Testamento » Eredità può essere lasciata ad un fratello soltanto?

Testamento » Eredità può essere lasciata ad un fratello soltanto?

Nella mia famiglia, oltre a mio padre e mia madre, viviamo io e mia sorella. Lei, forse anche con merito, è stata sempre la prescelta dei.

Ho saputo, tramite altri parenti, che sono intenzionati alla loro morte a lasciare l'abitazione solo a mia sorella.

Vorrei sapere, se i miei genitori lasciano, con un testamento scritto, la loro casa come eredità a mia sorella a mia insaputa posso essere escluso come erede o il bene dovrà essere diviso in parti uguali a entrambi i figli legittimari?

Testamento » Riferimenti legislativi

A norma di legge, il testatore, ovvero colui che fa testamento, non può disporre, con le ultime volontà, di tutti i propri beni.

Una parte del suo patrimonio, infatti, deve andare, sempre e comunque, al coniuge e ad alcuni parenti stretti, tra cui i figli. Invece, della residua parte, cosiddetta legittima, il testatore può fare quello che vuole.

Pertanto, anche qualora il testamento di uno dei due genitori o di entrambi non abbia previsto nulla in favore di uno dei due fratelli, quest’ultimo resta tutelato dalla legge e potrà eventualmente impugnare il testamento. In altre parole, al fratello dimenticato nel testamento spetta obbligatoriamente una parte del patrimonio del testatore, anche se non viene menzionato nel testamento stesso.

Ci poniamo nella naturale, e molto probabile, ipotesi in cui i genitori decedano l’uno a distanza di tempo dall'altro.

Se il defunto lascia il coniuge superstite e più di un figlio, ai figli spetta almeno (in quote uguali) la metà del patrimonio mentre al coniuge spetta almeno un quarto.

In altre parole, al fratello spetta almeno una metà del patrimonio dei suoi genitori, da dividere in parti uguali con l’altro fratello (nel caso di specie, la sorella). E ciò perché lo prevede obbligatoriamente la legge.

Il testatore potrà disporre liberamente (cioè, a proprio piacimento) solo della parte residua del proprio patrimonio (“disponibile”). Non c’è alcun tipo di vincolo in questo caso: il che significa che è possibile anche destinare questa quota a uno dei soggetti tutelati dalla legittima che in tal modo risulterà destinatario, oltre che della quota di legittima, della disponibile.

Nel caso in questione, ci sembra di capire che l’immobile sia l’unico bene (o, comunque, quello principale) che costituirà l’oggetto della successione. Pertanto, se i genitori non hanno altri beni, di almeno pari valore, in modo di compensare i diritti economici del fratello sfavorito nel testamento, quest’ultimo potrà agire in tribunale con una azione di “lesione della legittima” nei confronti della sorella. Ciò, tuttavia, a condizione che, durante la vita, il testatore non abbia già elargito, nei confronti del figlio sfavorito, delle donazioni che abbiamo invece sfavorito l’altro figlio.

Il testamento può essere impugnato entro dieci anni dall'apertura della successione che coincide con la morte del testatore, qualora leda la quota di legittima spettante ad uno dei legittimari.

In pratica, i legittimari, in caso di esclusione o di lesione della propria quota di legittima, possono agire nei confronti di coloro che hanno ricevuto diposizioni testamentarie o donazioni lesive dei propri diritti (nel caso di specie, la sorella), al momento della morte del testatore e/o del donante ed entro dieci anni da questa data.

Per determinare la quota spettante ai legittimari (e di conseguenza anche quella disponibile) è necessario agire in questo modo:

  • si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
  • si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l’attivo (relictum);
  • si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum), secondo il valore che avevano al tempo della successione;
  • dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l’asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

In pratica, per calcolare la quota minima che spetta ai soggetti predetti, si deve sommare il valore dei beni che il defunto ha lasciato alla sua morte con il valore dei beni di cui il testatore abbia disposto, con donazioni, durante la propria vita, il cui valore va determinato al momento della morte del testatore.

Ciò per evitare che il testatore possa eludere le norme sul testamento, donando in privilegio di un solo soggetto la gran parte dei propri beni. Dall'importo che si ottiene da tale addizione bisogna detrarre eventuali debiti.

I legittimari hanno a disposizione tre azioni: la prima detta azione di riduzione della legittima mira esclusivamente ad accertare l’esistenza e l’inefficacia delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive.

La seconda, azione di restituzione contro il beneficiario della disposizione lesiva, mira ad ottenere dal beneficiario la restituzione della quota di patrimonio a questi indebitamente devoluta; la terza, azione di restituzione contro terzi aventi causa dal beneficiario della disposizione lesiva, mira a recuperare, verso i terzi, i beni ereditari o quelli donati.

31 Dicembre 2013 · Andrea Ricciardi


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