Testamento e successione » Quale erede subentra al deceduto?

Testamento e successione » Come individuare il soggetto che subentra al deceduto

L’individuazione dei soggetti che subentrano al defunto dipende dalle volontà del soggetto deceduto e, come noto, le ultime volontà vengono fissate in un atto che si chiama testamento. All'interno dell'articolo scopriremo il testamento nel dettaglio e chiariremo le differenze tra successione testamentaria, legittima e necessaria.

La successione è un procedimento che riguarda tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi.

Una successione può essere:

  • legittima;
  • testamentaria;
  • necessaria.

Testamento e successione » Il testamento

Il testamento è l'atto con cui le persone stabiliscono a chi andranno i loro beni quando avranno cessato di vivere.

È necessario aver compiuto il 18° anno di età ed essere capaci di intendere e di volere. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale. Il testatore, cioè colui che sottoscrive il testamento, può revocare o modificare le proprie volontà con successivi testamenti, o dichiarazioni, davanti a un notaio.

Non può invece revocare il riconoscimento di un figlio naturale. La dichiarazione di riconoscimento resta valida anche se successivamente revocata e ha effetto dal giorno della morte di chi ha fatto testamento.

Il testamento può essere:

  • olografo: quando è scritto per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e sottoscritto a mano dal testatore;
  • pubblico: quando il testatore dichiara la sua volontà in presenza di 2 testimoni davanti a un notaio. Il notaio redige l'atto, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere dai presenti;
  • segreto: quando è ricevuto dal notaio, ma in busta sigillata. Deve comunque contenere la firma del testatore.

Il contenuto del testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite il notaio. Può chiedere l'apertura del testamento chiunque creda di avervi interesse.

Testamento e successione » Successione legittima

Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un testamento si ha la successione legittima.

I suoi beni passano agli eredi legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (cioè i genitori e i nonni), i fratelli, le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado (si veda Tab.1). La presenza dei figli esclude la successione degli altri eredi legittimi, ad eccezione del coniuge. Quando non ci sono eredi legittimi i beni passano allo Stato.

Tab. 1 - Quote del patrimonio ereditario spettanti per legge agli eredi nella successione legittima

Quote del patrimonio ereditario spettanti per legge agli eredi nella successione legittima

Testamento e successione » Successione testamentaria

Nel caso di successione testamentaria il testatore può esprimere la volontà di lasciare i propri beni ad una persona che non sia un erede legittimo.

Tuttavia a prescindere dalle disposizioni del testamento, una quota dell’eredità, detta legittima, viene per legge riservata al coniuge, ai figli e agli ascendenti legittimi, detti legittimari (si veda Tab.2).

Il testatore, quando esistono i legittimari, può disporre liberamente solo della quota di eredità residua, chiamata disponibile.

Se l'erede nominato nel testamento si rifiuta di riconoscere i diritti dei legittimari questi possono ricorrere in tribunale.

Tab.2 Quote che la legge riserva ai legittimari

Quote che la legge riserva ai legittimari

Il testatore può inoltre disporre che uno o più beni vadano ad una persona indicata dal testamento che viene detta legatario. Si differenzia dall'erede, il quale riceve in quota tutti i beni della successione.

Testamento e successione » Successione necessaria

Il Codice civile riserva necessariamente e cioè senza possibilità di eccezioni a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti legittimari o eredi necessari) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Nel redigere il proprio testamento, oppure nell’effettuare donazioni in vita, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio, chiamata quota disponibile, in contrapposizione a quella destinata per legge ai suoi stretti congiunti, denominata quota riservata o legittima).

Insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile ma assai compressa

19 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


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