Infrazioni al CdS accertate da dispositivo elettronico – Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale parte dal momento in cui viene scattata la foto

Notifica del verbale di multa in caso di contestazione immediata o differita dell'infrazione

A pena di decadenza, il Codice della strada prevede regole ben precise per la notifica del verbale di multa in caso di contestazione immediata o differita dell'infrazione.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, al proprietario del veicolo quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Se l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria/leasing) sia identificato successivamente, la notifica del verbale può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato al proprietario entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

In particolare, la contestazione immediata può non essere legittimamente effettuata nelle circostanze seguenti:

Quando i 90 giorni utili per la notifica del verbale di multa non decorrono dalla data dell'infrazione

In pratica, dunque, i 90 giorni utili per la notifica differita del verbale di multa decorrono, normalmente, dalla data dell'infrazione. In casi particolari, come per esempio laddove l'intestatario abbia trasferito la propria residenza senza fornire agli uffici anagrafici gli estremi del veicolo di proprietà, oppure dichiari di non essere stato alla guida del veicolo al momento dell'infrazione (comunicando i dati del conducente che ha commesso l'infrazione) oppure in caso di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, noleggio o leasing del veicolo, il termine previsto per la notifica del verbale di multa può slittare e decorrere dal momento in cui l'amministrazione è posta in grado di risalire al soggetto destinatario del verbale di multa.

E' evidente che la possibilità di far decorrere il computo dei 90 giorni utili per la notifica del verbale di multa dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere all'identificazione del trasgressore o del proprietario del veicolo può essere ricondotta esclusivamente a quelle fattispecie in cui la responsabilità del ritardo non sia imputabile alla stessa PA. E' escluso dalla norma che il verbale possa essere notificato oltre i 90 giorni previsti dalla data in cui è stata commessa l'infrazione quando il ritardo sia causato da inefficienze o carenze organizzative degli uffici preposti.

Invece, alcune amministrazioni locali (e tra queste il comune di Milano) hanno inteso, illegittimamente, di poter dilatare il termine per la notifica del verbale di multa, collocando abusivamente la data iniziale per il calcolo dei 90 giorni non già dal momento in cui l'infrazione è accertata dal dispositivo elettronico di rilevamento, bensì da quello in cui l'addetto visiona il fotogramma inerente l'infrazione.

Autovelox e altri dispositivi di rilevamento - I 90 giorni per la notifica del verbale decorrono dalla data dell'infrazione e non da quando l'operatore visiona il fotogramma

Il Ministro Lupi, in risposta ad una interrogazione sul problema presentata alla Camera dei deputati ha affermato che l’interpretazione estensiva per cui il termine di decorrenza per la notifica del verbale di accertamento di una multa parte non dal momento dell’infrazione, ma dal momento dell’accertamento di un operatore, non può essere considerata legittima e i comuni si devono adattare.

Ed ha poi aggiunto che, laddove dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di fattispecie analoghe, il Ministero assumerà le opportune valutazioni in ordine all'eventuale emanazione di una circolare esplicativa finalizzata a favorire l'uniformità del giudizio, delle prefetture e dei giudici di pace, nell'attività di decisione dei ricorsi presentati dai cittadini.

Ha poi concluso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti considera il rispetto del codice della strada come un giusto rispetto di un'educazione al comportamento e al rispetto del codice della strada e anche dell'incolumità degli altri cittadini e non invece un modo improprio per fare entrate.

In effetti, sul punto c'è da rilevare come l'interpretazione estensiva del termine iniziale della notifica di un verbale di accertamento è in palese violazione anche col principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/1996, secondo il quale i termini partono dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado» di individuare l’infrazione, e non da quella in cui lo fa materialmente.

Per completezza va anche registrata, tuttavia, la piccata risposta al Ministro Lupi dell’assessore alla polizia locale di Milano, il quale ha così commentato la ministeriale tiratina di orecchie Il codice della strada va fatto rispettare, le dichiarazioni del ministro Lupi ci meravigliano, il Comune non fa cassa con le multe ma la polizia locale ha il dovere di sanzionare chi non rispetta la legge e mette a repentaglio l’incolumità propria e quella degli altri utenti della strada. Anche così abbiamo dimezzato gli incidenti a Milano. Nessuna interpretazione estensiva dell’art. 201 c.d.s. bensì un atto di giustizia e legalità: l’accertamento inizia quando l’operatore verifica l’infrazione.

Insomma, la guerra fra milanesi e amministrazione comunale è solo agli inizi. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

12 Dicembre 2014 · Giuseppe Pennuto




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