Ticket sanitario » Come accedere all’esenzione

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie che vedremo di seguito.

Possono ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario:

  • i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
  • i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
  • i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

Ricordiamo che per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per familiari a carico, invece, si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.

Il termine disoccupato, infine, è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Diritto di esenzione e modalità di verifica

Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione, lo comunica all'interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.

L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, deve essere autocertificata annualmente dall'assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Da notare, comunque, che ogni regione ha regole diverse per l'esenzione dal ticket sanitario. E' consigliabile, quindi, consultare il portare online della propria regione di appartenenza.

2 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi


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