Difficoltà economiche » Possibilità di anticipo del Tfr
In caso di gravi difficolta economiche, a norma di legge, è possibile richiedere l'anticipo del Tfr
La richiesta di anticipo del Tfr motivata da gravi difficoltà economiche
In caso di gravi difficolta economiche, a norma di legge, è possibile richiedere l'anticipo del Tfr.
Le famiglie, ormai sempre più indebitate, per superare i momenti di difficoltà economiche sono sempre più costrette ad attingere da ogni fonte per far fronte ad esigenze di immediata liquidità.
La soluzione, purtroppo, più usata è quella di richiedere un prestito, il cui ricorso spesso peggiora la situazione di partenza, innescando un circolo vizioso cui è difficile uscire.
L'alternativa, più semplice, è quella di richiedere un'anticipazione del TFR, il sudore di una vita di lavoro che si traduce nell’ultima ancora di salvezza.
La legge prevede questa procedura, ma non sempre è possibile avvalersene ed in ogni caso entro certi limiti. Vediamo quali
Che cos'è il TFR (Trattamento di Fine Rapporto
L'istituto del Tfr trova la sua disciplina nell'articolo 2120 del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto e ne definisce il contenuto.
Il TFR o liquidazione o buonuscita, è quella somma di denaro che viene erogata a favore del lavoratore subordinato, pubblico o privato, nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro continuativo, a prescindere quale sia stata la causa dell'interruzione (dimissioni, licenziamento) per cui essendo un diritto è comunque dovuto.
Lo stesso articolo 2120 del codice civile delinea tre punti fondamentali: garanzia del TFR in cui stabilisce il diritto a ricevere la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro delineandone i criteri per il calcolo, rivalutazione del TFR, anticipazione del TFR.
Possibilità di anticipo del Tfr
E’ la legge 297/82 a limitare l’anticipo del TFR nella misura massima del 70% dell'importo maturato in azienda del TFR, limite che può essere superato in sede di contrattazione collettiva o di accordi individuali.
Il datore di lavoro può erogare annualmente anticipi nella misura massima del 10% dei dipendenti che ne fanno richiesta, numero che non deve superare il 4% dei dipendenti totali, questo per evitare di privare le imprese di piccole dimensioni con pochi dipendenti di una importante fonte di finanziamento. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della legge, le imprese che vengono dichiarate in crisi.
Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione si può ottenere soltanto una volta e può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio con lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per cui è possibile richiederlo sono ben precise per cui non sempre è possibile ottenerlo.
Tra queste rientrano i congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, le spese mediche per terapie, interventi etc, acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.
Le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalla strutture sanitarie pubbliche con certificazione documentale che ne attesti la provenienza con carta intestata e timbro.
Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.
Per quanto riguarda l'acquisto della prima casa per se o per i propri figli, originariamente era richiesto l’atto di compravendita con tutte le difficoltà che ne derivavano per il lavoratore, essendo quest’ultimo costretto a poter richiedere l’anticipo solo dopo il rogito e quindi versato l’importo di acquisto.
Successivamente a sentenza della corte costituzionale (5 aprile 1991 n°142), oggi è sufficiente dimostrare con idonea documentazione diversa dall'atto notarile che lo stesso sia in corso di perfezionamento (contratto preliminare di vendita, partecipazione ad una cooperativa edilizia, costruzione della casa sul terreno ecc.), fatta salva la valutazione delle operazioni al giudice di merito. La legge estende i casi di estinzione anticipata dell'articolo 2120 ai casi astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, per cui il TFR può essere anticipato a fronte delle spese da sostenere durante i congedi di astensione al lavoro per maternità o paternità, per la formazione e per la formazione continua.
L’anticipazione del TFR può essere richiesta anche dal lavoratore che devolve il proprio TFR ai fondi pensione.
Nel caso di decesso del lavoratore, il TFR e pertanto la sua liquidazione spetta al coniuge, ai figli se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo. Laddove non vi siano eredi, si rinvia alle norme della successione legittima.
Requisiti minimi per anticipazione Tfr
Riepilogo dei requisiti minimi e delle motivazioni ammissibili per fare richiesta di anticipo TFR:
- Rapporto di lavoro subordinato continuativo (dipendente pubblico o privato) da almeno otto anni, dunque stesso datore di lavoro;
- Misura massima del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda;
- Una sola possibilità di richiesta;
Motivazioni ammissibili:
- Congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale;
- Spese mediche per terapie, interventi, etc.;
- Acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.
Imposte da versare per l'anticipo del TFR
Va ricordato che sull'anticipo TFR vanno pagate le tasse (articolo 11 decreto 252/2005):
- sugli anticipi per spese sanitarie, si ha una tassazione sull'importo erogato pari al 15% che si riduce dello 0.3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari che vanno oltre il quindicesimo anno e fino ad un’aliquota del 9%;
- sugli anticipi per spese acquisto prima casa, ristrutturazione, etc;
- l’aliquota applicabile all'importo di TFR anticipato è pari al 23%.
Da ricordare che la modalità di richiesta per l'anticipo del Tfr va sempre fatta per iscritto.
Anticipo TFR per estinzione di un mutuo in corso
E' possibile chiedere l'anticipo del TFR ad estinzione di un mutuo in corso nella misura in cui il TFR è finalizzato all'acquisto della prima casa per se o per i propri figli, così come si può evincere dall'articolo 2120 del Codice Civile commi 6 e 8.
Ovviamente l'anticipazione del TFR deve essere strumentale a questo tipo di richiesta e ciò sarà valutato dal Giudice caso per caso secondo criteri di normalità e ragionevolezza.
Resta fermo che il datore di lavoro, nella propria discrezionalità decisiva, può comunque disporre di concederlo.