e sulla tipologia degli impianti (per esempio, centrali idroelettriche, a carbone, a olio combustibile o a gas), secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2009.

Per consentire alle imprese di vendita di adeguare i propri sistemi di emissione delle bollette, lo schema è stato adottato dalle imprese per tutte le bollette da emesse a partire dall'1 gennaio 2011.

L'Autorità mette inoltre a disposizione, sul proprio sito e su quelli delle imprese di vendita, un glossario che spiega con un linguaggio semplificato i termini comunemente utilizzati nelle bollette (per esempio, "quota potenza","standard metri cubi" ecc.).

Codice di condotta commerciale unico per la vendita di energia elettrica e di gas

Con il documento per la consultazione 25 marzo 2010, DOC 4/10, l'Autorità ha formulato alcune proposte volte all'adozione di un unico Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas, che unifica e armonizza le norme contenute nei due Codici settoriali in vigore.

Il procedimento, avviato nel 2008 dall'Autorità, mira sia a risolvere le criticità riscontrate e segnalate dai clienti finali e dalle loro associazioni circa l'applicazione dei Codici di condotta commerciale settoriali, sia a rispondere alle segnalazioni degli esercenti operanti in tali settori. L'intervento risponde anche agli obiettivi di semplificazione e armonizzazione dei predetti provvedimenti, nonché all'opportunità di meglio orientare le disposizioni dei Codici di condotta commerciale alle previsioni delle Direttive comunitarie 2009/72/CE e 2009/73/CE; ciò con particolare riferimento al contenuto dell'Allegato I alle medesime Direttive (per maggiori dettagli vedi il Capitolo 1 di questo Volume).

Le principali proposte soggette alla consultazione riguardano:

  • l'introduzione nel contratto di una sezione che illustra le condizioni economiche in cui siano non solo descritti i costi per l'acquisto dell'energia, ma anche richiamati i costi connessi con il trasporto e la misura;
  • la previsione che gli agenti commerciali, cioè il personale impiegato per la commercializzazione delle nuove offerte, da un lato forniscano informazioni trasparenti circa gli effetti del passaggio al mercato libero, dall'altro si rendano identificabili anche inserendo il proprio nome e/o codice identificativo in una "Nota informativa" (che sono tenuti a consegnare al cliente insieme con il contratto pure nel caso in cui i contratti vengano conclusi per telefono), al fine della maggiore trasparenza e dell'agevolazione alla soluzione di eventuali controversie riguardanti le modalità di conclusione dei contratti;
  • la limitazione, alla luce dell'evoluzione del quadro legislativo e regolatorio, delle condizioni contrattuali regolate nel settore del gas naturale ai soli clienti finali domestici, assicurando la piena coerenza tra condizioni economiche e condizioni contrattuali regolate;
    • l'estensione al settore elettrico sia della previsione delle clausole minime obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di mercato libero e il cui contenuto viene liberamente definito dalle parti (già previste per il gas naturale), sia del ricorso agli indennizzi automatici, limitando tuttavia l'applicabilità di questi ultimi, per entrambi i settori, al caso di mancato rispetto, da parte dell'esercente, delle procedure previste in caso di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, laddove ne sussistano i presupposti;
  • estensione a 3 mesi dei termini di preavviso per la variazione unilaterale di clausole contrattuali a mezzo di apposita e autonoma informativa diversa dalla bolletta, in modo da agevolare la ricerca di un diverso fornitore e l'esercizio del diritto di recesso in coerenza con le tempistiche di switching;
  • l'integrazione, nel Codice di condotta commerciale unico, delle previsioni della delibera 26 ottobre 2007, numero 272/07 (i.e. qualora in contratti, documenti di fatturazione, comunicazione e corrispondenza con i clienti finali, sia del mercato libero sia del servizio di maggior tutela dei consumatori, venga utilizzato un unico marchio per identificare il soggetto erogatore del servizio o dell'attività, deve essere riportata, nell'immediata prossimità del marchio e con la dovuta evidenza, l'indicazione del servizio o dell'attività per cui il documento oppure l'informazione viene fornito, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero);
  • la riduzione del set di informazioni che l'esercente la vendita deve fornire ai clienti finali unitamente alle condizioni contrattuali liberamente definite dall'esercente stesso, ferme restando le informazioni necessarie che il cliente deve ricevere prima della conclusione del contratto, in base alla normativa primaria;
  • la messa a disposizione dei clienti finali, in relazione al decreto 31 luglio 2009 del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni sia sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, sia sull'impatto ambientale della produzione, nonché delle informazioni che devono essere rese disponibili ai sensi della delibera 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, e della delibera 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, relativamente ai bonus sociali elettrico e gas.
    L'Autorità ha altresì proposto di definire, anche per la fornitura di gas naturale, una scheda riepilogativa della spesa annua, per dotare i consumatori finali di adeguati strumenti di confronto, utilizzando e adattando lo schema per le forniture elettriche già definito dalla delibera 9 maggio 2007, numero 110/07.

In riferimento alla scheda di confrontabilità della spesa elettrica va rilevato che con l'applicazione dei nuovi prezzi biorari la spesa complessiva potrà variare a seconda di come sono allocati nelle diverse fasce orarie i consumi del cliente. Pertanto, è sembrato opportuno ripensare la struttura delle schede di riepilogo, in modo da dare al cliente uno strumento che gli consenta di effettuare un corretto e significativo confronto tra l'offerta che l'esercente gli sta proponendo e la spesa cui andrebbe incontro nell'ambito del servizio di maggior tutela dei consumatori.

Ciò a seconda del possibile profilo di consumo e dei prezzi che possono essere applicati nel regime di maggior tutela ovvero: il prezzo monorario (che continuerà a esistere fino alla completa riprogrammazione dei misuratori), i prezzi biorari transitori (applicabili fino a dicembre 2011) e i prezzi biorari a regime.

Sempre al fine di semplificare e snellire tali schede, si è optato per la visualizzazione dei diversi livelli di spesa associati a tre livelli di consumo annuo (2.700 kWh, 3.500 kWh e 4.500 kWh), rappresentativi:

  • del cliente domestico residente con 3 kW di potenza impegnata;
  • del cliente domestico non residente con 3 kW di potenza impegnata;
  • del cliente domestico con 4,5 kW di potenza impegnata.

Sono state proposte anche scelte alternative a quella sopra riportata e la sostituzione dei dati numerici con grafici, in modo da consentire un facile confronto tra i diversi livelli di spesa. Per quanto riguarda le schede di riepilogo dei clienti non domestici elettrici, l'Autorità ritiene che queste possano essere adeguatamente sostituite dagli obblighi generali in materia di condizioni economiche dell'offerta all'interno dei contratti.

Strumenti di confrontabilità dei prezzi per i servizi elettrico e del gas

L'autorità ha attivato sul proprio sito Internet un sistema di ricerca e confronto delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas (Trova offerte), inizialmente realizzato solo in relazione alle offerte di energia elettrica per i clienti domestici, per meglio diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali.

Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito al Trova offerte: fino a marzo 2010 risultano essere state accreditate 18 imprese tra cui tutte le principali aziende di vendita di energia elettrica.

Per poter partecipare al Trova offerte, le imprese di vendita devono essere iscritte all'elenco volontario delle imprese che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità stabiliti dall'Autorità.

L'elenco, anch'esso a iscrizione volontaria, è consultabile nel sito Internet dell'Autorità; dato che l'iscrizione non è obbligatoria, sul mercato potrebbero essere presenti proposte di altre imprese non presenti nel Trova offerte.

Dalla prima pubblicazione del Trova offerte sono stati registrati circa 445.000 accessi del pubblico alla pagina iniziale, con una media per l'intero periodo di oltre 1.100 accessi giornalieri.

Tra le offerte pubblicate, la maggior parte delle quali hanno validità estesa a tutto il territorio nazionale, prevalgono quelle a prezzo "bloccato", cioè le offerte che prevedono che i corrispettivi per la componente energia rimangano fissi per la durata del contratto, seguite per numerosità dalle offerte che offrono uno sconto sulle condizioni economiche del servizio di maggior tutela (sconto su corrispettivo energia, PE, o su corrispettivo energia e corrispettivo dispacciamento, PE + PD).

Queste ultime utilizzano, come prezzo di riferimento della componente energia, le condizioni economiche di fornitura fissate dall'Autorità, alle quali vengono applicati sconti che variano fra il 5% e il 20%.

Altre offerte sono a prezzo "tutto compreso", prevedono cioè l'applicazione di un corrispettivo unico comprensivo delle componenti di vendita e di quelle di rete; altre infine sono indicizzate e utilizzano criteri diversi da quelli utilizzati dall'Autorità.

Nel corso dei primi mesi del 2010 è stato completato l'intervento tecnico di sviluppo delle funzionalità del sistema necessarie alla gestione delle offerte per la fornitura di gas e delle offerte congiunte di elettricità e gas, attivate il 15 aprile 2010.

Sono stati inoltre realizzati: un intervento di restyling dell'interfaccia pubblica del Trova offerte, finalizzato a uniformarne l'aspetto grafico a quello del portale dell'Autorità; nonché l'inserimento nel nuovo formato grafico del Trova offerte di una funzione multilingua, con la possibilità di visualizzare una versione del sistema di ricerca che presenta testi tradotti in lingue da identificare (a vantaggio delle minoranze linguistiche riconosciute).

L'Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica e gas

L'Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica e gas, pubblicato dall'Autorità in forma cartacea e digitale sul proprio sito web nei primi mesi del 2010, intende essere uno strumento di agevole consultazione caratterizzato da aggiornamento costante, tramite il quale il consumatore domestico possa conoscere e verificare, in modo sistematico e per ognuno degli aspetti del servizio che lo interessano in una determinata circostanza, quali sono le regole previste dall'Autorità per tutelarlo e quali sono i diritti che può far valere.

L'Atlante vuole anche essere uno strumento utile alle associazioni dei consumatori, per fornire indicazioni ai cittadini riguardo le diverse forme di tutela dei consumatori definite dall'Autorità e le operazioni necessarie per soddisfare l'approvvigionamento di energia elettrica e gas: dall'attivazione di una nuova fornitura, alla stipula di un contratto, al cambio di fornitore, al pagamento delle bollette, ai servizi post fornitura ecc.
Attualmente l'Atlante è articolato in due sezioni che trattano rispettivamente della liberalizzazione dei mercati (e dei conseguenti effetti sui consumatori) e delle principali tutele in tema di qualità commerciale della vendita, oltre che in due parti più prettamente settoriali (una per il gas naturale e un
per l'energia elettrica) in cui vengono approfonditi gli aspetti contrattuali e quelli tecnici legati alle prestazioni (allacciamento della fornitura, attivazione, disattivazione, sicurezza ecc.).

Lo Sportello per il consumatore di energia

Sulla base delle prime evidenze nel nostro Paese, nonché dell'esperienza già maturata in altri Paesi, sin dai primi mesi del 2007 è apparso evidente che la completa apertura del mercato elettrico avrebbe implicato, in particolare per la clientela domestica:

  • la necessità di una maggiore informazione sugli effetti dell'apertura dei mercati al fine di coglierne le opportunità;
  • un incremento del contenzioso tra clienti finali e fornitori del servizio.

Ciò ha indotto l'Autorità a sviluppare, sin dal 2007, strumenti volti ad affrontare tali problematiche, approvando il progetto dell'Acquirente unico che prevedeva l'istituzione di un call center in grado di fornire ai consumatori informazioni relative alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (a partire dall'1 luglio 2007) e del gas (a partire da ottobre 2007).

L'Autorità ha inoltre deciso di avvalersi della CCSE per lo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive, anche preparatorie e strumentali, nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni, presentati dai clienti finali.

In un'ottica di economicità, sinergia e uso efficiente delle risorse, l'Autorità si è successivamente posta l'obiettivo di riunire il call center dell'Acquirente unico e la gestione dei reclami mediante la CCSE in un'unica struttura denominata Sportello per il consumatore di energia.

In applicazione della legge numero 99/09 - che all'articolo 27, comma 2, prevede che l'Autorità si avvalga del GSE e dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1985, numero 481 - la gestione in avvalimento dello Sportello è stata attribuita alla società Acquirente unico.

Lo Sportello è divenuto operativo dall'1 dicembre 2009 ed è composto da un call center e da un'Unità reclami.

Il call center (dotato di un numero verde gratuito per chi chiama da numero fisso) rappresenta un canale di immediato accesso, che consente al consumatore di ricevere informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi elettrico e del gas, sulle opportunità della liberalizzazione dei mercati e sui diritti dei consumatori stessi.

Esso rappresenta, inoltre, un utile riferimento sia per ricevere informazioni sulle modalità di presentazione di reclami, istanze e segnalazioni, sia per conoscere lo stato di avanzamento di una pratica già istruita.

Infine, lo Sportello funge da punto di diffusione delle informazioni su iniziative di interesse generale dei clienti o di determinate categorie degli stessi, messe in atto dall'Autorità anche in accordo con altri soggetti istituzionali (per esempio, il bonus elettrico, il bonus gas, le tariffe biorarie ecc.).
P
er quanto riguarda l'Unità reclami, il suo compito è gestire i reclami scritti dei clienti che non hanno ricevuto una risposta soddisfacente ai reclami già presentati ai loro fornitori o che non hanno ricevuto alcuna risposta.

I reclami vengono trattati sulla base di un Regolamento approvato dall'Autorità con delibera 14 maggio 2008, GOP 28/08, e seguenti modifiche e integrazioni, per fornire le corrette risposte al cliente reclamante e per segnalare all'Autorità i casi in cui si presentino i presupposti per un intervento di competenza.

Con l'istituzione dello Sportello l'Autorità ha inteso costituire una struttura che migliori la possibilità del cliente finale di trovare una modalità semplice e rapida di risoluzione delle controversie con l'esercente il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica e/o gas e che, al contempo, favorisca il corretto dispiegarsi della concorrenza, grazie alla diffusione dell'informazione e alla riduzione delle forti asimmetrie informative che penalizzano il cliente finale.

Lo Sportello consente altresì di potenziare la capacità dell'Autorità di verificare il buon funzionamento degli strumenti di tutela dei consumatori introdotti e il corretto andamento del mercato, agevolando anche la crescita delle associazioni dei consumatori e della loro interlocuzione strutturale con l'autorità.

Nell'ambito della modifica della disciplina della morosità dei clienti finali di energia elettrica (delibera 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09,3, resasi necessaria a fronte delle problematiche poste dalla rilevanza che tale fenomeno ha assunto con la completa liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, sono state inserite anche specifiche previsioni a tutela dei consumatori.

In primo luogo, al fine di non penalizzare i clienti, si è messa a punto una definizione di "cliente cattivo pagatore" che consenta di escludere che la morosità derivi, anche solo in parte, da comportamenti non pienamente efficienti degli esercenti stessi. In particolare, è stata definita la categoria del cliente "cattivo pagatore", identificato in colui che non ha provveduto nei termini di scadenza al pagamento di almeno 2 fatture, anche non consecutive, emesse nell'arco degli ultimi 365 giorni di fornitura da parte del medesimo esercente purché:

  • per almeno una delle due sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
  • nessuna fattura contabilizzi corrispettivi per la ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del contatore;
  • il venditore abbia già liquidato tutti gli eventuali crediti (o li abbia portati in detrazione della bolletta di cui si richiede il pagamento);
  • il venditore abbia provveduto, nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08, a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fattura o a un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.

In tale contesto si è ritenuto altresì opportuno rivedere in generale le modalità di determinazione e aggiornamento dell'ammontare del deposito cauzionale, stabilito nell'anno 1999 e mai rivisto rispetto all'evoluzione del mercato, in modo tale da commisurarlo anche al merito di credito di ciascun cliente finale che richiede l'attivazione del servizio di maggior tutela dei consumatori.

Più specificamente, l'ammontare del deposito cauzionale richiesto al cliente già servito in maggior tutela dei consumatori è stato adeguato a 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i clienti domestici (per esempio, un cliente domestico con 3 kW di potenza impegnata paga 34,5 € di deposito cauzionale) e a 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i clienti non domestici.

Ciò con la precisazione che:

  • l'aumento non viene richiesto ai clienti che usufruiscono del bonus elettrico e ai clienti che hanno la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito;
  • in considerazione dell'attuale situazione economica, sono state previste misure di gradualità nell'applicazione della revisione dell'ammontare del deposito cauzionale;
  • i clienti domestici già serviti in maggior tutela pagano la differenza tra il deposito versato e il nuovo ammontare, in forma rateizzata nelle successive 12 bollette;
  • i clienti domestici per i quali viene attivato il servizio di maggior tutela versano 5,2 € per ogni kW di potenza impegnata al momento dell'attivazione (per esempio, un cliente con 3 kW di potenza impegnata versa 15,6 €) e pagano la differenza, rispetto all'ammontare dovuto, in forma rateizzata nelle successive 12 bollette;
  • nel caso di clienti "cattivi pagatori", la maggiorazione del deposito viene restituita se al termine dei successivi 12 mesi il cliente risulti buon pagatore.
  • Tariffe biorarie - obblighi informativi a favore dei clienti finali

    Per garantire a tutti i clienti finali, in particolare alle famiglie la necessaria gradualità di adattamento e tutte le utili informazioni in materia di abitudini di consumo, in vista della applicazione dei prezzi biorari a tutti i clienti domestici serviti in maggior tutela dei consumatori(cioè alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità) con contatore elettronico in servizio, l'Autorità ha direttamente realizzato (anche attraverso interventi sui mass media nazionali), nonché posto in capo ai venditori, un ampio ventaglio di iniziative di informazione a favore dei consumatori.

    In primo luogo agli esercenti è stato prescritto di inserire nelle bollette dei clienti domestici (il cui misuratore sia stato riprogrammato ai sensi dell'articolo 19, comma 19.7, dell'Allegato A alla delibera 27 giugno 2007, numero 156/07, Testo integrato della vendita- TIV) informazioni relative alle letture e ai propri consumi, con la ripartizione percentuale nelle diverse fasce orarie.

    In secondo luogo è stato stabilito che il cliente debba ricevere nelle ultime tre bollette prima dell'applicazione dei prezzi biorari alcune informazioni, necessarie affinché possa meglio apprezzare i cambiamenti che l'applicazione dei nuovi prezzi potrebbe determinare sulla sua spesa. A fine di garantire un livello generale e uniforme di informazione - e tenuto conto anche delle richieste di miglioramento manifestate dalle associazioni rappresentative dei consumatori - l'Autorità ha fornito agli esercenti il format della comunicazione ai clienti domestici.

    In terzo luogo, nel sito Internet dell'Autorità è stato inoltre pubblicato un sistema di calcolo interattivo (Pesa consumi) in grado di fornire all'utente informazioni personalizzate relative all'impatto, in termini di spostamento dei consumi tra le diverse fasce orarie, che può essere ottenuto, a parità di consumi totali, spostando l'uso dei principali elettrodomestici in una diversa fascia oraria.

    Il sistema richiede all'utente di impostare i dati relativi al consumo annuo suddiviso per fasce orarie, reperibili in bolletta, e di definire il profilo di utilizzo attuale dei principali apparecchi elettrici (a esclusione degli apparecchi che sono destinati a un uso continuo, come per esempio il frigorifero, o il cui utilizzo non può essere ragionevolmente spostato nel tempo, come per esempio l'illuminazione).

    Una volta inserite queste informazioni, il sistema consente di modificare il profilo di impiego di ciascun elettrodomestico, simulando uno spostamento totale o parziale degli utilizzi settimanali da una fascia oraria all'altra; in seguito a ogni modifica viene ricalcolata la ripartizione per fasce orarie dei consumi totali, che può quindi essere confrontata con la ripartizione attuale.

    Modifiche alle condizioni contrattuali per i clienti finali serviti nel regime di tutela dei consumatori

    Con la delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, l'Autorità ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, (RTDG), in virtù della quale si è intestata alle imprese di distribuzione l'intera responsabilità del servizio di misura, compresa quindi l'attività di rilevazione e validazione dei dati di misura, riconducendo l'intero servizio nell'ambito dei servizi regolati.

    Ai sensi della delibera 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08, è stato peraltro stabilito che l'intestazione della responsabilità del servizio di misura alle imprese di distribuzione, con riferimento all'attività di lettura dei contatori, decorresse dall'1 luglio 2009.

    Con la delibera 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09, sono state estese a tutti i clienti finali (cioè anche a quelli serviti sul mercato libero) le tempistiche di rilevazione dei dati di misura già previste dalla delibera 18 ottobre 2001, numero 229/01, per i clienti finali serviti alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità.

    La delibera ARG/gas 69/09 ha inoltre apportato modifiche, tra l'altro, alla stessa delibera numero
    229/01, contenente le condizioni contrattuali minime obbligatorie per i clienti finali di gas serviti nel regime di tutela dei consumatori.

    Le modifiche hanno fatto in particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei dati di lettura, rilevati dal distributore, da parte del venditore e alle comunicazioni in fattura in caso di mancata lettura del contatore, in accordo alla periodicità stabilita.

    Più in particolare si è meglio definito il carattere di accessibilità, di non accessibilità e di parziale accessibilità dei misuratori.

    Inoltre, è stato previsto che gli esercenti la vendita provvedano a utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione, in accordo alle tempistiche di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla delibera 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL - TIVG).

    In caso di mancata raccolta della misura da un misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, l'esercente la vendita è tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, informazioni al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura, in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzioni. Nel caso di mancata raccolta della misura da un misuratore accessibile, il cliente deve ricevere, sempre nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a 25,00 € (previsione attualmente sospesa nelle more dell'introduzione di uno standard specifico di rilevazione del dato di misura da parte del distributore, in presenza di un contatore accessibile).

    Il riferimento alla prima bolletta utile deriva dalla circostanza che il venditore riceve i suddetti dati dall'impresa di distribuzione e quindi potrebbe non averli ancora recepiti al momento dell'emissione della prima bolletta successiva alla mancata lettura.

    Procedimenti individuali a tutela dei consumatori finali del mercato del gas

    Sono pervenute all'Autorità una serie di segnalazioni, da parte sia di singoli consumatori sia di associazioni, aventi a oggetto la difficile individuazione del codice PDR e del codice POD (cioè dei codici alfanumerici identificativi del punto di consegna/prelievo), rispettivamente nei documenti di fatturazione per le forniture di gas e di energia elettrica.

    Poiché la conoscenza di detti codici da parte dei clienti finali è fondamentale nei rapporti con il venditore, con particolare riferimento alle richieste di switching e di alcune tipologie di prestazione, nonché per il riconoscimento del bonus sociale, l'Autorità, mediante chiarimento pubblicato sul proprio sito Internet, ha invitato tutte le società di vendita a collocare nella prima pagina dei documenti di fatturazione i codici POD e PDR, indicandoli in modo chiaramente leggibile e in un campo visivo di facile e immediata individuazione, da parte sia degli operatori sia dei clienti finali.

    Inoltre, seguito di segnalazioni da parte di singoli clienti finali aventi a oggetto la mancata indicazione del codice PDR nelle fatture per la fornitura di gas, l'Autorità ha provveduto a effettuare un controllo sulle fatture emesse da alcune società di vendita di gas.

    5 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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