Tutela del consumatore: fonia ed internet » Il riepilogo

Grazie alle attuali liberalizzazioni introdotte in materia di tutela del consumatore per la telefonia, sono stati previsti una serie di diritti hanno carattere obbligatorio. Pertanto, sono da considerarsi nulle, e quindi contestabili, tutte quelle clausole di un contratto che risultano difformi dalla previsione normativa. Chiariamo quali all'interno dell'articolo.

Il costo di ricarica è fuori legge

Le compagnie fornitrici di linea telefonia, reti televisive o di servizi internet, non possono applicare costi fissi e/o contributi per la ricarica di carte e schede prepagate che risultino aggiuntivi rispetto al costo stesso dell'abbonamento, e ciò indipendentemente dalla modalità con cui tali ricariche debbano eseguirsi.

Stop alle scadenze

Le stesse compagnie non possono fissare limiti temporali per l’utilizzo del traffico o dei servizi acquistati dal consumatore, sia che questi siano in abbonamento che in modalità ricaricabile. In parole povere, non si può obbligare l’utente a consumare una ricarica in un termine prestabilito, oltre il quale il traffico sarebbe azzerato.

Sono fatti salvi eventuali vincoli di durata relativi a offerte promozionali che comporti prezzi più favorevoli per il consumatore.

Chiarezza sui prezzi

Le aziende devono evidenziare nel dettaglio le singole voci che compongono le varie offerte commerciali. L’Autorità per le comunicazioni ha il compito di fissare, in concreto, le relative modalità attuative di tale previsione.

Il consumatore ha diritto alla corretta informazione. Ciò deve essere obbligatoriamente garantito sia con la distribuzione di apposita documentazione informativa da parte di ciascuna compagnia, sia attraverso comunicazioni mirate ai singoli utenti, aventi scadenza almeno annuale. In caso di servizi prepagati, gli erogatori del servizio hanno l’obbligo di garantire ai propri clienti l’accesso alle medesime informazioni attraverso internet, messaggi telefonici interattivi o Sms gratuiti.

Trasparenza dell'operatore

L'Agcom ha il compito di determinare le modalità operative con cui l’utente di un servizio telefonico, fisso o mobile, possa venire a conoscenza del nominativo della compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, così da poter facilmente determinare la tariffa applicata alla propria telefonata.

In parole povere a fronte della possibilità, già esistente, che un utente scelga di effettuare la portabilità del numero (ovvero mantenere lo stesso numero pur cambiando operatore), l’attuale norma intende garantire a tutti gli altri utenti la possibilità di conoscere a quale operatore appartenga effettivamente il numero selezionato. In ogni caso, le modalità di riconoscimento individuate dall'Agcom dovranno risultare disponibili a semplice richiesta dell'utente e senza ulteriori addebiti a suo carico.

Trasferimento e recesso

In merito al recesso da un'utenza, già il decreto Bersani bis aveva previsto la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza dover subire vincoli temporali o ritardi ingiustificati da parte del proprio operatore, e senza l’obbligo di sostenere spese che non fossero motivate da costi effettivamente sostenuti dalla controparte, cui era fatto comunque divieto di imporre alla propria clientela l’osservanza di un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

In sede di conversione del decreto, la medesima facoltà è stata estesa anche al consumatore che intenda semplicemente trasferire la propria utenza da un operatore all'altro, rimanendo inalterate le restanti previsioni poste a favore dello stesso consumatore.

Le sanzioni

All'Agcom, è stato dato l'incarico di compito di sorvegliare la concreta applicazione delle norme inerenti la trasparenza dei prezzi, l’eliminazione dei costi di ricarica, la trasferibilità delle utenze e la libertà di recesso dai contratti da parte degli utenti dei servizi di telefonia e internet.

A questo potere viene fatta corrispondere anche una potestà sanzionatoria, di carattere prevalentemente pecuniario. In vista dell'esercizio di tali competenze, è già stata costituita presso la stessa Agcom un’apposita Unità di vigilanza per l’attuazione della legge. Qualora l’utente intenda denunciare i disservizi del proprio operatore, ovvero lamentare l’attivazione sulla propria linea telefonica o internet di servizi non richiesti, oltre a inoltrare un reclamo direttamente alla propria controparte, potrà chiedere anche l’intervento diretto dell'Agcom utilizzando l’apposito modulo di denuncia reperibile sul sito, che potrà poi essere inoltrato allo stesso ente per posta o via fax.

La successiva verifica delle circostanze denunciate avverrà a cura dell'AGCOM, sia per mezzo dei propri funzionari, che per mezzo delle funzioni ispettive della Polizia delle comunicazioni.

Il consumatore e la conciliazione obbligatoria

Gli utenti che intendano agire in giudizio nei confronti del proprio operatore di servizi telefonici od internet per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione presso l'Agcom ai sensi del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche da essa approvato nel 2002 e recentemente rinnovato con la delibera 173/07/Cons del 19 aprile 2007.

La domanda di conciliazione dovrà essere proposta dinanzi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) che operano, in quasi tutte le Regioni, su delega della stessa Autorità. In alternativa, gli stessi utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio territorialmente competenti oppure presso gli organismi di conciliazione in materia di consumo.

31 Gennaio 2014 · Giovanni Napoletano


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