Tutela del consumatore – attività antitrust nel settore della fornitura di energia elettrica e gas

Attività antitrust nel settore della fornitura di energia elettrica e gas

Nel settore energetico (fornitura di energia elettrica e gas), le istruttorie chiuse nel 2012 in materia di tutela del consumatore si sono concentrate sul fenomeno delle cosiddette attivazioni di forniture non richieste e su quello delle offerte di tariffe scontate.

Sono state concluse due istruttorie nei confronti delle società Eni ed E.On relative alle modalità di acquisizione dei clienti sia nel mercato delle forniture di energia elettrica che nel mercato del gas.

Le indicate istruttorie, in linea con l'azione che l'Autorità ha intrapreso a partire dal 2008, dopo la completa liberalizzazione delle forniture di energia elettrica, ovvero al momento della nascita di offerte commerciali destinate a clienti residenziali e a operatori professionali, hanno analizzato i comportamenti tenuti dai due operatori nell'acquisizione della nuova clientela sia attraverso il canale degli agenti cosiddetto porta a porta, sia attraverso il cosiddetto canale del teleselling. Sul medesimo tema, inoltre, nel corso del 2012, l'Autorità ha avviato e portato a termine due procedimenti di inottemperanza nei confronti, rispettivamente, della società GDF Suez Spa (ex Italcogim) e della società Sorgenia Spa.

Riguardo alle attivazioni non richieste è intervenuta con la delibera numero 153/2012/R/COM anche l'Autorità di regolamentazione di settore che ha approvato una serie di disposizioni per contrastare la diffusione di pratiche scorrette da parte di venditori di energia elettrica e gas naturale consistenti nell'indurre i clienti finali a concludere contratti di fornitura in realtà non voluti (contratti non richiesti), ovvero nell'eseguire i predetti contratti, acquisendo il relativo diritto di far prelevare energia presso il punto di prelievo del cliente finale, mediante l'attivazione delle cosiddette procedure di switching. In particolare, l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha deliberato l'adozione da parte dei professionisti del settore di misure minime obbligatorie sia "preventive", consistenti in un rafforzamento degli adempimenti dei venditori in sede di conclusione del contratto con il cliente finale, al fine di prevenire il fenomeno dei contratti e delle attivazioni non richiesti, che "ripristinatorie", consistenti nella definizione di una specifica procedura di gestione delle controversie in materia, volte a minimizzare gli oneri peri soggetti che ne siano involontariamente coinvolti.

Le previsioni di cui alla delibera citata si pongono come onere minimo che gli operatori sono tenuti a rispettare nell'approccio con i consumatori per proporre i contratti di fornitura energia elettrica e/o gas e si raccordano con gli interventi portati avanti dall'Autorità sul tema.

Il 13 settembre 2012 è stata istituzionalizzata con la firma di un protocollo d'intesa la collaborazione, peraltro già esistente,tra l'Antitrust e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ENI - Fornitura di energia elettrica e gas non richiesta

I comportamenti sottoposti a verifica dall'Autorità nel caso che ha interessato la società Eni consistono nell'attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, finalizzate all'acquisizione di clientela residenziale nel mercato libero, con le seguenti modalità: attivazione in assenza di sottoscrizione o in virtù di firme falsificate, comunicazione di informazioni ingannevoli alfine di ottenere la sottoscrizione dei contratti,imposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso.

L'Autorità, sulla base dei dati acquisiti nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, ha ritenuto le pratiche commerciali esaminate non scorrette in quanto dagli atti dell'istruttoria è emerso che Eni, già nel periodo antecedente l'avvio di istruttoria, aveva implementato un efficace sistema di verifica e controllo sull'operato degli agenti volto a evitare il verificarsi delle condotte oggetto di contestazione, e aveva realizzato un sistema di gestione dei reclami idoneo a evitare che i consumatori fossero destinatari di fatture per consumi di energia elettrica o gas naturale mai richiesti.

E ON - Fornitura di energia elettrica e gas non richiesta

In altro procedimento nello stesso settore l'Autorità ha contestato alla società E.ON Energia Spa, l'attivazione di forniture non richieste:

  1. di energia elettrica;
  2. di gas naturale;

con le seguenti modalità:

  1. attivazione di servizi in assenza di sottoscrizione o in base a firme falsificate, attraverso i propri agenti commerciali (canale cosiddetto porta a porta e teleselling outbound);
  2. comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione di contratti,tramite visite a domicilio (cosiddetto porta a porta) ovvero mediante contatti telefonici (cosiddetto teleselling outbound), fornendo ai potenziali clienti informazioni ingannevoli inerenti l'identità del professionista,lo scopo della visita o della telefonata nonché le obbligazioni derivanti dal contratto.

L'Autorità, sulla base dei dati acquisiti nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, ha ritenuto le pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24, 25,lettera a), e 26, lettera f), del Codice del Consumo, ne ha vietato l'ulteriore diffusione e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 mila euro per la pratica relativa all'attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica e pari a 20 mila euro per la pratica relativa all'attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale.

ITALCOGIM ENERGIE - Fornitura di energia elettrica e gas non richiesta

Nel giugno 2012 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio volto a valutare la reiterazione da parte della società delle pratiche commerciali oggetto del provvedimento numero 21916 del 15 dicembre 2010, con il quale l'Autorità aveva deliberato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dal professionista con riferimento

  1. alla fornitura di energia elettrica ad utenze domestiche;
  2. alla fornitura di gas a utenze domestiche, consistenti nell'aver fornito informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine alla natura e alle qualifiche di Italcogim o dei suoi agenti, ovvero nell'aver fornito informazioni non corrette in ordine al prezzo e alle caratteristiche del servizio offerto, nonché nel non aver dato seguito aireclami presentati dagli utenti.

Nel corso del 2011 erano pervenute numerose segnalazioni che lamentavano attivazioni non richieste di forniture sia di energia elettrica che di gas da parte della società Italcogim Energie Spa (successivamente GDF Suez Energie Spa). Pertanto l'Autorità con provvedimento numero 23190 dell'11 gennaio 2012, ha contestato a GDF Suez Energie Spa di aver violato la delibera numero 21916 del 15 dicembre 2010.

Nel corso del procedimento è emerso che una parte non irrilevante delle segnalazioni pervenute non corrispondevano a "contratti […] sottoscritti dai clienti(o comunque non inseriti a sistema)", ciò nonostante sulla base del complesso delle circostanze desumibili dagli atti del fascicolo, si è ritenuto che il fenomeno delle attivazioni e dei contratti non richiesti nel periodo preso in considerazione non presentasse quegli elementi di sporadicità che avrebbero consentito di ridurne la rilevanza all'ambito del disguido fisiologico.

D'altro canto, valutando l'andamento diacronico delle segnalazioni, sia di quelle pervenute direttamente che di quelle trasmesse dall'AEEG, e tenuto conto della scansione temporale degli interventi di implementazione da parte di GDF Suez Energie Spa per porre un argine concreto al problema di cui trattasi, l'Autorità ha irrogato una sanzione corrispondente al minimo edittale previsto dalla legge.

SORGENIA - Fornitura di energia elettrica e gas non richiesta

Con provvedimento numero 20364 del 7 ottobre 2009, l'Autorità aveva deliberato che fossero scorrette le pratiche commerciali poste in essere da Sorgenia Spa nei confronti di utenti domestici consistenti nell'attivazione non richiesta di a) fornitura di energia elettrica e b) fornitura di gas naturale, attuate attraverso:

  1. l'attivazione dei servizi in assenza di qualsiasi sottoscrizione del contratto o manifestazione di volontà in tal senso da parte dei consumatori o in virtù di firme asseritamente falsificate;
  2. l'imposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso;
  3. la comunicazione di informazioni ingannevoli, da parte degli agenti di vendita recatisi presso il domicilio dei consumatori,in ordine all'identità e all'ambito di attività del professionista nonché a presunti vantaggi di prezzo, al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti.

Sulla base di segnalazioni pervenute a partire dal mese di gennaio 2010, una parte consistente delle quali trasmessa all'Autorità dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,l'Autorità ha contestato a Sorgenia con provvedimento numero 23417 del 21 marzo 2012, di aver violato la precedente delibera numero 20364 del 7 ottobre 2009.

Sulla base del complesso delle circostanze desumibili dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, tuttavia l'Autorità ha ritenuto che, allo stato, non sussistessero elementi univoci sufficienti a far ritenere che i comportamenti del professionista avessero integrato un'ipotesi di inottemperanza alla delibera del 7 e pertanto, con il provvedimento numero 24128 del 19 dicembre 2012, ha deliberato il non luogo a provvedere sulla fattispecie esaminata.

18 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!