Tutela del consumatore – attività antitrust nel settore del credito al consumo

Attività antitrust nel settore del credito al consumo

Nel settore del credito al consumo, nel corso del 2012 l'Antitrust è stata principalmente chiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi, riscontrando che in numerosi messaggi che riportavano alcuni esempi di prestiti non erano indicati chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare i costi complessivi ed effettivi del finanziamento.

Sempre nell'ambito del credito al consumo,l’Autorità è intervenuta sulla tematica delle cosiddette “carte revolving”, inibendo la predisposizione di contratti di finanziamento nella forma del prestito finalizzato all'acquisto di beni e servizi presso rivenditori convenzionati, senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava, altresì, una richiesta di concessione di linee di credito revolving a tempo indeterminato (caratterizzate generalmente da interessi mensili particolarmente elevati).

Sweep in materia di credito al consumo

Nel settembre 2012 si è concluso lo sweep comunitario (avviato l'anno precedente) in materia di "credito al consumo", svolto in Italia congiuntamente con la Banca d'Italia.

L'Autorità si è occupata degli illeciti individuati dalla direttiva numero 29/2005/CE in materia di "Pratiche commerciali sleali", mentre la Banca d'Italia si è occupata degli aspetti coperti dalla "Consumer Credit Directive" e dalla "Distance Marketing of Financial Services Directive". In attuazione dell'iniziativa comunitaria, sono stati esaminati 15 siti Internet: in 11 casi le informazioni pubblicizzate relativamente a prestiti personali e carte di pagamento "revolving" hanno richiesto interventi correttivi. A livello comunitario hanno partecipato allo sweep 28 Paesi, che hanno controllato 544 siti, correggendone 193, con una percentuale di siti che ora risultano in regola pari al 77% (contro il 30% che era risultato in regola con la normativa europea nel settembre 2011).

L'Autorità, in particolare, è intervenuta tramite varie iniziative di moral suasion che hanno riguardato:

  1. l'utilizzo improprio della parola "risparmio", riferita - ad esempio - alla semplice sostituzione di un piano di rimborso del debito (da cui può scaturire una riduzione dell'importo delle singole rate, ma non una riduzione dell'importo complessivo da rimborsare);
  2. la presenza di indicazioni non pienamente chiare e comprensibili per i consumatori, con particolare riferimento ai costi complessivi ed effettivi delle carte che prevedono rimborsi rateali con applicazione di interessi.

I professionisti destinatari delle predette iniziative di moral suasion hanno modificato i messaggi pubblicitari oggetto di contestazione inseriti nei vari siti Internet monitorati, coerentemente con le indicazioni dell'Autorità.

COMPASS - CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA

Nel corso del 2012 l'Autorità ha chiuso un procedimento nei confronti della società finanziaria Compass Spa concernente il comportamento consistente nelfatto che le società Compass Spa, Linea Spa ed Equilon Spa (la società Compass Spa, a seguito di fusione per incorporazione delle società Linea Spa ed Equilon Spa, con effetto dal 1° novembre 2008 è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi da queste intrattenuti) avrebbero concluso contratti di finanziamento nella forma del prestito personale o finalizzato all'acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava altresì la richiesta di concessione di una linea di credito revolving (ovvero con la concessione di un finanziamento da restituire a rate con applicazione di rilevanti interessi calcolati su base mensile) a tempo indeterminato utilizzabile mediante una carta di credito.

Tali carte revolving sono state, peraltro, emesse e inviate ai consumatori, anche molto tempo dopo la sottoscrizione del finanziamento originario, senza aver preventivamente acquisito,in modo chiaro e inequivocabile, il loro consenso.

La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella conclusione di contratti di finanziamento finalizzati senza che i consumatori siano adeguatamente informati che la sottoscrizione del contratto stesso comporta automaticamente e senza bisogno di una specifica approvazione anche la richiesta "congiunta" della concessione di una linea di credito revolving.

L'Autorità ha ritenuto scorretta tale pratica in assenza dell'acquisizione di un consenso specifico, chiaro e adeguatamente informato sulle condizioni ditale specifica e autonoma linea di credito revolving (caratterizzata da interessi mensili molto elevati) e nettamente diversa dal finanziamento finalizzato all'acquisto proposto ai consumatori.

La condotta è stata ritenuta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo e al professionista è stata irrogata una sanzione pari a 180 mila euro.

PRESTITEMPO - CONDIZIONI FINANZIAMENTO

Nella prima metà del 2012 è stato concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Deutsche Bank Spa (di seguito Deutsche Bank) e di Società Sportiva Calcio Napoli Spa (di seguito SSC Napoli), in relazione alle modalità di diffusione, sui siti Internet dei due professionisti, di messaggi relativi alla campagna abbonamenti della SSC Napoli nei quali si prospettava la possibilità di acquistare gli abbonamenti stessi avvalendosi di finanziamenti erogati da Prestitempo, (divisione del gruppo Deutsche Bank).

L'Autorità nel corso del procedimento ha accertato che nei messaggi contestati non erano rappresentate in modo completo e veritiero le condizioni economiche dei prestiti.

In particolare, si ometteva di indicare il TAEG relativo alle varie strutture dei prestiti proposte, non vi era coincidenza tra le voci di costo dei finanziamenti elencate sul sito di SSC Napoli e su quello di Deutsche Bank, ed erano indicate nei messaggi condizioni economiche più convenienti di quelle effettivamente praticate per il caso in cui fossero sottoscritti più abbonamenti con un unico finanziamento.

L'Autorità, valutando tale condotta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, ha irrogato una sanzione di 200 mila euro a Deutsche Bank e di 100 mila euro a SSC Napoli.

18 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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