Truffa presso lo sportello bancomat e successivi addebiti disconosciuti – Non sempre la banca ha ragione

Tizio tenta di eseguire un prelievo bancomat dallo sportello ubicato presso la banca di cui è correntista: senza tuttavia riuscirvi in quanto il dispositivo, dopo aver trattenuto la carta, visualizza la scritta carta illeggibile e successivamente sportello fuori servizio. Tutto questo accade il giorno 9 settembre.

Tizio segnala immediatamente l’accaduto al direttore della filiale ove si è verificato l'inconveniente, ma riceve l’indicazione di tornare il giorno dopo.

Il 10 settembre Tizio può solo constatare il mancato ritrovamento, da parte degli impiegati preposti, della sua carta nel dispositivo bancomat. Nel frattempo ignoti effettuavano consistenti prelievi per circa settemila euro. Il successivo 13 settembre Tizio comunica allora per iscritto l’evento, dopo aver sporto denuncia all’autorità giudiziaria.

La banca nega a Tizio il rimborso di quanto è stato prelevato da ignoti: Tizio si rivolge quindi al Tribunale che dà ragione alla banca rilevando che egli non aveva inoltrato regolare comunicazione entro 48 ore dall'accaduto, così come prescritto delle condizioni generali di contratto.

Anche il ricorso di Tizio in Corte di appello viene rigettato sulla base del fatto che l’indebito prelievo risultava ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell’appellante. Le riprese video della fase del prelievo, infatti, avevano evidenziato che Tizio era stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si era avvicinato a lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, aveva evidentemente visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento del dispositivo di erogazione delle banconote, in modo da poter recuperare la disponibilità della carta bancomat inserita da Tizio. In particolare, i giudici contestavano a Tizio la circostanza che egli si era limitato ad allertare immediatamente il direttore della filiale della mancata restituzione della carta, omettendo, colpevolmente, di far menzione della presenza di un terzo durante l'operazione di prelievo.

I giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 806/16) hanno però ribaltato (nonchè cassata) la decisione della Corte d'appello: il funzionario che aveva raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat doveva mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello e, invece, ha differito il controllo al giorno successivo; doveva, e poteva, essere effettuata una tempestiva verifica mediante il sistema di telecamere dell’avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi.

Secondo i giudici di piazza Cavour, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita segnalazione del cliente, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l‘intempestività della formale denuncia dell’avvenuta sottrazione: la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere.

In pratica, aggiungono i giudici di legittimità, Tizio ha provato di aver contestato puntualmente e tempestivamente il problema della non erogazione del contante richiesto e della mancata restituzione della carta. La manomissione dello sportello costituisce una circostanza incontestatamente derivante dal mancato rinvenimento della carta al suo interno e dalla sua sottrazione ed utilizzazione da parte di terzi. Risulta pertanto evidente l’omesso accertamento della violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat.

L’omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere in uso e l’ambigua indicazione, sollecitata dall’immediata lamentela di Tizio relativa alla sottrazione della carta, di tornare il giorno dopo per la riconsegna, hanno fatto insorgere in Tizio un ragionevole affidamento nel blocco della carta bancomat. Va anche tenuto conto della circostanza che il successivo prelievo fraudolento (settemila euro) risulta essere in misura molto superiore al plafond contrattuale il che propende nell'evidenziare un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca.

25 Gennaio 2016 · Simonetta Folliero




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