Tutela del consumatore – attività antitrust nel settore dei servizi bancari e finanziari

Tutela del consumatore – attività antitrust nel settore dei servizi bancari e finanziari

Nel corso del 2012 l'Autorità ha monitorato la correttezza delle condotte e delle comunicazioni commerciali delle banche, degli operatori del settore del credito al consumo e dei servizi finanziari, nonché delle assicurazioni e dei servizi postali a valore aggiunto, consolidando i filoni istruttori di maggior interesse emersi nel corso degli ultimi anni e approfondendo ulteriori tematiche divenute sempre più attuali alla luce del contesto economico e sociale.

Nello specifico, l'Autorità ha articolato la propria attività di enforcement della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore dei servizi bancari in una duplice prospettiva:

  1. vigilando sulla correttezza delle condotte delle banche nell'ambito dei rapporti contrattuali, tanto alla luce dell'applicazione di spese non giustificate quanto in relazione agli ostacoli alla mobilità della clientela;
  2. valutando la completezza e trasparenza delle promozioni commerciali e dell'informativa pre-contrattuale fornita ai consumatori per spingerli a scegliere i servizi offerti.

Sempre nell'ambito dei servizi bancari, un nuovo filone approfondito nel corso dell'anno di riferimento ha riguardato le pratiche basate sull'obbligo di abbinamento/commercializzazione congiunta (cosiddetto tie-in) di prodotti venduti dalla stessa banca, con particolare riferimento all'abbinamento di finanziamenti e mutui con assicurazioni o con conti correnti. Si tratta, infatti, di pratiche che hanno limitato la mobilità dei consumatori e che hanno conseguentemente prodotto effetti negativi sul dispiegarsi di adeguate dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.

A tal proposito, occorre sottolineare che una recente modifica normativa (anche se non ha assunto rilievo per le valutazioni di scorrettezza delle pratiche oggetto dei procedimenti istruttori chiusi nel 2012) ha specificamente fissato una previsione di scorrettezza confermando le preoccupazioni
sulle pratiche in questione oggetto di contestazione.

In particolare, il comma 3-bis del nuovo articolo 21 del Codice del Consumo recita: E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario (Introdotto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici")] ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario (Introdotto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge numero 1/2012 convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività")

Banche, contratti di mutuo e conti correnti BNL E CARDIF - POLIZZA COLLEGATA AL MUTUO

In un procedimento, avviato nei confronti della società BancaNazionale del Lavoro Spa, CardifAssicurazioni Spa e CardifAssurances Risques Divers Sa, l'Autorità si è occupata di pratiche cosiddette "leganti" (tie-in) aventi ad oggetto i contratti di mutuo ed assicurazione, contestando in particolare:

  1. la pratica posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro, consistente nell'aver subordinato in molti casi la concessione di mutui all'obbligatoria sottoscrizione da parte dei consumatori di polizze assicurative, emesse da società collegate (Cardif Assicurazioni e Cardif Assurances Risques Divers) a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d'impiego. Tutto ciò in contrasto con varie comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario e documentazioni pre-contrattuali(e contrattuali) che indicavano il carattere "facoltativo" di tali coperture;
  2. la pratica posta in essere dalla stessa Banca Nazionale del Lavoro e dalle predette società di assicurazione, consistente nell'aver fornito, all'interno delle condizioni generali delle polizze in questione, informazioni poco chiare e non intelligibili (ad esempio attraverso una complessa formula matematica) relativamente al "rateo di premio" rimborsabile nell'ipotesi di estinzione del mutuo prima della scadenza contrattuale (senza chiarire che -in caso di recesso - una porzione significativa della quota di tale premio non sarebbe stata, comunque, restituita a prescindere dal periodo residuo di ammortamento).

Le evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria avvalendosi della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, hanno confermato, la scorrettezza di entrambe le pratiche oggetto di contestazione anche alla luce dei risultati emersi da un apposito questionario indirizzato a un campione dei consumatori interessati.

Nel provvedimento finale l'Autorità ha irrogato, relativamente alla pratica di cui al punto a), una sanzione pecuniaria pari a 200 mila euro nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro e, relativamente alla pratica di cui al punto b), una sanzione pecuniaria pari a 130 mila euro nei confronti della stessa Banca, nonché di 100 mila e di 80 mila euro nei confronti delle due compagnie di assicurazione Cardif, trattandosi di professionisti che sono stati ritenuti corresponsabili, in concorso tra loro, delle condotte contestate.

INPDAP - SURROGA ONEROSA

Nel corso del 2012 l'Autorità ha chiuso un procedimento nei confronti dell'INPDAP (ora INPS, per effetto di apposita previsione di legge), quale Ente previdenziale erogante mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La pratica oggetto di contestazione ha riguardato il perfezionamento delle operazioni di portabilità attiva di tali mutui in relazione all'imputazione a carico dei mutuatari, in difformità a quanto previsto dal disposto normativo, di determinati oneri economici.

Al riguardo, il decreto-legge 31 gennaio 2007, numero 7, modificato prima dalla legge di conversione 2 aprile 2007, numero 40 e poi dalla legge 24 dicembre 2007, numero 244, ha introdotto nell'ordinamento varie disposizioni volte alla tutela dei consumatori e alla promozione della concorrenza in materia di mutui concernenti le fattispecie della portabilità attiva, della portabilità passiva e della rinegoziazione, escludendo la possibilità di addebitare taluni costi a carico dei mutuatari.

In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, numero 7, cosiddetto decreto Bersani, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, numero 40, rubricato “Portabilità del mutuo; surrogazione”, dispone, al comma 3, che È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.

L’articolo, alla luce della novella effettuata dalla legge 24 dicembre 2007, numero 244, chiarisce, poi, al comma 3 bis, che Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi e il decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 (convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, numero 2), all'articolo 2, comma 1 bis, ulteriormente precisa che (…)le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, numero 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.

Ad oggi l'intera disciplina è stata trasfusa nel nuovo articolo 120 quater "Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità" del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (Testo unico bancario),il cui comma 9 lettera a) specifica che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano (…) anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. Il Consiglio di Stato, confermando le pronunce del TAR relative a diversi procedimenti in materia di portabilità attiva, ha rilevato che l'originario articolo 8 riguarda esclusivamente la fattispecie della portabilità passiva e che la gratuità delle operazioni di portabilità attiva è stata disposta solo a partire dal dicembre 2007 per talune spese e, da gennaio 2009, per gli oneri notarili.

Dalle risultanze istruttorie, il professionista risulta aver effettuato la surrogazione attiva imponendo oneri al consumatore in contrasto con le tutele previste. In particolare, dalla documentazione acquisita è emerso che sono stati imputati ai mutuatari costi amministrativi legati alla "gestione dell'ammortamento del finanziamento" e che, dal febbraio 2009 al 1° luglio 2010, le spese notarili sono state poste a carico dei clienti.
Tale condotta è stata ritenuta scorretta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del consumo e al professionista interessato è stata irrogata una sanzione pari a 50 mila euro.

BANCA MEDIOLANUM - OSTACOLI ALLA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI

Nel corso del 2012 l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della Banca Mediolanum Spa, contestando al professionista un comportamento ostruzionistico e dilatorio nella fase di estinzione dei rapporti di conto corrente consistente nel non dare prontamente seguito alle richieste di chiusura presentate dai consumatori, omettendo altresì di comunicare tempestivamente eventuali circostanze ostative all'esecuzione di dette disposizioni e, al tempo stesso, continuando ad addebitare le spese connesse alla tenuta del conto.

In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che, in un ampio arco temporale (a partire dalla fine del 2007 fino ad aprile 2012), la Banca ha espletato le operazioni di estinzione dei conti correnti con tempistiche eccessivamente lunghe e non prevedibili dai consumatori.

Più in dettaglio, l'attività istruttoria ha evidenziato tempi medi di estinzione alquanto ampi, con particolare riguardo agli anni 2009 e 2010 (circa 1 mese).

Inoltre, ai consumatori recedenti, nelle more dell'estinzione del rapporto, sono stati addebitati, comunque,tutti i costi connessi alla tenuta del conto corrente (quali, ad esempio, canoni, periodici,imposta di bollo, ecc.), ovvero riguardanti servizi di pagamento di cui avevano espressamente richiesto la cessazione e di cui non potevano comunque fruire pienamente, avendo restituito i supporti per l'utilizzo degli stessi (ed esempio carte di credito).

Infine, la Banca non ha comunicato adeguatamente ai consumatori le motivazioni - diverse da quelle relative ai casi di situazioni debitorie - per cui la stessa non poteva evadere tempestivamente le disposizioni di chiusura dei conti correnti.

La pratica in questione è stata, pertanto, ritenuta scorretta (e specificamente aggressiva), ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e a imporre ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, ai consumatori che intendevano esercitare il fondamentale diritto di risolvere il contratto o di cambiare prodotto rivolgendosi a un altro professionista.

A Banca Mediolanum è stata irrogata una sanzione pari a 300 mila euro.

BNL - SPESE DI ISTRUTTORIA FIDO IN CONTO CORRENTE

Nel corso del 2012 è stato concluso un procedimento nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro Spa (di seguito BNL) riguardante l'informativa resa dal professionista nella documentazione contrattuale e precontrattuale, con riferimento alle commissioni denominate "spese di istruttoria" addebitate per ogni nuovo affidamento, per la revisione dell'importo affidato, per le aperture di credito in conto corrente e, fino al novembre 2009, anche per gli scoperti di conto corrente.

In particolare, l'Autorità ha valutato che la mancata indicazione, sino al novembre 2009,in ogni documento pre-contrattuale e contrattuale ditali spese (che costituiscono una componente economica di entità rilevante)rappresenti una violazione dell'articolo 22 del Codice del Consumo (omissione rilevante), impedendo al consumatore di analizzare compiutamente la convenienza delle condizioni complessive del rapporto creditizio e di assumere una decisione consapevole in merito a una richiesta di affidamento o allo sconfinamento.

Inoltre, anche per il periodo successivo - sebbene le citate "spese di istruttoria" fossero state inserite nella documentazione precontrattuale consegnata alla clientela dopo il novembre 2009 - a numerosi clienti sono state applicate in una misura maggiore rispetto a quella indicata nel testo di tali documenti(e riportata solo in una nota scritta con caratteri estremamente ridotti). L'Autorità ha ritenuto, pertanto,tale condotta in contrasto con l'articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto non era possibile per il consumatore sapere ex ante in quale misura egli avrebbe dovuto pagare le predette spese.

L’Autorità, per tale pratica commerciale scorretta, ha comminato a BNL una sanzione pari a 120 mila euro.

18 Giugno 2013 · Simone di Saintjust


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