Termine di 30 giorni per opporsi ad una cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di multa

L'articolo 7 del DL 150/2011 (intitolato dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada), prevede, al comma 3, che il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero).

Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che e’ quella del 6 ottobre 2011.

Pertanto, in coerenza con la normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011, con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, é soggetta al termine di trenta giorni, atteso che, quando e’ mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Va poi ribadito, l’altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui possono essere fatti valere con l’opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell’accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l’iscrizione al ruolo esattoriale, come l'intervenuta decadenza dei termini di notifica della cartella esattoriale, l'avvenuto pagamento della multa, il decesso del trasgressore proprietario del veicolo.

In altre parole, il destinatario di una cartella esattoriale riferita ad una sanzione amministrativa mai notificata, può dedurre il vizio di omessa notifica del verbale di accertamento, non con opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, ma soltanto avvalendosi della tutela cosiddetta recuperatoria, che è inammissibile decorsi trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Per l'opposizione a cartella esattoriale relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la norma di riferimento non è la legge 689/1981, articolo 22, ma il Decreto Legislativo 150/2011, articolo 7, entrato in vigore ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 12412/16.

29 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Termine di 30 giorni per opporsi ad una cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di multa”

  1. Stefano Pinna ha detto:

    Mia moglie in data 13/07/14 ha preso una multa per eccesso di velocità in autostrada (A4 Torino – Trieste), in zona provincia di Bergamo, ci e’ stato recapitato l’avviso di deposito del verbale c/o l’ufficio postale di competenza, nella casella di posta non ricordo in che data.

    Il giorno 28/08/14 abbiamo ritirato il verbale con annesso il bollettino per il pagamento, euro 156,80 + 12,23 (tot. 169,03) entro i 5 gg. altrimenti euro 224,00+ 12,23 (tot 236,23) oltre i 5 gg.

    Per vari motivi abbiamo pagato i 169,03 euro il 03/09/14, qualche giorno fa ci e’ arrivata una cartella di Equitalia che chiede un pagamento di euro 292,53 (cod. tributo 5010) pari al doppio del verbale di violazione + euro 87,75 (cod. tributo 5011) per interessi e maggiorazioni di spese.

    Ora, al di la’ del fatto che siamo in difetto per un giorno di ritardo, gentilmente volevo sapere perché non mi fanno pagare la differenza di 70,00 euro circa per aver fatto passare i 5 gg., ma soprattutto i 169,03 euro che ho già pagato non dovrebbero scalarli dall’importo totale?

    • Dovrà recarsi presso l’ente creditore (Comune per multe elevate dalla polizia municipale, Prefettura negli altri casi) per chiedere lo sgravio di quanto già versato e pagare la differenza. Si occuperà poi il creditore a chiedere ad Equitalia l’annullamento della cartella esattoriale.

      Tuttavia, poiché la multa pagata anche con un solo giorno di ritardo equivale ad una multa non pagata, l’importo da cui detrarre i 169 euro sarà quello relativo alla mancata acquiescenza (292,53 euro) gravata dagli interessi del 10% per ogni semestre passato dalla data ultima utile per il versamento della sanzione (60 giorni dalla notifica del verbale, alla data di esecutività del ruolo) più l’aggio, naturalmente, per il concessionario della riscossione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!